§ 98.1.30647 - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Regolamento di polizia mortuaria


Settore:Normativa nazionale
Data:21/10/1975
Numero:803


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, [...]
Art. 2.      Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di [...]
Art. 3.      Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve [...]
Art. 4.      Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario [...]
Art. 5.      Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione [...]
Art. 6.      L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile
Art. 7.      Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli [...]
Art. 8.      Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che [...]
Art. 9.      Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei [...]
Art. 10.      Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta [...]
Art. 11.      Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono [...]
Art. 12.      I comuni debbono avere nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone
Art. 13.      I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita
Art. 14.      Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali di igiene, è
Art. 15.      Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo 2, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali [...]
Art. 16.      Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve [...]
Art. 17.      Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli [...]
Art. 18.      I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile
Art. 19.      Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e [...]
Art. 20.      Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti
Art. 21.      L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero
Art. 22.      Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni [...]
Art. 23.      Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data [...]
Art. 24.      Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco [...]
Art. 25.      I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. [...]
Art. 26.      Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare [...]
Art. 27.      Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa [...]
Art. 28.      Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo
Art. 29.      Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di [...]
Art. 30.      Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle [...]
Art. 31.      E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale
Art. 32.      L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso
Art. 33.      Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti
Art. 34.      Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini [...]
Art. 35.      Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agliarticoli 22, 25, 26, 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche [...]
Art. 36.      Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute [...]
Art. 37.      I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la [...]
Art. 38.      I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, [...]
Art. 39.      La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed [...]
Art. 40.      I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 39, indicando [...]
Art. 41.      Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero
Art. 42.      L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero
Art. 43.      Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni
Art. 44.      Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. [...]
Art. 45.      I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono [...]
Art. 46.      L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della [...]
Art. 47.      A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione
Art. 48.      Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione
Art. 49.      La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero
Art. 50.      Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode
Art. 51.      I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi
Art. 52.      Gli uffici di igiene comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale
Art. 53.      I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, [...]
Art. 54.      La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la [...]
Art. 55.      Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. [...]
Art. 56.      I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto previsto dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, modificato conlegge 17 [...]
Art. 57.      E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 [...]
Art. 58.      L'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo [...]
Art. 59.      Nell'area, di cui al precedente articolo, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato
Art. 60.      Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione dei dolenti e del personale addetto al cimitero
Art. 61.      Il cimitero deve essere recintato tutt'intorno da un muro alto non meno di m 2,50 dal piano esterno di campagna
Art. 62.      Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene
Art. 63.      Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà
Art. 64.      Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento
Art. 65.      La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero
Art. 66.      La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria
Art. 67.      Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel [...]
Art. 68.      I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della [...]
Art. 69.      I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione [...]
Art. 70.      Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e [...]
Art. 71.      Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la [...]
Art. 72.      Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza m 0,80 e debbono distare l'una [...]
Art. 73.      Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono [...]
Art. 74.      Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere [...]
Art. 75.      Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile
Art. 76.      Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro
Art. 77.      Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28
Art. 78.      Le disposizioni degli articoli 76 e 77 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del [...]
Art. 79.      La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione [...]
Art. 80.      La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti
Art. 81.      La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro
Art. 82.      La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali [...]
Art. 83.      Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni
Art. 84.      Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco [...]
Art. 85.      Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie
Art. 86.      Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano [...]
Art. 87.      Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode
Art. 88.      E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento [...]
Art. 89.      Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la [...]
Art. 90.      Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84
Art. 91.      Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività
Art. 92.      Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 53 e seguenti
Art. 93.      Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo
Art. 94.      Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a [...]
Art. 95.      I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia
Art. 96.      Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per [...]
Art. 97.      Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità
Art. 98.      Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale [...]
Art. 99.      In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno [...]
Art. 100.      Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero
Art. 101.      I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 53 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico
Art. 102.      Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio [...]
Art. 103.      Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver [...]
Art. 104.      I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie
Art. 105.      Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri
Art. 106.      A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo [...]
Art. 107.      Il Ministro per la sanità può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie
Art. 108.      I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle [...]
Art. 109.      Il regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è abrogato


§ 98.1.30647 - D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. [1]

Regolamento di polizia mortuaria

(G.U. 26 gennaio 1975, n. 22, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     Visto il regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880;

     Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Ministro per la grazia e giustizia;

     Decreta:

     E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di 109 articoli.

