§ 95.1.35 - Legge 24 febbraio 1971, n. 114.
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:24/02/1971
Numero:114


Sommario
Art. 1.      Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del [...]


§ 95.1.35 - Legge 24 febbraio 1971, n. 114.

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

(G.U. 1 aprile 1971, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 98.500.000 annue, sarà fatto fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.