§ 80.9.227 - D.L. 19 giugno 1970, n. 367 .
Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/06/1970
Numero:367


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole [...]
Art. 2.      Il provveditore agli studi può, con proprio decreto, delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare, limitatamente al personale insegnante e non insegnante in [...]
Art. 3.      Su richiesta dei competenti provveditori agli studi, trasmessa per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono [...]
Art. 3 bis.  [5]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 80.9.227 - D.L. 19 giugno 1970, n. 367 [1] .

Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 19 giugno 1970, n. 153)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse, la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 nonchè l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi [2] .

     Rimane ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova previsti dal terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dagli articoli 15 e 16, ultimo comma, e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

     Rimane altresì ferma la facoltà del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'art. 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, numero 2367, per l'accertamento della prova.

     I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla Ragioneria provinciale dello Stato per il successivo inoltro alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione [3] .

 

          Art. 2.

     Il provveditore agli studi può, con proprio decreto, delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare, limitatamente al personale insegnante e non insegnante in servizio nell'istituto medesimo, i provvedimenti di cui al primo comma del precedente art. 1 [4] .

     Può altresì delegare agli stessi, per quanto concerne il personale insegnante e non insegnante, l'emanazione dei provvedimenti indicati rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, alla lettera c) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

 

          Art. 3.

     Su richiesta dei competenti provveditori agli studi, trasmessa per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori straordinari al fine di corrispondere agli stessi gli assegni connessi alla classe di stipendio di ordinario.

     I provveditori agli studi avanzeranno dette richieste quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte per la promozione ad ordinario degli interessati.

 

          Art. 3 bis. [5]

     Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 26 luglio 1970, n. 578.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.