§ 95.1.23 - Legge 27 febbraio 1955, n. 83.
Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:27/02/1955
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per [...]
Art. 2.      Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 95.1.23 - Legge 27 febbraio 1955, n. 83. [1]

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

(G.U. 23 marzo 1955, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 [2] quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 [3] negli altri casi.

 

          Art. 2.

     Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Importo elevato a L. 50 dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1971, n. 114.

[3]  Importo elevato a L. 100 dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1971, n. 114.