§ 86.14.1 - Legge 3 aprile 1957, n. 235.
Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.14 trapianti e donazioni di organi
Data:03/04/1957
Numero:235


Sommario
Art. 1.      E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione
Art. 2.      E' ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto commissario per l'igiene e la [...]
Art. 6.      Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla [...]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge
Art. 9.      Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'art. 411 del [...]


§ 86.14.1 - Legge 3 aprile 1957, n. 235. [1]

Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(G.U. 27 aprile 1957, n. 108)

 

 

     Art. 1.

     E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

     Il prelievo è pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto [2] .

     Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     E' ammesso il prelievo a scopo terapeutico della cornea, del bulbo e di quelle parti del cadavere che saranno specificate da apposito regolamento di esecuzione della presente legge da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 3. [3]

     Il prelievo può essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso.

 

          Art. 4. [4]

     La domanda di prelievo deve venire presentata al direttore degli ospedali, civili o militari, delle cliniche universitarie e degli istituti di cura privati nei quali si è verificato il decesso o degli obitori presso i quali si effettuano i riscontri diagnostici dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Dei prelievi eseguiti viene data comunicazione al medico provinciale.

     Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'istituto universitario o del primario dell'ospedale o del capo del reparto ospedaliero o del direttore dell'istituto di cura privato, ove si verificò il decesso; ovvero dall'ufficiale sanitario del comune qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione.

 

          Art. 5.

     L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

     Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

     Il direttore dell'istituto universitario o il direttore dell'ospedale o il direttore dell'istituto di cura privato od il direttore dell'obitorio devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale o nell'obitorio, si trova nelle condizioni previste per essere sottoposta al prelievo [5] .

 

          Art. 6.

     Il prelievo deve essere eseguito preferibilmente dal medico che deve utilizzare la cornea o il bulbo o altre parti del cadavere, prelevate a scopo terapeutico e alla presenza dei sanitari che hanno proceduto l'accertamento della realtà della morte, o da sanitari all'uopo delegati dal medico provinciale.

     E' consentito soltanto un prelievo da ciascun cadavere.

     Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

     Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

     Di ogni prelievo deve essere redatto il processo verbale nel quale sono descritte le modalità dell'operazione.

     Il verbale dev'essere sottoscritto dai sanitari che hanno proceduto all'accertamento della realtà della morte e dal medico che ha effettuato il prelievo.

 

          Art. 7. [6]

     L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio.

 

          Art. 8.

     Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

     E' vietato qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte del cadavere prelevata a scopo terapeutico; se corrisposto è ripetibile.

 

          Art. 9.

     Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di cadavere da usare a scopo terapeutico ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'art. 411 del Codice penale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 519.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 2 aprile 1968, n. 519.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 2 aprile 1968, n. 519.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 2 aprile 1968, n. 519.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 2 aprile 1968, n. 519.