§ 17.3.8i - Legge 19 luglio 1971, n. 475.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:19/07/1971
Numero:475


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti [...]


§ 17.3.8i - Legge 19 luglio 1971, n. 475.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.

(G.U. 27 luglio 1971, n. 189)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, lettera c), le parole: "attività commerciali ed artigiane" sono sostituite con le parole: "attività commerciali, artigiane e professionali";

     alla lettera g) dopo la parola: "ripristino" sono aggiunte le parole: "di edifici pubblici e di uso pubblico";

     la lettera h) è sostituita con la seguente:

     "h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo art. 3 bis";

     dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonchè alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania".

     All'articolo 2, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale".

     Il terzo comma è soppresso.

     All'articolo 3, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione".

     Il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico".

     Al terzo comma le parole: "Ministro per i lavori pubblici d'intesa con" sono sostituite con le parole: "provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita".

     Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

     "Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziate con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma".

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3 bis.

     Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

     1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;

     2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

     Il piano deve utilizzare le zone già destinate all'edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto".

     All'articolo 5, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'art. 3, nonchè a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica".

     Il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

     All'articolo 6, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva l'eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti di piano regolatore generale";

     al secondo comma, le parole: "piano di zona", sono sostituite con le parole: "piano di cui al precedente art. 3 bis".

     All'articolo 7, al primo comma le parole: "piano di zona", sono sostituite con le parole: "piano di cui al precedente art. 3 bis";

     dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4";

     il secondo comma è sostituito con i seguenti:

     "Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

     Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione";

     all'ultimo comma, le parole: "piano di zona", sono sostituite con le parole: "piano di cui al precedente art. 3 bis".

     All'articolo 8, secondo comma, dopo le parole: "unità immobiliari", sono aggiunte le parole: "riunendosi in cooperative o".

     All'articolo 9, primo comma, dopo le parole: "dell'approvazione del progetto", sono aggiunte le parole: "e della concessione del contributo";

     al secondo comma, le parole: "piano di zona", sono sostituite con le parole: "piano di cui al precedente art. 3 bis".

     All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

     "Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

     In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonchè i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto".

     All'articolo 12, primo comma, dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte le parole: "da realizzarsi nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3 bis".

     All'articolo 14, al secondo comma, dopo le parole: "i progetti esecutivi delle opere" è aggiunta la parola: "sono";

     alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: "e dal sindaco di Pozzuoli".

     All'articolo 15, secondo comma, le parole: "forma pubblico-amministrativa", sono sostituite con le parole: "forma pubblica amministrativa".

     All'articolo 17, primo comma, dopo la parola: "etnografico", sono aggiunte le parole: "con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici nuclei abitativi nei limiti compatibili con la esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi";

     al secondo comma, i numeri 1), 2), 3) e 5) sono sostituiti con i seguenti:

     1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

     2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

     3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

     5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale";

     alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), è aggiunto il seguente numero:

     “8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli";

     all'ultimo comma, le parole: "del progetto vincente" sono sostituite con le parole: "del progetto o dei progetti vincenti".

     All'articolo 19, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonchè all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo".

     All'articolo 21, primo comma, la parola: "Napoli" è sostituita con la parola: "Pozzuoli";

     al terzo comma dopo le parole: "a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con" sono aggiunte le parole: "Il Consiglio nazionale delle ricerche e";

     alla fine del quinto comma sono aggiunte le parole: "due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli".

     All'articolo 22, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777";

     dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui al presente decreto".

     All'articolo 25, primo comma, dopo le parole: "e 22 luglio 1966, n. 613", sono aggiunte le parole: "e dei pescatori".

     All'articolo 32, dopo la parola: "Napoli", sono aggiunte le parole: "e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli".

     All'articolo 33, il primo comma è sostituito con il seguente:

     "La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388".