§ 95.15.2E - Legge 13 marzo 1980, n. 71.
Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:13/03/1980
Numero:71


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'art. 1 sono ridotte [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.15.2E - Legge 13 marzo 1980, n. 71.

Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti della imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 20 marzo 1980, n. 79)

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dai seguenti:

     “In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.

     Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire quarantacinquemila.

     Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

     Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

     Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

     All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

     Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonchè quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini”.

 

          Art. 2.

     Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'art. 1 sono ridotte ad un sesto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. Sono altresì ridotte ad un sesto, per le violazioni commesse sino alla predetta data, le pene pecuniarie previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

     Per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'art. 1 sono ridotte ad un quarto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. La stessa riduzione si applica alle pene pecuniarie, per le violazioni commesse nello stesso periodo, previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

     La pena pecuniaria prevista nel secondo capoverso dell'art. 1 non si applica alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dalla data del 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà.

     Le disposizioni del quinto capoverso dell'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

     Le violazioni alle disposizioni previste nel primo, secondo e terzo capoverso dell'art. 1 commesse sino al 31 dicembre 1980 non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel citato quinto capoverso dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.