§ 3.2.12 – L. 17 maggio 1983, n. 217.
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:17/05/1983
Numero:217


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Art. 3.  Comitato consultivo.
Art. 4.  Organizzazione turistica regionale.
Art. 5.  Imprese turistiche.
Art. 6.  Strutture ricettive.
Art. 7.  Classificazione delle strutture ricettive.
Art. 8.  Vincolo di destinazione.
Art. 9.  Agenzie di viaggio e turismo.
Art. 10.  Associazioni senza scopo di lucro.
Art. 11.  Attività professionali.
Art. 12.  Disposizioni transitorie.
Art. 13.  Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
Art. 14.  Ripartizione dei fondi.
Art. 15.  Criteri, procedure e controlli.
Art. 16.  Copertura finanziaria.


§ 3.2.12 – L. 17 maggio 1983, n. 217. [1]

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

(G.U. 25 maggio 1983, n. 141).

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.

     Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

     Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

 

     Art. 2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.

     Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.

     Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

     Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.

     Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi.

 

     Art. 3. Comitato consultivo.

     Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 4. Organizzazione turistica regionale.

     Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di «aziende di promozione turistica» (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

     Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

     Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.

     Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

     L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

     Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

     Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

 

     Art. 5. Imprese turistiche.

     Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

     I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

     Il richiedente deve:

     a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

     b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente [2];

     c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

     d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

     I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

 

     Art. 6. Strutture ricettive.

     Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

     Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

     I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

     I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

     Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

     I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

     I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

     Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

     Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

     Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

     Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

     Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

     Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

     In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

 

     Art. 7. Classificazione delle strutture ricettive.

     Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

     Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

     Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:

     capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

     almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

     un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

     un locale ad uso comune;

     impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

     Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

     Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

     I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

     I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

     Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

     I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

     Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

     L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce [3].

 

     Art. 8. Vincolo di destinazione.

     Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

     Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.

     Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.

     Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.

     Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico- produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

     Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

 

     Art. 9. Agenzie di viaggio e turismo.

     Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

     L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

     a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

     b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

     Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

     Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

     (Omissis) [4].

     Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni [5].

     L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

     In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

     Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

     Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [6].

 

     Art. 10. Associazioni senza scopo di lucro.

     Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

     Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.

 

     Art. 11. Attività professionali.

     Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.

     E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

     E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

     E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

     E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

     E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

     E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

     E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

     E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

     E' guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

     E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

     In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

     Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità.

     Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie.

     L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.

     Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

     A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:

     alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;

     alberghi di lusso: cinque stelle;

     alberghi di prima categoria: quattro stelle;

     alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:

     tre stelle;

     alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria:

     due stelle;

     alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

     Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico- alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.

 

TITOLO II

 

     Art. 13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato. [7]

 

     Art. 14. Ripartizione dei fondi. [8]

 

     Art. 15. Criteri, procedure e controlli. [9]

 

     Art. 16. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica».

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 11 della L. 29 marzo 2001, n. 135, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 2 della stessa L. 135/2001.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 3 ter del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 284.

[4] Comma abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[5] Comma così modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

[7] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[8] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[9] Articolo abrogato dall'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.