§ 23.5.C - Legge 30 marzo 1981, n. 113.
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:30/03/1981
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Applicabilità
Art. 2.  Esclusioni
Art. 3.  Prescrizioni tecniche
Art. 4.  Forme e pubblicità delle gare
Art. 5.  Bando di gara per i pubblici incanti
Art. 6.  Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso
Art. 7.  Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
Art. 8.  Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso
Art. 9.  Raggruppamenti di imprese
Art. 10.  Esclusione dalla partecipazione alle gare
Art. 11.  Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali
Art. 12.  Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti
Art. 13.  Capacità tecniche dei concorrenti
Art. 14.  Completamento e chiarimenti dei documenti presentati
Art. 15.  Criteri di aggiudicazione delle forniture
Art. 16.  Prospetti statistici
Art. 17.  Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 23.5.C - Legge 30 marzo 1981, n. 113. [1]

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

(G.U. 3 aprile 1981, n. 93)

 

     Art. 1. Applicabilità

     Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

     1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

     2) dalle provincie, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici [2] .

     Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 14.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonché alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa [3] .

     Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [4] .

     Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

     Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

     Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

     a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

     b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

     Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

     Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

     [5].

 

          Art. 2. Esclusioni

     La disciplina della presente legge non si applica:

     a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

     b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

     1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari;

     2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

     3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

     c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

     Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 3, nei seguenti casi:

     a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

     b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

     c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

     d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

     e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

     f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1) [6].

     g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

     Le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonché le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto è stato concluso [7] .

     Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunità europee [8] .

     Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le provincie devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee [9] .

 

          Art. 3. Prescrizioni tecniche

     Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

     Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

     Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese, ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione "o equivalente", qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

     Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenze:

     1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;

     2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;

     3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);

     4) norme nazionali;

     5) qualsiasi altra norma.

 

          Art. 4. Forme e pubblicità delle gare

     Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

     Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

     Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità stesse.

     Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

     La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

 

          Art. 5. Bando di gara per i pubblici incanti

     Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

     a) la data di spedizione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

     c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

     d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

     e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

     f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato di oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

     g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

     h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

     i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

     l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

     m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo art. 9;

     n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

     o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

 

          Art. 6. Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso

     Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

     a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e) e m) dell'articolo precedente;

     b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

     c) il termine entro il quale l'amministrazione spedirà l'invito a presentare le offerte;

     d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera n) del precedente art. 5.

 

          Art. 7. Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti

     Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'art. 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'art. 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma [10] .

     I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

     Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

 

          Art. 8. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso

     Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente art. 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'art. 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma.

     Sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 6, lettera d), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

     La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

     a) le indicazioni di cui all'art. 5, lettere f), g), h), i), l) ed o);

     b) il riferimento al bando di gara di cui all'art. 6;

     c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'art. 6, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

     d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

     Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma [11] .

     Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

     Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

     Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente art. 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato o sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

 

          Art. 9. Raggruppamenti di imprese

     Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

     L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

     L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

     Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

     Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

     Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

     Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

     In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

     In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

          Art. 10. Esclusione dalla partecipazione alle gare

     Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

     a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

     b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

     c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

     d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

     e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

     f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

     A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

     Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

 

          Art. 11. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

     Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

     Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa è "incorporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

 

          Art. 12. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti

     La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

     c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

     Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

     Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

 

          Art. 13. Capacità tecniche dei concorrenti

     La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

     a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

     b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

     c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

     d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

     e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

     f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

     Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

     Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

 

          Art. 14. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati

     Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

     Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

 

          Art. 15. Criteri di aggiudicazione delle forniture

     Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

     a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

     Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

     Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'art. 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

     Nel caso di appalto-concorso, di cui all'art. 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

     L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

     L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'art. 6, lettera d).

     Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

 

          Art. 16. Prospetti statistici

     Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge [12] .

     Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

 

          Art. 17. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi [13]

     La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.

     Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.

     L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.

 

          Art. 18. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 21 quinquies del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

[2] Comma sostituito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[3] Comma inserito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[4] Comma inserito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[5] Comma soppresso dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[6] Lettera sostituita dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[7] Comma sostituito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[8] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[9] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[10] Comma sostituito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[11] Comma sostituito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[12] Comma sostituito dall'art. unico della L. 23 marzo 1983, n. 83.

[13] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.L. 7 novembre 1981, n. 631.