§ 12.4.20 - L. 6 luglio 1949, n. 466.
Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:06/07/1949
Numero:466


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvata con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:
Art. 2.      Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, [...]
Art. 3.      Il limite minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti [...]
Art. 4.      Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:
Art. 7.      L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto [...]
Art. 8.      La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e [...]
Art. 9.      Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è [...]
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito dal presente articolo:
Art. 11.      E' in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti [...]
Art. 12.      Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della [...]
Art. 13.      La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli e valori, deve essere [...]
Art. 14.      All'art. 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:
Art. 15.      E' abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.


§ 12.4.20 - L. 6 luglio 1949, n. 466.

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(G.U. 5 agosto 1949, n. 178).

 

Art. 1.

     All'art. 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvata con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il limite stabilito nel terzo comma dell'art. 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'art. 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire cinquemila.

     La disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1° gennaio 1949.

 

     Art. 3.

     Il limite minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.

 

     Art. 4.

     Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1759, e successive disposizioni.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'art. 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

     Per gli istituti, enti, società, soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà della Cassa dei depositi e prestiti di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

     Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potrà accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.

     Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le società semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovrà essere fatto richiamo anche alla denunzia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiari che la ditta o società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

     La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti può consentire a favore di istituti, enti, società e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939, n. 669.

 

     Art. 9.

     Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.

 

     Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 101 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito dal presente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     E' in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

 

     Art. 12.

     Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

 

     Art. 13.

     La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli e valori, deve essere notificata alla Casa dei depositi e prestiti a termine e nelle forme di legge.

     Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma.

     Le norme anzidette, in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

 

     Art. 14.

     All'art. 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     E' abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6.