§ 80.5.56 – D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 677.
Disposizioni per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio nella provincia di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/07/1947
Numero:677


Sommario
Art. 1.      Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, che presta servizio nel territorio della provincia di Trieste, è iscritto in un quadro speciale, che sarà tenuto [...]
Art. 2.      Gli impiegati iscritti nel quadro speciale di cui al precedente articolo continuano a prestare servizio negli uffici della provincia di Trieste, presso le [...]
Art. 3.      I dipendenti iscritti nel quadro speciale fruiscono degli aumenti quadriennali sulla retribuzione iniziale, previsti dalle vigenti norme relative al trattamento [...]
Art. 4.      I dipendenti iscritti nel quadro speciale sono mantenuti nell'impiego fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio
Art. 5.      Al personale iscritto nel quadro speciale sono estese in quanto applicabili, le disposizioni di carattere disciplinare vigenti per gli impiegati civili di ruolo delle [...]
Art. 6.      I dipendenti iscritti nel quadro speciale, quando cessino dal rapporto di impiego per la scadenza dei termini previsti dal primo comma dell'art. 4 od in caso di [...]
Art. 7.      Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale che sia stato assunto ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché al personale non di [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.56 – D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 677. [1]

Disposizioni per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio nella provincia di Trieste.

(G.U. 30 luglio 1947, n. 172).

 

     Art. 1.

     Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, che presta servizio nel territorio della provincia di Trieste, è iscritto in un quadro speciale, che sarà tenuto dal Ministero del tesoro.

     I contingenti del personale non di ruolo delle singole Amministrazioni sono ridotti di un numero di posti pari a quello dei rispettivi dipendenti iscritti nel predetto quadro speciale.

 

          Art. 2.

     Gli impiegati iscritti nel quadro speciale di cui al precedente articolo continuano a prestare servizio negli uffici della provincia di Trieste, presso le Amministrazioni dalle quali attualmente dipendono. Essi possono essere, però, trasferiti ad uffici della stessa provincia dipendenti da altre Amministrazioni, previa intesa tra i Ministri interessati.

 

          Art. 3.

     I dipendenti iscritti nel quadro speciale fruiscono degli aumenti quadriennali sulla retribuzione iniziale, previsti dalle vigenti norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo.

     Ai dipendenti medesimi si applicano, altresì, le norme vigenti per il personale non di ruolo, relativamente ai congedi annuali ed al trattamento in caso di malattia.

 

          Art. 4.

     I dipendenti iscritti nel quadro speciale sono mantenuti nell'impiego fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

     Essi, tuttavia, possono essere licenziati, anche prima dei termini suddetti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa.

 

          Art. 5.

     Al personale iscritto nel quadro speciale sono estese in quanto applicabili, le disposizioni di carattere disciplinare vigenti per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

     Oltre che nei casi previsti dall'art. 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'impiegato incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, quando riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale.

 

          Art. 6.

     I dipendenti iscritti nel quadro speciale, quando cessino dal rapporto di impiego per la scadenza dei termini previsti dal primo comma dell'art. 4 od in caso di licenziamento per scarso rendimento, hanno diritto ad una mensilità della sola retribuzione in godimento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

     La stessa indennità spetta, in caso di decesso, ai figli minorenni e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il secondo grado.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale che sia stato assunto ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché al personale non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

     Per il personale insegnante non di ruolo, gli aumenti quadriennali di cui all'art. 3 sono calcolati in base al servizio scolastico complessivo, anche non continuativo, e sulla retribuzione che essi percepiscono per l'insegnamento attualmente tenuto. La cessazione dal servizio per le cause previste dal primo comma dell'art. 4 è disposta, per lo stesso personale insegnante non di ruolo, in conformità delle norme in vigore per le corrispondenti categorie di personale insegnante di ruolo.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.