§ 98.1.28159 - D.L. 22 maggio 1990, n. 120 .
Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/05/1990
Numero:120


Sommario
Art. 1.      1. I contribuenti i quali, con riferimento all'anno 1989, presentano, entro il 20 settembre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti [...]
Art. 2.      1. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di [...]
Art. 3.      1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 4.      1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 77 a lire 162,5 [...]
Art. 5.      1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi
Art. 6.      1. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti
Art. 7.      1. E' istituita una addizionale a favore dello Stato sulle tariffe relative ai consumi dell'acqua nella misura di lire 276 per ogni metro cubo erogato per usi civili e [...]
Art. 8.      1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28159 - D.L. 22 maggio 1990, n. 120 [1].

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

(G.U. 22 maggio 1990, n. 117)

 

     Art. 1.

     1. I contribuenti i quali, con riferimento all'anno 1989, presentano, entro il 20 settembre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 settembre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'anno 1989.

     3. La tassa o la maggior tassa liquidata per l'anno 1989 e per l'anno 1990 in base alle denunce presentate ai sensi del comma 1 è iscritta, per l'anno 1989, in un ruolo straordinario da porre in riscossione, in unica rata, il 10 novembre 1990 e, per l'anno 1990, nei ruoli ordinari; i concessionari della riscossione versano le somme riscosse in apposito capitolo del bilancio dello Stato, relativamente alla tassa liquidata ai sensi del comma 1 per l'anno 1990.

 

          Art. 2.

     1. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui all'art. 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce, nei bollettini e distinte di versamento, nonchè di specificare nella denuncia il numero di utenza di energia elettrica e i dati identificativi catastali dell'immobile di cui sono proprietari o usufruttuari.

     2. Al fine di una più agevole individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni sono tenuti a inviare al sistema informativo dell'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti iscritti per la tassa nei ruoli, corredato degli elementi acquisiti ai sensi del comma 1. Il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dopo aver effettuato gli incroci dei dati ricevuti dai comuni con i dati relativi al catasto, agli atti di compravendita e locazione immobiliare, alle dichiarazioni presentate sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonchè con i dati che saranno forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica, trasmette ai comuni gli elenchi dei soggetti che non risultano assoggettati alla tassa.

     3. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di fornitura da parte dei comuni e da parte dell'ENEL e delle aziende municipalizzate dei dati di cui al comma 2. I dati suddetti dovranno essere trasmessi su supporto magnetico, ad eccezione di quelli relativi ai comuni che non si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati.

 

          Art. 3.

     1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

     2. L'istanza deve essere presentata all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

     3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'art. 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti innanzi alle competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da produrre entro 180 giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 77 a lire 162,5 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 85,5 al metro cubo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè sui consumi per altri usi civili fino a 250 metri cubi annui.

     3. Il gas metano usato come combustibile per usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, e per gli usi delle imprese artigiane e agricole è assoggettato all'imposta nella misura di lire 20 al metro cubo.

     4. Le aliquote di imposta stabilite nel presente articolo si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

 

          Art. 5.

     1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

     a) oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro alla temperatura di 15 °C

     b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

     e) acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.450 per ettolitro alla temperatura di 15 °C

     f) petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro alla temperatura di 15 °C

     g) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 14.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 53.090 per cento kg.

     2. Alla tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera B) Benzina, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: "5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi; è fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali la agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";

     b) alla lettera D) Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: "5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";

     c) alla lettera F) Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: "2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.".

     3. Sono soppresse la lettera B), punto 3), la lettera C), punto 1), e la lettera E), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 135, e successive modificazioni.

     4. Gli aumenti stabiliti nei commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta o della sovrimposta di confine nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a tremila chilogrammi dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e dagli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso e depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo art. 10, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     5. All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: "11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg lire 6.000.".

     6. L'imposta stabilita nel comma 5 si applica anche ai bitumi di petrolio estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto e che, alla predetta data, sono posseduti dagli esercenti depositi di bitumi per uso commerciale. Si applicano, per la denuncia delle giacenze e per il versamento dell'imposta, le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito con l'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

     7. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente comma la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     1. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

 

aliquota per cento kg

8.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

aliquota per cento kg

8.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

aliquota per cento kg

100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

 

aliquota per cento kg

8.000 (2)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

aliquote per cento kg:

 

a) densi

8.000

b) semifluidi

20.691

c) fluidi

23.229

d) fluidissimi

56.225

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno percento

3.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

 

aliquota per cento kg

8.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

aliquota per cento kg

8.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

aliquota per cento kg

100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

 

aliquota per cento kg

8.000

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

 

aliquota per cento kg

9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

 

aliquota per cento kg

9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

 

aliquota per cento kg

100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

 

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

 

aliquota per cento kg

8.000 (1)".

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 6.720 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.

 

          Art. 7.

     1. E' istituita una addizionale a favore dello Stato sulle tariffe relative ai consumi dell'acqua nella misura di lire 276 per ogni metro cubo erogato per usi civili e di lire 92 per ogni metro cubo prelevato da acquedotti per usi industriali. L'addizionale è dovuta dai soggetti erogatori delle forniture, con diritto di rivalsa nei confronti degli utenti. I relativi importi debbono essere versati al concessionario del servizio della riscossione, competente per il comune dove è effettuata la fornitura, entro trenta giorni dalla data di emissione del documento di richiesta di pagamento all'utente.

     2. E' istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori. Il diritto erariale è dovuto nella misura di lire 92 per ogni litro di acqua confezionato per la vendita dai soggetti che eseguono il condizionamento del prodotto, sulla base delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° settembre 1976. I soggetti anzidetti devono versare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, al concessionario della riscossione territorialmente competente, l'importo complessivo del diritto erariale risultante dalla contabilizzazione dei quantitativi di acqua condizionati nel trimestre precedente. Per le acque minerali di provenienza estera confezionate in bottiglie o contenitori il diritto erariale è dovuto dall'importatore ed è riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione.

     3. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.

     4. Possono essere escluse dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 1 i comuni, o parti del territorio comunale, per i quali, con decreto del prefetto, l'erogazione dell'acqua sia stata riconosciuta discontinua o difficoltosa in misura tale da comportare interruzioni del flusso idrico per non meno della metà del trimestre preso in considerazione del predetto decreto. Il decreto deve indicare la durata dell'esclusione.

     5. All'addizionale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 567e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249. Al diritto erariale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 44, secondo comma 51, 52, 56, 57 , 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo a decorrere dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato.

     6. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle richieste di pagamento emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili alla sola frazione del periodo cui la richiesta si riferisce successiva alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero dell'intero periodo. Per il trimestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'applicazione del diritto erariale dovuto dai soggetti che eseguono il condizionamento previsto del primo periodo del comma 2, si tiene conto dei dati risultanti dal registro ivi indicato limitatamente ai quantitativi di acqua condizionati dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le concessioni di derivazione di acqua ad uso industriale, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato versato il canone relativo all'anno in corso, il pagamento per l'anno successivo dovrà comprendere anche il sopracanone relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella prevista per il pagamento relativo a tale anno.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

          Art. 8.

     1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 12 novembre 1990, n. 331, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.