§ 57.7.27d - Legge 27 dicembre 1963, n. 1878.
Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/12/1963
Numero:1878


Sommario
Art. 1.      L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, [...]
Art. 2.      Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'art. 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i capi di istituto, [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.7.27d - Legge 27 dicembre 1963, n. 1878. [1]

Interpretazione autentica degli articoli 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo.

(G.U. 10 gennaio 1964, n. 7).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perchè non rientrano nelle categorie elencate nell'art. 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.

 

          Art. 2.

     Tra i criteri da definirsi a norma del secondo comma dell'art. 6 legge 19 marzo 1955, n. 160, si intendono comprese le modalità, secondo le quali i capi di istituto, nell'attuazione del disposto del predetto art. 4, conferiscono, con carattere eccezionale e temporaneo e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti dei titoli prescritti, supplenze anche a persone munite di titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.