§ 82.1.21 – L. 23 ottobre 1969, n. 789.
Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:23/10/1969
Numero:789


Sommario
Art. 1.      I registri particolari, previsti dall'art. 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di [...]
Art. 2.      I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un [...]
Art. 3.      Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'art. 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche
Art. 4.      Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera d), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 534, convertito [...]
Art. 5.      Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dell'art. 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio [...]
Art. 6.      Sono abrogati l'art. 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, la legge 7 novembre 1962, n. 1613
Art. 7.      Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'art. 5, [...]


§ 82.1.21 – L. 23 ottobre 1969, n. 789.

Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

(G.U. 18 novembre 1969, n. 291).

 

     Art. 1.

     I registri particolari, previsti dall'art. 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione.

 

          Art. 2.

     I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

     I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

     I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

 

          Art. 3.

     Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'art. 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

     Le certificazioni negative previste dall'art. 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

 

          Art. 4.

     Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera d), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

     Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, al netto del contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

 

          Art. 5.

     Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dell'art. 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

     Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, art. 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati l'art. 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

 

          Art. 7.

     Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'art. 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.