§ 57.7.275 - Legge 15 febbraio 1963, n. 354.
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:15/02/1963
Numero:354


Sommario
Art. 1.      Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite [...]
Art. 2.      Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei [...]
Art. 3.      Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di [...]
Art. 4.      Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti d'arte applicata non di ruolo che si [...]
Art. 5.      Per le nomine di incarico negli istituti professionali con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.
Art. 6.      Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in [...]


§ 57.7.275 - Legge 15 febbraio 1963, n. 354. [1]

Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)

 

     Art. 1.

     Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

     A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

     La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo dell'istituto stesso.

     Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

     Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

     I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle medesime al provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

     Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al Provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

     Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli istituti tecnici.

 

          Art. 3.

     Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti d'arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o che siano stati assunti precedentemente.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 5.

     Per le nomine di incarico negli istituti professionali con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

 

          Art. 6.

     Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

     Il personale tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, ma che abbia prestato negli istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'art. 2 della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.