§ 82.1.20 – L. 1 ottobre 1969, n. 679.
Semplificazione delle procedure catastali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:01/10/1969
Numero:679


Sommario
Art. 1.  Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.
Art. 2.  Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.
Art. 3.  Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.
Art. 4.  Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture.
Art. 5.  Tipo di frazionamento.
Art. 6.  Perfezionamento delle domande di voltura.
Art. 7.  Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
Art. 8.  Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.
Art. 9.  Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti.
Art. 10.  Verificazioni in interi comuni.
Art. 11.  Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni.
Art. 12.  Formalità relative all'annotazione di riserva.
Art. 13.  Rilascio delle certificazioni catastali.
Art. 14.  Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti.
Art. 15.  Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti.
Art. 16.  Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa.


§ 82.1.20 – L. 1 ottobre 1969, n. 679.

Semplificazione delle procedure catastali.

(G.U. 20 ottobre 1969, n. 266).

 

     Art. 1. Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

     L'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei all'elaborazione meccanografica.

     Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 2. Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

     Agli artt. 55, 56, 57 e 57-bis del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 3. Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni.

     L'art. 55 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 4. Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture.

     L'art. 56 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Tipo di frazionamento.

     L'art. 57 è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 6. Perfezionamento delle domande di voltura.

     L'art. 57bis è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 7. Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

     Le norme di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

 

          Art. 8. Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

     I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'art. 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

     Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

     Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

     Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

     Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

     Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 [1].

     Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

 

          Art. 9. Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti.

     L'art. 60 del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10. Verificazioni in interi comuni.

     I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

     Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

     Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

     Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla Commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

     Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

     Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'art. 124 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'art. 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 11. Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni.

     L'art. 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 12. Formalità relative all'annotazione di riserva.

     L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

     L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

     La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

     Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle Commissioni censuarie, entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 13. Rilascio delle certificazioni catastali.

     L'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

     E’ data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

     E’ altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'art. 16.

     Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

     Il titolo III della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 14. Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti.

     Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

 

          Art. 15. Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti. [2]

 

          Art. 16. Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa.

     Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.

     Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

 

 

TABELLA

(Omissis)


[1] Gli importi di cui al presente comma, già elevati dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono stati così ulteriormente elevati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 19 aprile 1982, n. 165.