§ 86.14.00A - Legge 2 aprile 1968, n. 519.
Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.14 trapianti e donazioni di organi
Data:02/04/1968
Numero:519


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 3 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:


§ 86.14.00A - Legge 2 aprile 1968, n. 519.

Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

(G.U. 6 maggio 1968, n. 114)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "Il prelievo è pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".

 

          Art. 2.

     L'articolo 3 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "Il prelievo può essere effettuato in tutti gli ospedali, civili e militari, nelle cliniche universitarie, negli istituti di cura privati o negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici. Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso".

 

          Art. 3.

     L'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "La domanda di prelievo deve venire presentata al direttore degli ospedali, civili o militari, delle cliniche universitarie e degli istituti di cura privati nei quali si è verificato il decesso o degli obitori presso i quali si effettuano i riscontri diagnostici dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Dei prelievi eseguiti viene data comunicazione al medico provinciale.

     Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte del direttore dell'istituto universitario o del primario dell'ospedale o del capo del reparto ospedaliero o del direttore dell'istituto di cura privato, ove si verificò il decesso; ovvero dall'ufficiale sanitario del comune qualora il decesso sia avvenuto in luogo diverso ed il soggetto abbia dato valida autorizzazione".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "Il direttore dell'istituto universitario o il direttore dell'ospedale o il direttore dell'istituto di cura privato od il direttore dell'obitorio devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale o nell'obitorio, si trova nelle condizioni previste per essere sottoposta al prelievo".

 

          Art. 5.

     L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 235, è sostituito dal seguente:

     "L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'istituto universitario o dell'ospedale o dell'istituto di cura privato o dell'obitorio dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'istituto universitario o del direttore dell'ospedale o del direttore dell'istituto di cura privato o del direttore dell'obitorio".