§ 27.4.18 - D.L. 12 gennaio 1991, n. 6.
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:12/01/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.
Art. 1 bis.  Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane.
Art. 2.  Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane.
Art. 3.  Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.
Art. 4.  Fondo perequativo per i comuni.
Art. 5.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.
Art. 6.  Finanziamento degli espropri
Art. 6 bis.  Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 6 ter.  Comuni siciliani colpiti dal sisma.
Art. 6 qua ter. Modalità di uso dei sistemi informatici.
Art. 6 qui nquies. Revisori dei conti.
Art. 7.  Certificazioni di bilancio e di consuntivo.
Art. 8.  Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali.
Art. 8 bis.  Acquisto di beni per servizi indifferibili.
Art. 9.  Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi.
Art. 10.  Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno.
Art. 11.  Interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio.
Art. 12.  Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.
Art. 12 bis.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Art. 13.  Interpretazione autentica.
Art. 13 bis.  Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici.
Art. 13 ter.  Proroga di termini.
Art. 13 qua ter. Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.
Art. 13 qui nquies. Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 27.4.18 - D.L. 12 gennaio 1991, n. 6.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

(G.U. 14 gennaio 1991, n. 11).

 

Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

     1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità [1];

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inclusi l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

     2-bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata [2].

     2-ter. Gli enti di cui al comma 2-bis possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali [2].

 

     Art. 1 bis. Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane. [3]

     1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano- Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.

     2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453.

 

     Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane.

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

     2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

     3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

     a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

     b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991 [4].

 

     Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

     a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

     b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 [5].

     2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto- legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

     3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

 

     Art. 4. Fondo perequativo per i comuni.

     1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

     a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

     b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, pro-

     capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

     c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 377.000 milioni, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di seguito specificati [6]:

     a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 valutate in lire 72.500 milioni;

     b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

     c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

     d) per la restante parte, valutata in lire 174.500 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989 [7].

     3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

 

     Art. 5. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

     1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), del citato decreto-legge n. 415 del 1989;

     b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto- legge n. 415 del 1989.

     4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'art. 5, comma 2- bis, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992 [8], di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

     Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

     4-bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati [9].

     5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani [10].

     6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

 

     Art. 6. Finanziamento degli espropri

     1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

     2-bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 [11].

 

     Art. 6 bis. Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. [12]

     1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.

 

     Art. 6 ter. Comuni siciliani colpiti dal sisma. [12]

     1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

 

     Art. 6 quater. Modalità di uso dei sistemi informatici. [12]

     1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.

 

     Art. 6 quinquies. Revisori dei conti.

     1. [13].

     2. [13].

     3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

     4. [13].

     5. [13].

     6. [13].

 

     Art. 7. Certificazioni di bilancio e di consuntivo.

     1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990.

 

     Art. 8. Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali.

     1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del D.L. 22 novembre 1990, n. 338, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

     2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 8 bis. Acquisto di beni per servizi indifferibili. [14]

 

     Art. 9. Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi.

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.).

 

     Art. 10. Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno.

     1. La misura di L. 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'art. 14, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440, è elevata a L. 450 al litro.

 

     Art. 11. Interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio.

     1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'art. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

     2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.

     3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

     5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, L. 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria in quote uguali tra le singole camere [15].

     6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407 [15].

     7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, L. 1° agosto 1988, n. 340.

     8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni.

     9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del cinquanta per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

 

     Art. 12. Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

     1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto- legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

     2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 12 bis. Riconoscimento di debiti fuori bilancio.

     1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

     2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

     3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     4. [16].

     5. [16].

     6. [16].

     7. [16].

 

     Art. 13. Interpretazione autentica. [17]

 

     Art. 13 bis. Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici. [18]

 

     Art. 13 ter. Proroga di termini. [19]

     1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è fissato al 30 giugno 1991.

 

     Art. 13 quater. Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno. [19]

     1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa.

     2. Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane.

 

     Art. 13 quinquies. Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti. [19]

     1. I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

     2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, è abrogato.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

     a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Lettera così modificata dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 maggio 1991, n. 80.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[5] Periodo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[6] Alinea così modificato dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[8] Termine differito al 31 marzo 1992 dall'art. 4 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[10] Comma sostituito dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80 e così da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1991, n. 476, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[12] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[13] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[14] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[16] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[16] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[16] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[16] Comma abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[17] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[18] Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 15 marzo 1991, n. 80.