§ 82.1.c - Legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:11/08/1939
Numero:1249


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e [...]


§ 82.1.c - Legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

(G.U. 4 settembre 1939, n. 206).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

     "Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili".

     All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:

     "Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento".

     All'art. 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

     "La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria"

     All'art. 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939".

     All'art. 23, comma secondo, le parole "da elementi e circostanze di fatto", sono sostituite dalle seguenti: "da comprovate circostanze di fatto".

     All'art. 28 è aggiunto il seguente comma:

     "Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta".