§ 98.1.26607 - Legge 28 febbraio 1990, n. 38.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1990
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni [...]


§ 98.1.26607 - Legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

(G.U. 28 febbraio 1990, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415

     All'art. 1, al comma 1, le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo".

     All'art. 2:

     al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità";

     al comma 1, lettera d), dopo le parole: "legge 28 ottobre 1986, n. 730,", sono inserite le seguenti: "ed ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472,";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera f), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza".

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. (Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990). - 1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)".

     All'art. 10, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ed ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472".

     All'art. 12:

     al comma 1, nell'alinea, è soppressa la parola: "direttamente";

     al comma 1, lettera c), dopo le parole: "7.910 per abitante", sono inserite le seguenti: "e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è";

     è soppresso il secondo periodo della medesima lettera c);

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990.";

     è aggiunto in fine il seguente comma:

     "4-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono aggiunti i seguenti:

     1-bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

     a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;

     b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

     c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;

     d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;

     e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;

     f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.

     1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.

     1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144".

     All'art. 13:

     al comma 2, le parole: "1° marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati.

     2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo".

     All'art. 14:

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovrà essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 14-bis. (Rateizzazione dei contributi previdenziali). - 1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono ridotti del 50 per cento.

     Art. 14-ter. (Risanamento finanziario degli enti locali). - 1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

     2. Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.

     3. La lettera b) del comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è soppressa.

     4. Non sono compresi nel divieto di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione".

     Dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 15-bis. (Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali) - 1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

     a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonchè alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

     b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonchè alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

     c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

     d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi.

     Art. 15-ter. (Disposizioni organizzatorie). - 1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

     2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito d un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

     Art. 15-quater. (Disposizioni sui segretari comunali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.

     2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato l'ultimo periodo di servizio. I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati.

     Art. 15-quinquies. (Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali). - 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

     2. Le facoltà previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge medesima.

     Art. 15-sexies. (Trattamento economico degli amministratori locali). - 1. L'art. 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

     Art. 18. (Disposizione transitoria). - 1. I cittadini di cui al precedente art. 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.''.".

     All'art. 16:

     al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo - con esclusione di quello di cui all'art. 15-ter, comma 2 - valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede:";

     alla lettera a), le parole: "quanto a lire 21.085.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 21.087.000 milioni";

     alla lettera d), le parole: "quanto a lire 40.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 41.500 milioni".

     All'art. 17, al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri".

     All'art. 25:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 2, le parole: "30 giugno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1990";

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.".

     L'art. 26 è sostituito dal seguente:

     "Art. 26. (Misure finanziarie in materia di lavori pubblici). - 1. E' autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

     3. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

     "Art. 26-bis. (Impianti cimiteriali). - 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni".

     All'art. 28, il comma 2 è soppresso.

     All'art. 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti “Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)'' ed “Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)".

     Dopo l'art. 30 è inserito il seguente:

     Art. 30-bis. (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi). - 1. E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

     3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonchè con il sistema satellitare ARGO.

     4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

     5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3,4,5,6,7,8e9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

     6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     7. La spesa prevista è così ripartita:

     a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

     b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

     c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

     8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

     9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: “Amministrazioni diverse'', alla voce: “Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria''. - 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio”.