§ 98.1.26639 - Legge 12 novembre 1990, n. 331.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/11/1990
Numero:331


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e [...]


§ 98.1.26639 - Legge 12 novembre 1990, n. 331.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato

(G.U. 15 novembre 1990, n. 267)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g), e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1° luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1990.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261

     All'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990".

     All'art. 2, al comma 1, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1989".

     All'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'art. 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 30 settembre 1990".

     All'art. 4:

     al comma 3, la parola da: "sulla base di quanto disposto" fino a: "n. 118 del 23 maggio 1990," sono soppresse; e le parole: "predetto termine del 30 settembre 1990" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 30 novembre 1990";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'art. 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.

     3-ter. La misura del 15 per cento di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.

     3-quater. All'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

     "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

     3-quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'una tantum. Le disposizioni contenute nell'art. 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.

     3-sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali".

     Dopo l'art. 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis. - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990".

     All'art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. All'art. 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi"".

     All'art. 6, al comma 3, dopo le parole: "per la produzione di energia elettrica", sono aggiunte le seguenti: ", negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi".

     All'art. 8:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991";

     il comma 2 è soppresso;

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale";

     al comma 5, al capoverso, lettera H), punto 8), dopo le parole: "prodotti chimici di natura diversa", sono aggiunte le seguenti: "e destinati alla produzione di ossidi di alluminio".

     All'art. 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'art. 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi.

     4-ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 5 della citata legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso art. 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso art. 5 è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto di contrassegni".

     Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 10-bis. - 1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data di dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'art. 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistata dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione.

     2. E' fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.

     3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.

     4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'art. 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 10-ter. - 1. Il quarto comma dell'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924 è abrogato.

     2. L'art. 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248. è abrogato.

     3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine".

     L'art. 11 è soppresso.

     Dopo l'art. 12, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 12-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazione di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Art. 12-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà".