§ 57.7.38A - Legge 14 agosto 1974, n. 391.
Integrazioni dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:14/08/1974
Numero:391


Sommario
Art. unico.      All'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


§ 57.7.38A - Legge 14 agosto 1974, n. 391. [1]

Integrazioni dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(G.U. 30 agosto 1974, n. 226)

 

     Art. unico.

     All'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1° ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione. L'immissione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati in base all'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed alla circolare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione definirà tempi e modalità per l'assegnazione definitiva della sede.

     Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.