§ 98.1.26556 - Legge 26 aprile 1989, n. 155.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1989
Numero:155


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26556 - Legge 26 aprile 1989, n. 155.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

(G.U. 2 maggio 1989, n. 100)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

     Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

     2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

     3. La facoltà di esclusione di cui al comma 2, nonchè il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

     4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67".

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo la parola: "determina,", sono aggiunte le seguenti: "per un triennio ed a scalare,";

     al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 1989"; sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1989"; e la parola: "annui" è soppressa;

     al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

     i commi 6 e 7 sono soppressi;

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato";

     al comma 9, il primo periodo è soppresso; le parole: "Il consiglio dell'ente," sono sostituite dalle seguenti: "I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui,"; la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "devono"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni";

     il comma 12 è soppresso;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento".

     All'articolo 10, i commi 1 e 5 sono soppressi.

     All'articolo 16, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sulle alienazioni avvenute e sui contratti in corso di perfezionamento".

     All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole: "scritture e documentazioni contabili, deve", sono aggiunte le seguenti: "essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve".