§ 95.15.327 - D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:19/01/2026
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Operazioni imponibili
Art. 2.  Territorialità dell’imposta – Definizioni
Art. 3.  Esercizio di imprese
Art. 4.  Esercizio di arti e professioni
Art. 5.  Cessioni di beni
Art. 6.  Vendite a distanza
Art. 7.  Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
Art. 8.  Acquisti intraunionali
Art. 9.  Acquisti intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»
Art. 10.  Prestazioni di servizi
Art. 11.  Importazioni
Art. 12.  Definizione di buono-corrispettivo
Art. 13.  Buono corrispettivo monouso
Art. 14.  Buono-corrispettivo multiuso
Art. 15.  Territorialità – Cessioni di beni
Art. 16.  Territorialità delle operazioni intraunionali
Art. 17.  Territorialità – Prestazioni di servizi
Art. 18.  Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Art. 19.  Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 7-quinquies decreto del Presidente della [...]
Art. 20.  Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
Art. 21.  Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto
Art. 22.  Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea
Art. 23.  Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi
Art. 24.  Effettuazione delle operazioni
Art. 25.  Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale
Art. 26.  Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali
Art. 27.  Base imponibile
Art. 28.  Determinazione del valore normale
Art. 29.  Esclusioni dal computo della base imponibile
Art. 30.  Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Art. 31.  Cessioni e prestazioni accessorie
Art. 32.  Base imponibile per gli acquisti intraunionali
Art. 33.  Determinazione dell’imposta all’importazione
Art. 34.  Aliquote dell’imposta
Art. 35.  Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte
Art. 36.  Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale
Art. 37.  Operazioni esenti dall’imposta
Art. 38.  Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica
Art. 39.  Cessioni intraunionali non imponibili
Art. 40.  Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»
Art. 41.  Cessioni a catena
Art. 42.  Acquisti intraunionali non imponibili o esenti
Art. 43.  Altre operazioni non imponibili
Art. 44.  Importazioni non soggette all’imposta
Art. 45.  Cessioni all’esportazione
Art. 46.  Acquisti in sospensione di imposta – condizioni
Art. 47.  Acquisti in sospensione di imposta
Art. 48.  Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
Art. 49.  Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Art. 50.  Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Art. 51.  Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea
Art. 52.  Altre operazioni non imponibili
Art. 53.  Depositi fiscali ai fini IVA
Art. 54.  Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito
Art. 55.  Rivalsa
Art. 56.  Detrazione
Art. 57.  Percentuale di detrazione
Art. 58.  Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Art. 59.  Rettifica della detrazione
Art. 60.  Detrazione per gli enti non commerciali
Art. 61.  Disposizioni in materia di scissioni aziendali
Art. 62.  Volume d’affari
Art. 63.  Esercizio di più attività
Art. 64.  Debitore d’imposta
Art. 65.  Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società
Art. 66.  Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
Art. 67.  Applicazione dell’imposta all’importazione
Art. 68.  Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
Art. 69.  Eredi del contribuente
Art. 70.  Identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente
Art. 71.  Pubblicità in materia di partita IVA
Art. 72.  Fatturazione delle operazioni
Art. 73.  Fatturazione semplificata
Art. 74.  Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni
Art. 75.  Digitalizzazione
Art. 76.  Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Art. 77.  Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati
Art. 78.  Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari
Art. 79.  Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping
Art. 80.  Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
Art. 81.  Commercio al minuto e attività assimilate
Art. 82.  Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Art. 83.  Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software
Art. 84.  Certificazione dei corrispettivi
Art. 85.  Semplificazioni per l’attività di noleggio autoveicoli
Art. 86.  Registrazione delle fatture
Art. 87.  Registrazione dei corrispettivi
Art. 88.  Registrazione degli acquisti
Art. 89.  Semplificazioni amministrative e contabili
Art. 90.  Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni
Art. 91.  Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti
Art. 92.  Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
Art. 93.  Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
Art. 94.  Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
Art. 95.  Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
Art. 96.  Estensione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69
Art. 97.  Fatturazione delle operazioni intraunionali
Art. 98.  Registrazione delle operazioni intraunionali
Art. 99.  Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
Art. 100.  Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
Art. 101.  Obblighi connessi agli scambi intraunionali
Art. 102.  Definizioni
Art. 103.  Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento
Art. 104.  Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento
Art. 105.  Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento
Art. 106.  Dati da conservare
Art. 107.  Sanzioni
Art. 108.  Ambito di applicazione
Art. 109.  Versamenti periodici
Art. 110.  Limiti per la liquidazione trimestrale
Art. 111.  Acconto IVA
Art. 112.  Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali
Art. 113.  Riscossione coattiva e privilegi
Art. 114.  Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza
Art. 115.  Restituzione dell’imposta non dovuta
Art. 116.  Esecuzione dei rimborsi
Art. 117.  Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri dell’Unione europea
Art. 118.  Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea
Art. 119.  Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)
Art. 120.  Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea
Art. 121.  Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA
Art. 122.  Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo
Art. 123.  Costituzione del gruppo IVA
Art. 124.  Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso
Art. 125.  Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA
Art. 126.  Adempimenti
Art. 127.  Responsabilità
Art. 128.  Disposizioni in materia di opzioni e revoche
Art. 129.  Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA
Art. 130.  Attività di controllo
Art. 131.  Disposizioni speciali e di attuazione
Art. 132.  Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
Art. 133.  Regime speciale per i produttori agricoli
Art. 134.  Disposizioni relative ai produttori agricoli
Art. 135.  Attività agricole connesse
Art. 136.  Regime fiscale per raccoglitori occasionali
Art. 137.  Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi
Art. 138.  Interventi a sostegno della produzione agricola
Art. 139.  Disposizioni relative a particolari settori
Art. 140.  Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa
Art. 141.  Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
Art. 142.  Disposizioni per le attività spettacolistiche
Art. 143.  Base imponibile
Art. 144.  Operazioni con l’estero e volume d’affari
Art. 145.  Fatturazione e registrazione
Art. 146.  Sanzioni applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all’articolo 145
Art. 147.  Disposizioni applicabili
Art. 148.  Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta
Art. 149.  Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE
Art. 150.  Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate [...]
Art. 151.  Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
Art. 152.  Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
Art. 153.  Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta
Art. 154.  Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Art. 155.  Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
Art. 156.  Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
Art. 157.  Regime nazionale di franchigia
Art. 158.  Definizioni e disposizioni generali
Art. 159.  Condizioni di ammissione
Art. 160.  Decorrenza del regime di franchigia
Art. 161.  Adempimenti
Art. 162.  Cessazione del regime di franchigia
Art. 163.  Condizioni di ammissione
Art. 164.  Suffisso EX
Art. 165.  Decorrenza
Art. 166.  Adempimenti
Art. 167.  Cessazione del regime di franchigia
Art. 168.  Istituzione e decorrenza dell’imposta
Art. 169.  Norme di interpretazione autentica e di coordinamento
Art. 170.  Abrogazioni
Art. 171.  Decorrenza


§ 95.15.327 - D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 30 gennaio 2026, n. 24 - S.O. n. 4)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

     Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

     Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

     Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

     Art. 1.

     1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

     2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TESTO UNICO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

TITOLO I Oggetto e ambito di applicazione

Capo I Disposizioni generali

 

Art. 1. Operazioni imponibili

     (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.

 

TITOLO II Ambito territoriale di applicazione

Capo I Definizioni

 

     Art. 2. Territorialità dell’imposta – Definizioni

     (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Agli effetti del presente testo unico:

     a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

     b) per «Unione europea» o «territorio dell’Unione europea» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):

     1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

     2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

     3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

     4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

     5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

     c) il Principato di Monaco e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e della Repubblica di Cipro;

     d) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

     e) per «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Unione europea», si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Unione europea tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; «luogo di partenza di un trasporto passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Unione europea, eventualmente dopo uno scalo fuori della Unione europea; «luogo di arrivo di un trasporto passeggeri» è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Unione europea, per passeggeri imbarcati nella Unione europea, eventualmente prima di uno scalo fuori della Unione europea; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;

     f) per «trasporto intraunionale di beni» si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

     g) per «locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

 

TITOLO III Soggetti passivi

Capo I Esercizio di imprese, arti e professioni

 

     Art. 3. Esercizio di imprese

     (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

     1. Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile.

     2. Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:

     a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’articolo 2509 del codice civile e dalle società di fatto;

     b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

     3. Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del comma 2, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci,

associati o partecipanti.

     4. Per gli enti indicati al comma 2, lettera b), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

     5. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

     a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

     b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;

     c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

     d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

     e) trasporto e deposito di merci;

     f) trasporto di persone;

     g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;

     h) servizi portuali e aeroportuali;

     i) pubblicità commerciale;

     l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

     6. Non sono invece considerate attività commerciali:

     a) le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità;

     b) le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d’Italia;

     c) la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;

     d) la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;

     e) le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

     f) le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

     7. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al comma 2:

     a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

     b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

     8. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 4, secondo periodo, e 8 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

     a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

     b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

     c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

     d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

     e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

     f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

     10. Le disposizioni di cui al comma 9, lettere c) ed e), non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

     12. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali.

     13. Non si considera effettuata nell’esercizio di imprese l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

     Art. 4. Esercizio di arti e professioni

     (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse, nonché da parte di società tra professionisti e di società tra avvocati.

     2. Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

 

TITOLO IV Operazioni imponibili

Capo I Cessione di beni

 

     Art. 5. Cessioni di beni

     (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

     2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

     a) le vendite con riserva di proprietà;

     b) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

     c) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

     d) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 56, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 94;

     e) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 56;

     f) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni:

     a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

     b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale;

     c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

     e) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale;

     f) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

     g) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

 

     Art. 6. Vendite a distanza

     (articolo 38-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Per vendite a distanza intraunionali di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

     2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

     a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

     b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

     4. Per le cessioni di cui all’articolo 7 la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.

 

     Art. 7. Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche

     (articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

     a) le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea;

     b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

     2. Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

 

Capo II Acquisti intraunionali di beni

 

     Art. 8. Acquisti intraunionali

     (articolo 38 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intraunionali di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

     2. Costituiscono acquisti intraunionali le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.

     3. Costituiscono inoltre acquisti intraunionali:

     a) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

     b) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta;

     c) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

     d) l’introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista dall’articolo 44, comma 1, lettera c);

     e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

     4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 chilogrammi (kg), e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici (cc) o potenza superiore a 7,2 Kilowatt (Kw), destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d); i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

     5. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell’Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema.

     6. Non costituiscono acquisti intraunionali:

     a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

     b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

     c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta, dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 56, comma 2, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 133 che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intraunionali e degli acquisti di cui all’articolo 16, comma 3, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato l’importo di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

     d) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all’articolo 15, comma 3;

     e) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.

     7. La disposizione di cui al comma 6, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intraunionali, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso.

     8. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intraunionale nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’articolo 3, comma 4, assoggettati all’imposta per gli acquisti intraunionali effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.

     9. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intraunionali da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

     Art. 9. Acquisti intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»

     (articolo 38-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. In deroga all’articolo 8, comma 3, lettera a), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intraunionale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

     b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

     c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b), nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

     2. L’acquisto intraunionale, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

     3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intraunionale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a):

     a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

     c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

     e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

     4. Non si realizza alcun acquisto intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all’articolo 101, comma 5.

     5. L’acquisto intraunionale è effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all’articolo 101, comma 5.

 

Capo III Prestazioni di servizi

 

     Art. 10. Prestazioni di servizi

     (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53)

     1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

     2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

     a) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

     b) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

     c) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

     d) le somministrazioni di alimenti e bevande;

     e) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

     3. Le prestazioni indicate nei commi 1 e 2, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore a 50 euro, prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate all’articolo 5, comma 2, lettera f), sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui al comma 2, lettere a), b), ed e). Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

     4. Non sono considerate prestazioni di servizi:

     a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui all’articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

     b) i prestiti obbligazionari;

     c) le cessioni dei contratti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c);

     d) i passaggi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e);

     e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

     f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

     g) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), e quelle dei mandatari di cui al comma 3.

     5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente testo unico, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze:

     a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

     b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

     c) dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

     6. Le disposizioni del primo periodo del comma 3 non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

     a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui all’articolo 58, comma 1, lettera c);

     b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 56, comma 4, secondo periodo.

     7. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato e dalle regioni non costituiscono, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile.

 

Capo IV Importazioni

 

     Art. 11. Importazioni

     (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell’Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro dell’Unione europea medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall’Unione europea a norma dell’articolo 2:

     a) le operazioni di immissione in libera pratica;

     b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

     c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni dell’Unione europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

     d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dalle isole Åland, dai territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano.

     2. Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di perfezionamento passivo e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dell’Unione europea.

     3. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, previamente autorizzate dall’autorità doganale.

     4. Per fruire della sospensione di cui al comma 3 l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione europea.

     5. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 4, l’autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorità doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorità doganale provvede, altresì, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

 

Capo V Buono corrispettivo

 

     Art. 12. Definizione di buono-corrispettivo

     (articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

 

     Art. 13. Buono corrispettivo monouso

     (articolo 6-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 12 si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

     2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

     3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

 

     Art. 14. Buono-corrispettivo multiuso

     (articolo 6-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 12 si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

     2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

     3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 24 assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

     4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta.

 

TITOLO V Luogo delle operazioni imponibili

Capo I Cessioni di beni

 

     Art. 15. Territorialità – Cessioni di beni

     (articolo 7-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

     2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

     3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

     a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

     b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

 

Capo II Operazioni intraunionali

 

     Art. 16. Territorialità delle operazioni intraunionali

     (articolo 40 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Gli acquisti intraunionali sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e 29 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

     2. L’acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intraunionale di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intraunionali e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

     3. In deroga all’articolo 15, le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell’Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell’Unione europea;

     b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente l’importo di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

     c) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

     5. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 151.

 

Capo III Prestazioni di servizi

 

     Art. 17. Territorialità – Prestazioni di servizi

     (articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

     a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

     b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

     2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

     a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;

     b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;

     c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 18. Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

     (articolo 7-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

     a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;

     b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

     c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

     d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;

     e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio dell’Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

 

     Art. 19. Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (articolo 7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1:

     a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero;

     b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.

 

     Art. 20. Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

     (articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

     a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

     b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

     c) le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

     d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

     e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell’Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

     f) le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell’Unione europea. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell’Unione europea e il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).

 

     Art. 21. Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto

     (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

     1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), e all’articolo 20, comma 1, lettera f), di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.

     3. La dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera f), è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell’Unione europea e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

     4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 48, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 3, all’articolo 48, comma 3, e all’articolo 32, commi 4, 5 e 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Entro centoventi giorni dall’adozione del provvedimento di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

     5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonché quelle di cui all’articolo 48, comma 3, del presente testo unico, e all’articolo 32, commi 4, 5 e 8, del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

 

     Art. 22. Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea

     (articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea:

     a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b);

     b) le prestazioni pubblicitarie;

     c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

     d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

     e) la messa a disposizione del personale;

     f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

     g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;

     h) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

 

     Art. 23. Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi

     (articolo 7-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

     a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;

     b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

     2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

     a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

     b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell’Unione europea, di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato l’importo di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

     c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

     3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione

europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

     a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

     b) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell’Unione europea di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell’anno solare precedente, non ha superato l’importo di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

     c) il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro. 4. L’opzione di cui al comma 3 è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

 

TITOLO VI Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I Cessioni di beni e prestazioni di servizi

 

     Art. 24. Effettuazione delle operazioni

     (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

     2. In deroga al comma 1 l’operazione si considera effettuata:

     a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;

     b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

     c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), all’atto del prelievo dei beni;

     d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

     e) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.

     3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

     4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi 1, 2 e 3 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

     5. L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nei titoli X, XI e XII. Tuttavia per le cessioni dei prodotti

farmaceutici indicati nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui all’articolo 3, comma 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 72, comma 4, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

     6. In deroga ai commi 3 e 4, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 18 e 19, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.

     7. In deroga ai commi 1 e 4, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 7, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

 

     Art. 25. Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale

     (articolo 1, commi 38, 39 e 50, legge 23 agosto 2004, n. 239)

     1. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 24, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

     2. Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, le rettifiche previste dall’articolo 92, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all’operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

     3. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 24, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

 

Capo II Cessioni e acquisti intraunionali

 

     Art. 26. Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali

     (articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 101, comma 4.

     2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

     3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all’articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

 

TITOLO VII Base imponibile

Capo I Disposizioni generali

 

     Art. 27. Base imponibile

     (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441)

     1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

     2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

     a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato;

     b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui all’articolo 10, comma 3, terzo periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

     c) per le cessioni indicate all’articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonché per quelle di cui all’articolo 24, comma 6, terzo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi;

     d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;

     e) per le cessioni di beni vincolati al regime del perfezionamento attivo e dell’ammissione temporanea, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto del perfezionamento attivo e dell’ammissione temporanea.
3. In deroga al comma 1:

     a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell’articolo 56, comma 5, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 94, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

     b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell’articolo 56, comma 5, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

     c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell’articolo 56, comma 5, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

     d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

     4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

     5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 58 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

     6. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 14, comma 3, è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui all’articolo 14, comma 4, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

     7. Concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

     8. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all’articolo 72.

 

     Art. 28. Determinazione del valore normale

     (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

     2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

     a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

     b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

     3. Per le operazioni indicate nell’articolo 27, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l’individuazione del valore normale.

 

     Art. 29. Esclusioni dal computo della base imponibile

     (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 10 decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21)

     1. Non concorrono a formare la base imponibile:

     a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

     b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

     c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

     d) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

     e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.

     2. Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

     3. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 30. Operazioni permutative e dazioni in pagamento

     (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

     2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell’articolo 28, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.

 

     Art. 31. Cessioni e prestazioni accessorie

     (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.

     2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

 

Capo II Acquisti intraunionali di beni

 

     Art. 32. Base imponibile per gli acquisti intraunionali

     (articolo 43, commi 1, 2 e 4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.

     2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 2, primo periodo, è ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

     3. Per le introduzioni di cui all’articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

 

Capo III Importazioni

 

     Art. 33. Determinazione dell’imposta all’importazione

     (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L’imposta all’importazione è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.

     2. Fatti salvi i casi di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera c), per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo, l’imposta si applica in conformità alle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e ove previsto dell’articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015.

 

TITOLO VIII Aliquote

Capo I Aliquote dell’imposta

 

     Art. 34. Aliquote dell’imposta

     (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell’operazione.

     2. L’aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell’articolo 133.

     3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

     4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 35. Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte

     (articolo 6, comma 8, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 2, comma 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 5, comma 3, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; articolo 75, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 36, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 44 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 9, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 7, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 1, comma 3, legge 9 aprile 1986, n. 97)

     1. Sono assoggettate, tra le altre, all’aliquota ordinaria:

     a) le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 3006 10 della nomenclatura comune della tariffa doganale;

     b) le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande;

     c) le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra;

     d) le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nella tabella A, parte II, numero 18), allegata al presente testo unico;

     e) le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al presente testo unico.

     f) le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l’edilizia (vv. dd. ex 7213; ex 7214 20; ex 7215; ex 7314).

     2. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso lo stesso Ministero che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica sui premi corrisposti con l’aliquota ordinaria.

     3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 33).

     4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla tabella A, parte IV, numero 121), ai quali l’aliquota ridotta del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

     5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella A, parte II, numero 24, terzo e quarto periodo.

 

     Art. 36. Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale

     (articolo 7, comma 2, lettera cc), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

     1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché di imposta sul valore aggiunto, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi domestici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui alla tabella A, parte IV, numero 107), allegata al presente testo unico.

 

TITOLO IX Esenzioni e non imponibilità

Capo I Operazioni esenti

 

     Art. 37. Operazioni esenti dall’imposta

     (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

     1. Sono esenti dall’imposta:

     a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

     b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

     c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

     d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

     e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;

     f) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

     g) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

     i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

     l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

     m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b);

     n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

     1) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

     2) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

     o) le cessioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

     p) le cessioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

     q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano

urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

     r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da imprese

autorizzate e da enti del Terzo settore;

     s) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;

     t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;

     u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

     v) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

     z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui all’allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

     aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

     bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

     cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

     dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

     ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilità psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

     ff) le prestazioni delle compagnie barracellari;

     gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59;

     hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

     2. Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 57, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

     3. Sono, inoltre, esenti dall’imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a).

     4. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

     5. L’esenzione di cui al comma 1, lettera f), si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

     6. Ai collegi universitari di cui all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal comma 1, lettera v).

     7. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa unionale, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

 

     Art. 38. Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica

     (articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

     2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191. Non si fa luogo a rimborsi di imposta.

 

Capo II Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

 

     Art. 39. Cessioni intraunionali non imponibili

     (articolo 41 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Costituiscono cessioni non imponibili:

     a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 8, comma 6, lettera c), i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intraunionali effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità alle disposizioni sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

     b) le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;

     2) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente l’importo di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;

     3) il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;

     c) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;

     d) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

     2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

     a) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 8, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;

     b) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel comma 5 di beni ivi esistenti.

