§ 57.7.382 - D.L. 21 settembre 1973, n. 567.
Provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/09/1973
Numero:567


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli [...]
Art. 3.      Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare servizio durante l'anno scolastico [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 57.7.382 - D.L. 21 settembre 1973, n. 567. [1]

Provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico.

(G.U. 25 settembre 1973, n. 247)

 

     Art. 1. [2]

     I provvedimenti che comportino spostamenti di personale già in servizio di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, sono attuati, salvi gli effetti giuridici, con l'inizio dell'anno scolastico successivo per quanto concerne il raggiungimento della nuova sede.

 

          Art. 2.

     Per le nomine in ruolo del personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, disposte dopo il 31 luglio di ciascun anno solare, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dal 1° ottobre dello stesso anno, l'effettiva assunzione del servizio, da cui decorrono gli effetti economici, ha luogo all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della decorrenza delle nomine stesse. Resta salva la diversa decorrenza degli effetti giuridici stabilita dalle vigenti disposizioni di legge [3] .

     Ai fini del periodo di prova è valido il servizio eventualmente prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina, almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o istituto [4] .

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati che, avendo conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie abbiano continuato a prestare servizio durante l'anno scolastico 1972-73 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono, a domanda, prestare ancora servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nel medesimo istituto o scuola, semprechè vi sia disponibilità di cattedre o posti-orario e siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o, comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la immissione in ruolo [5] .

     Al personale di cui al precedente comma si applicano per l'anno scolastico 1973-74 le norme dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 504.

     Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche agli insegnanti di ruolo e agli insegnanti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1972-73, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1972.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 15 novembre 1973, n. 727.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.