     Regolamento di polizia mortuaria

 

Titolo 1

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

     Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

     Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

     L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

     La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

     La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

     A cura del comune presso l'ufficio di igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

 

          Art. 2.

     Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44.

 

          Art. 3.

     Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal sindaco.

     Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

     I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

     Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

     La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.

 

          Art. 5.

     Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

     Il sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

     La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

 

          Art. 7.

     Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

     Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

     A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

     Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

 

Titolo 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

 

          Art. 8.

     Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

 

          Art. 9.

     Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

 

          Art. 10.

     Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

 

          Art. 11.

     Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

 

Titolo 3

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

 

          Art. 12.

     I comuni debbono avere nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

     a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

     b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

     c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

     Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

     Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

          Art. 13.

     I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

 

Titolo 4

TRASPORTO DEI CADAVERI

 

          Art. 14.

     Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali di igiene, è:

     a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;

     b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

     L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al sindaco o al presidente del consorzio di vigilanza igienica i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

 

          Art. 15.

     Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo 2, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

 

          Art. 16.

     Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

     E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

     Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

 

          Art. 17.

     Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14, lettera a).

     Nei casi previsti dall'art. 14, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

     Nel caso di trasporto di cadavere da comune ad altro comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi di cui all'art. 18, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto, dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

     Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

 

          Art. 18.

     I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

     Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

     Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

 

          Art. 19.

     Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

     Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

 

          Art. 20.

     Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

 

          Art. 21.

     L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

 

          Art. 22.

     Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

     Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

     Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

 

          Art. 23.

     Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 28, seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

     Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

 

          Art. 24.

     Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

     All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 22.

 

          Art. 25.

     I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

     Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

     Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

     Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

 

          Art. 26.

     Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

     a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;

     b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

     L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

 

          Art. 27.

     Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

     a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

     b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;

     c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

     Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

     Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

 

          Art. 28.

     Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

     La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

     Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

     Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

     Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra [2] .

     Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

     Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

     Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

     Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

     Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

     La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

     Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

     Per il trasporto da un comune all'altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 29.

     Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

     L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

 

          Art. 30.

     Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

     Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

     Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

 

          Art. 31.

     E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

 

          Art. 32.

     L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

     Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

 

          Art. 33.

     Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

 

          Art. 34.

     Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

 

          Art. 35.

     Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agliarticoli 22, 25, 26, 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

     Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

     Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

 

Titolo 5

RISCONTRO DIAGNOSTICO

 

          Art. 36.

     Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

     Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

     Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

     Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

     Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

 

          Art. 37.

     I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69,74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

          Art. 38.

     I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

     Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

     Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

Titolo 6

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

 

          Art. 39.

     La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

     Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

 

          Art. 40.

     I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 39, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

     Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

     I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

 

          Art. 41.

     Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

 

          Art. 42.

     L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

     Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

     In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

     E' vietato il commercio di ossa umane.

 

Titolo 7

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

 

          Art. 43.

     Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

     L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

 

Titolo 8

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

 

          Art. 44.

     Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

     I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

     Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco o all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

     Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 37.

     Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 45.

     I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

     Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

     a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

     b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

     Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

 

          Art. 46.

     L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

Titolo 9

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

 

          Art. 47.

     A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

     I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazione, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

     I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

 

          Art. 48.

     Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

     a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

     b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

     c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

     d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;

     e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

 

          Art. 49.

     La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

     L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

 

          Art. 50.

     Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

     Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

     1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

     2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

     3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

     4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

 

          Art. 51.

     I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

     Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

 

Titolo 10

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

 

          Art. 52.

     Gli uffici di igiene comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

     Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

     Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

 

          Art. 53.

     I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica e devono essere deliberati dal consiglio comunale, sentita la commissione provinciale per i cimiteri nominata dal prefetto e costituita da due funzionari dei ruoli regionali di cui uno medico igienista e l'altro ingegnere, da un geologo, dal sindaco e dall'ufficiale sanitario del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato.

 

          Art. 54.

     La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

     Conterrà anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

     Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali.

 

          Art. 55.

     Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

 

          Art. 56.

