§ 57.1.16 - Legge 9 marzo 1967, n. 150.
Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:09/03/1967
Numero:150


Sommario
Art. 1.      Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
Art. 2.      Nelle scuole annesse al Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.
Art. 3.      Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.
Art. 4.      Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole [...]
Art. 5.      Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.
Art. 6.      Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'art. 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie [...]
Art. 8.      Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne [...]
Art. 9.      Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel [...]
Art. 10.      Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al [...]
Art. 11.  [3]
Art. 12.      Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui al precedenti articoli [...]
Art. 13.      Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, al fini del [...]
Art. 14.      Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali [...]
Art. 15.      Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 16.      Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo al sensi degli articoli 8 e seguenti della legge [...]
Art. 17.      Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.


§ 57.1.16 - Legge 9 marzo 1967, n. 150.

Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

(G.U. 6 aprile 1967, n. 86)

 

     Art. 1.

     Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

     A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse al Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

 

          Art. 2.

     Nelle scuole annesse al Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.

 

          Art. 3.

     Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.

     Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 4.

     Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

     Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.

 

          Art. 5.

     Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

     Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

     Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

 

          Art. 6.

     Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'art. 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

 

          Art. 8.

     Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti [1] :

     a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

     b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

     c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

     Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove e orfani di guerra, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni [2] .

     Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

     Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

     Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti al ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

     Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui al precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

     L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica nonchè qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

     L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

     Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

     Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'art. 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 10.

     Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali annessi ai Convitti nazionali, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento.

     Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

     Ai fini di cui al precedenti commi le abilitazioni per la scuola-tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali.

     Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui al precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

 

          Art. 11. [3]

     Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento [4] .

     Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

 

          Art. 12.

     Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui al precedenti articoli può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.

 

          Art. 13.

     Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, al fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto d'impiego.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

     Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 14.

     Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.

     A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

 

          Art. 15.

     Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 16.

     Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo al sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.

 

          Art. 17.

     Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

 


[1]  Alinea così modificato dall'art. 1 della L. 12 marzo 1968, n. 288.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 12 marzo 1968, n. 288.

[3]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 12 della L. 6 dicembre 1971, n. 1074.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 12 marzo 1968, n. 288.