§ 98.1.26373- Legge 9 agosto 1986, n. 472.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1986
Numero:472


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26373- Legge 9 agosto 1986, n. 472.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

(G.U. 13 agosto 1986, n. 187)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

     1-ter. I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1° settembre 1986 nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. Il termine di due anni previsto dall'art. 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.

     4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

     4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

     4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987".

     Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 1-bis. - 1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini dell'indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'art. 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

     3. E' assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonchè per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     Art. 1-ter. - 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate".

     2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari.

     Art. 1-quater. - 1. Al comma 5-ter dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     "f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986".

     2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

     Art. 1-quinquies. - 1. Il fondo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

     Art. 1-sexies. - 1. Il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonchè per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonchè i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

     2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

     3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività".

     All'art. 3:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate".

     Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. 1. La misura di contributi per le iniziative di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziate per il finanziamento del medesimo art. 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo".

     All'art. 4:

     al comma 2, le parole: "limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "per le iniziative di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. All'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni"".

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "80 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "90 miliardi";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonchè i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari".

     Dopo l'art. 5, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 5-bis. - 1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986.

     2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo".

     Art. 5-ter. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'art. 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.