§ 98.1.27807 - Legge 19 aprile 1982, n. 165.
Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/04/1982
Numero:165


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore dellalegge prevista nel primo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di [...]
Art. 2.      Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'art. 15 della legge [...]
Art. 3.      I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli [...]
Art. 4.      Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per [...]
Art. 5.      Nei bandi che indicono i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame [...]
Art. 6.      La tabella degli emolumenti ipotecari allegata allalegge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente
Art. 7.      E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.27807 - Legge 19 aprile 1982, n. 165.

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

(G.U. 21 aprile 1982, n. 108)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore dellalegge prevista nel primo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie dei registri immobiliari sono determinate rispettivamente, in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella tabella allegata alla presente legge.

     Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

     Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore purché in possesso del diploma di laurea.

     I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

     Il Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

     Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla commissione prevista dall'art. 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Il personale in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

     Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui allalegge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari, purché in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'art. 4 dell'anzidetta legge n. 312.

 

          Art. 2.

     Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'art. 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dallatabella 1 allegata alregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

     Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

     Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'art. 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

     E' abrogato l'art. 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

 

          Art. 3.

     I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui allatabella 1 allegata alregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite d'età.

     Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di L. 200. [1]

     E' fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

     Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

 

          Art. 4.

     Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto allatabella 1 allegata alregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dallalegge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

     Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

     Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

     L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente art. 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale indicato nel presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro nel corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneità previsti dal successivo art. 5.

 

          Art. 5.

     Nei bandi che indicono i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.

     Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.

     I concorsi speciali di cui agli articoli 2,3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio, su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'amministrazione.

     L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali.

     L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento.

 

          Art. 6.

     La tabella degli emolumenti ipotecari allegata allalegge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

Indicazione degli atti e delle formalità

Importo delle tasse (lire)

Note

1

Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione ...............................

3.000

Compreso il certificato di esegiuta formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scritturazione del certificato stesso.

 

 

 

 

 

2

Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati.

 

Non è consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica né dello schedario

 

 

Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio .......

2.500

 

 

 

 

 

 

3

Ispezione delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati .................................

500

 

 

 

 

 

 

4

Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona .......................

500

Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.

 

 

 

 

 

5

Per ogni copia di nota o di titolo

1.000

Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

 

 

 

 

 

6

Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge .................................

2.000

Oltre la tassa di cui al n. 7.

 

 

 

 

 

7

Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia .....................

500

Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

 

 

 

 

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

 

          Art. 7.

     E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'art. 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'art. 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 45 miliardi a carico dei capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

     b) quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 3462 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

     c) quanto a lire 25 miliardi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedenteart. 6;

     d) quanto a lire 41 miliardi a carico del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella

     Profili professionali delle qualifiche funzionali sesta e settima per il personale delle conservatorie dei Registri Immobiliari

Qualifica funzionale

Profili professionali

Mansioni

Numero posti

Livello retributivo

VI

Segretario amministrativo

747

VI

VII

Vice conservatore

122

VII

 


[1] Compenso elevato a L. 3000 dall'art. 4 della L. 12 luglio 1991, n. 202.