     I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto previsto dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, modificato conlegge 17 ottobre 1957, n. 983.

     Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dallalegge 4 dicembre 1956, n. 1428.

     L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

     Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atto a consentire un utile andamento di processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità e ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

     La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere, in piena, e/o col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profonde, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimenti di detta falda.

 

          Art. 57.

     E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

     Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, il raggio della zona di rispetto non edificata nè edificabile non potrà essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed a 50 metri per gli altri comuni.

 

          Art. 58.

     L'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per dieci anni, corrispondente al normale periodo di rotazione. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

     Nella determinazione dell'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 87.

 

          Art. 59.

     Nell'area, di cui al precedente articolo, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

     a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

     b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

     c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

     d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

 

          Art. 60.

     Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione dei dolenti e del personale addetto al cimitero.

     Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione che nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

 

          Art. 61.

     Il cimitero deve essere recintato tutt'intorno da un muro alto non meno di m 2,50 dal piano esterno di campagna.

 

          Art. 62.

     Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

 

          Art. 63.

     Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

     Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

 

Titolo 11

CAMERA MORTUARIA

 

          Art. 64.

     Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

     Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

     Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria.

     In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 13.

 

          Art. 65.

     La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

     Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

 

Titolo 12

SALA PER AUTOPSIE

 

          Art. 66.

     La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

     Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

 

Titolo 13

OSSARIO COMUNE

 

          Art. 67.

     Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

 

Titolo 14

INUMAZIONE

 

          Art. 68.

     I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

 

          Art. 69.

     I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

 

          Art. 70.

     Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

     Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

 

          Art. 71.

     Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

 

          Art. 72.

     Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

     I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

 

          Art. 73.

     Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

 

          Art. 74.

     Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

 

          Art. 75.

     Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

     L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

     Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

     Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

     Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.

     Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

     Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

     E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

     Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

 

Titolo 15

TUMULAZIONI

 

          Art. 76.

     Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

     Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

     I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

     Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

     E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

     Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

     La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

     E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

 

          Art. 77.

     Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28.

     E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

 

          Art. 78.

     Le disposizioni degli articoli 76 e 77 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

 

Titolo 16

CREMAZIONI

 

          Art. 79.

     La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentito l'ufficiale sanitario.

     Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni.

     Il forno deve essere costruito in modo da potere soddisfare alla disposizione del primo comma dell'art. 81.

     I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del sindaco e dell'ufficiale sanitario.

 

          Art. 80.

     La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

     1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

     2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

     In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 81.

     La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

     Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonchè la data di morte del soggetto stesso.

     Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per accogliere queste urne.

     Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

     Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

 

          Art. 82.

     La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

     Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

     Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

 

Titolo 17

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

          Art. 83.

     Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

     Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

     Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

     Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

 

          Art. 84.

     Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

     Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

     Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

 

          Art. 85.

     Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

     a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

     b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

 

          Art. 86.

     Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 35.

     Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

 

          Art. 87.

     Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

     I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

     Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

     Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83.

 

          Art. 88.

     E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

     Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

 

          Art. 89.

     Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

     Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

 

          Art. 90.

     Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84.

 

Titolo 18

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

 

          Art. 91.

     Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

     Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

     Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

 

          Art. 92.

     Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 53 e seguenti.

 

          Art. 93.

     Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

     Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art. 99.

     Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

     Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

 

          Art. 94.

     Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

 

          Art. 95.

     I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

     Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

     Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

 

          Art. 96.

     Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

 

Titolo 19

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

 

          Art. 97.

     Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

     Tale soppressione, proposta dal comune, viene disposta con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

 

          Art. 98.

     Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

     Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si invengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

 

          Art. 99.

     In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

     Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 100.

     Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

     Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

 

Titolo 20

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

 

          Art. 101.

     I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 53 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

     Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

 

Titolo 21

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

 

          Art. 102.

     Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

     La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano regolatore comunale.

 

          Art. 103.

     Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.

 

          Art. 104.

     I comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

 

          Art. 105.

     Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

     A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

     Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

     Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

 

          Art. 106.

     A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

 

Titolo 22

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 107.

     Il Ministro per la sanità può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie.

 

          Art. 108.

     I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

 

          Art. 109.

     Il regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è abrogato.

     E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

     Rimangono ferme le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 883, e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 108 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 25 settembre 1981, n. 627.