§ 95.13.i - Legge 5 dicembre 1975, n. 656.
Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:05/12/1975
Numero:656


Sommario
Art. unico.  [2]


§ 95.13.i - Legge 5 dicembre 1975, n. 656. [1]

Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi

(G.U. 24 dicembre 1975, n. 338)

 

     Art. unico. [2]

     Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40% dei posti è destinato a biglietti fino a L. 6.000 nette:

     corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4%;

     corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 6.000 nette, l'8%;

     corrispettivi da L. 6.001 nette fino a L. 13.000 nette, il 15%;

     corrispettivi da L. 13.001 nette fino a L. 18.000 nette, il 20%;

     corrispettivi da L. 18.001 nette fino a L. 25.000 nette, il 25%;

     corrispettivi oltre L. 25.000 nette, il 50% [3] .

     Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 6.000 nette deve corrispondere almeno al 20% dei posti disponibili [4] .

     Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a L. 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1% .

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326.

[2] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 19 marzo 1980, n. 78.

[3] Comma sostituito dall'art. 7 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697.

[4] Comma sostituito dall'art. 7 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697.