§ 98.1.28202 - D.L. 7 febbraio 1991, n. 36 .
Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1991
Numero:36


Sommario
Art. 1.      In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.28202 - D.L. 7 febbraio 1991, n. 36 [1].

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi

(G.U. 7 febbraio 1991, n. 32)

 

     Art. 1.

     In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, a norma del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito l'ammontare di credito attribuibile per ciascun veicolo.

     L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente con il decreto di cui al comma 2, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata in base al presente decreto sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 12 luglio 1991, n. 202, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.