§ 98.1.30844 - D.P.R. 26 dicembre 1981, n. 1058.
Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del garante della attuazione della legge 5 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/12/1981
Numero:1058


Sommario
Art. 1.      Il garante adotta con propri provvedimenti la disciplina organizzativa del proprio ufficio
Art. 2.      A ciascuna unità di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, compete una indennità di funzione non [...]
Art. 3.      Al garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che sarà liquidato a carico dell'unico capitolo iscritto [...]
Art. 4.      I consulenti all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono essere scelti fra i magistrati e il personale appartenente alla carriera direttiva delle pubbliche [...]
Art. 5.      Sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'ufficio del garante gravano le seguenti spese
Art. 6.      Le spese sono ordinate dal garante o da un suo delegato prescindendo dall'osservanza delle procedure contrattuali indicate negli articoli 3 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. [...]
Art. 7.      Le funzioni di cassiere per la gestione delle spese dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte da persona delegata dal garante medesimo e scelta fra il personale collocato fuori ruolo ai [...]
Art. 8.      Al pagamento delle spese suddette si procede mediante aperture di credito a favore del cassiere
Art. 9.      Le funzioni di consegnatario dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte dal consegnatario della Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria della Presidenza [...]
Art. 10.      Non si applicano, per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio del garante e la gestione delle spese relative, le norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente decreto


§ 98.1.30844 - D.P.R. 26 dicembre 1981, n. 1058. [1]

Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria.

(G.U. 16 marzo 1982, n. 73)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 8, settimo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

     Udito il parere del garante dell'attuazione della legge predetta;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Decreta:

 

     Sono approvate ai sensi dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del garante nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese dell'ufficio medesimo, di cui agli articoli annessi.

 

 

     Art. 1.

     Il garante adotta con propri provvedimenti la disciplina organizzativa del proprio ufficio.

 

          Art. 2.

     A ciascuna unità di personale collocato fuori ruolo presso l'ufficio del garante, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale.

     Per esigenze straordinarie e di assoluta indilazionabilità possono essere autorizzate, con disposizione motivata dal garante, prestazioni di lavoro straordinario da parte di determinate unità di personale.

 

          Art. 3.

     Al garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che sarà liquidato a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.

 

          Art. 4.

     I consulenti all'ultimo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono essere scelti fra i magistrati e il personale appartenente alla carriera direttiva delle pubbliche amministrazioni, il quale dovrà prestare la propria opera in orario diverso da quello d'ufficio, nonchè fra i liberi professionisti.

     Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso determinato di volta in volta dal garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.

     Ai liberi professionisti o alle società di consulenti il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare parcella, sulla base delle tariffe professionali.

 

          Art. 5.

     Sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'ufficio del garante gravano le seguenti spese:

     a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al garante;

     b) compensi di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento;

     c) indennità per il consegnatario;

     d) indennità rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;

     e) spese postali e telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

     f) locazione, manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti [2] ;

     g) acquisto e manutenzione di mobili e arredi;

     h) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;

     i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione [3] ;

     l) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;

     m) spese d'ufficio;

     n) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

     o) spese casuali;

     p) spese di rappresentanza.

     Tutte le spese predette potranno essere effettuate anche senza l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato.

 

          Art. 6.

     Le spese sono ordinate dal garante o da un suo delegato prescindendo dall'osservanza delle procedure contrattuali indicate negli articoli 3 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7.

     Le funzioni di cassiere per la gestione delle spese dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte da persona delegata dal garante medesimo e scelta fra il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     In alternativa, tali funzioni possono essere dal garante affidate al cassiere della Direzione generale della informazione, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice cassiere.

     Ai funzionari di cui ai commi precedenti spetta una indennità mensile pari all'importo di 30 ore di lavoro straordinario.

 

          Art. 8.

     Al pagamento delle spese suddette si procede mediante aperture di credito a favore del cassiere.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 9.

     Le funzioni di consegnatario dell'ufficio di segreteria del garante sono svolte dal consegnatario della Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale spetta, per tale compito, una indennità mensile pari a 20 ore di lavoro straordinario.

 

          Art. 10.

     Non si applicano, per quanto riguarda l'organizzazione dell'ufficio del garante e la gestione delle spese relative, le norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente decreto.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 44 del D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 254.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 254.