§ 98.1.26448 - Legge 29 ottobre 1987, n. 453.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1987
Numero:453


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26448 - Legge 29 ottobre 1987, n. 453. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica.

(G.U. 5 novembre 1987, n. 259)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i Ministri interessati".

     All'articolo 2:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

     "1. E' trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione";

     al comma 3, le parole: "un'area idonea che il comune di Roma cederà gratuitamente" sono sostituite dalle seguenti: "aree appositamente individuate dal comune medesimo".

     All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento".

     Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 93, 18 maggio 1987, n. 190, e 18 luglio 1987, n. 283.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.