     3. Non costituiscono cessioni intraunionali le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.

     4. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 101, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

     5. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 8, comma 6, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

     6. Agli effetti del comma 2 degli articoli 45, 48 e 49, le cessioni di cui ai commi 1 e 2 sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

     Art. 40. Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»

     (articolo 41-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. In deroga all’articolo 39, comma 2, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intraunionale ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

     b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

     c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

     d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all’articolo 101, comma 5, e inserisce nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 101, comma 6, l’identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

     2. La cessione intraunionale è effettuata ai sensi del comma 1 se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.

     3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera b):

     a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

     c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

     e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall’arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

     4. Non si realizza alcuna cessione intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all’articolo 101, comma 5.

     5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all’articolo 101, comma 5.

 

     Art. 41. Cessioni a catena

     (articolo 41-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente;

     b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.

     2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intraunionale non imponibile ai sensi dell’articolo 39 solo la cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intraunionale quella effettuata dall’operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intraunionale.

     3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intraunionale ai sensi dell’articolo 8 solo l’acquisto effettuato dall’operatore intermedio. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intraunionale quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l’acquisto intraunionale e le cessioni successive.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell’articolo 7.

 

     Art. 42. Acquisti intraunionali non imponibili o esenti

     (articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 37.

     2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui all’articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b).

 

     Art. 43. Altre operazioni non imponibili

     (articolo 58 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Non sono imponibili, anche agli effetti dell’articolo 45, comma 2, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

 

Capo III Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

 

     Art. 44. Importazioni non soggette all’imposta

     (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Non sono soggette all’imposta:

     a) le importazioni di beni indicati nell’articolo 45, comma 1, lettera d), nell’articolo 48, nonché nell’articolo 49, comma 1, limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui alla lettera m) dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

     b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

     c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 52. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera n), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

     d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

     e) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

     f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

     g) le importazioni di beni per le quali l’imposta è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 151, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.

 

Capo IV Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

 

     Art. 45. Cessioni all’esportazione

     (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

     a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Unione europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

     b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Unione europea; l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;

     c) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla prova di uscita doganale;

     d) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intraunionali, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.

     2. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui al comma 1, lettera b), su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi del comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.

     3. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del comma 2, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio.

     4. Ai fini dell’applicazione del comma 1 si intendono spediti o trasportati fuori della Unione europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.

     5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreché l’esportazione risulti da prova di uscita doganale, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all’esportazione, che i documenti di cui all’articolo 72 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

     6. I contribuenti che applicano l’imposta ai sensi dell’articolo 133 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell’imposta, di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, e all’articolo 44, comma 1, lettera a). La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

 

     Art. 46. Acquisti in sospensione di imposta – condizioni

     (articolo 1 decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, si applicano a condizione:

     a) che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate, registrate nell’anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d’affari determinato a norma dell’articolo 62 ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’articolo 72, comma 7. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l’attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

     b) che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

 

     Art. 47. Acquisti in sospensione di imposta

     (articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28)

     1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 46 possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonché delle cessioni intraunionali registrate a norma dell’articolo 86 per l’anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.

 

     Art. 48. Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

     (articolo 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 45:

     a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     b) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     c) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

     d) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

     e) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

     f) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c);

     g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e d), e del loro carico.

     2. Le disposizioni dell’articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.

     3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

 

     Art. 49. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

     (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 8 legge 21 maggio 1981, n. 240)

     1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

     a) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

     b) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell’articolo 33, comma 1;

     c) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma dell’articolo 33, comma 1;

     d) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell’articolo 33, comma 1; i servizi relativi alle operazioni doganali;

     e) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 33 e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta;

     f) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma dell’articolo 33, comma 1;

     g) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

     h) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui alla lettera c), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Unione europea; le cessioni di licenze all’esportazione;

     i) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 141, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Unione europea;

     l) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dell’allegato n. 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015;

     m) i trattamenti di cui all’articolo 5, numero 37, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o unionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

     n) i servizi resi dai consorzi di cui all’articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 alle aziende associate.

     2. Le disposizioni dell’articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.

     3. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, lettera d), anche se resi da intermediari.

 

     Art. 50. Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

     (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati.

     2. Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, nonché dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 64, comma 2.

     3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all’introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.

 

     Art. 51. Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea

     (articolo 38-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

     1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell’Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione europea, entro il sesto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 92, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

     2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell’Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 88.

     3. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Capo V Operazioni non imponibili assimilate

 

     Art. 52. Altre operazioni non imponibili

     (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 15-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)

     1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 45, 48 e 49:

     a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico, dei funzionari e impiegati consolari e dei familiari conviventi con i predetti, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici all’Italia;

     b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato;

     c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

     d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

     e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo numero 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa;

     f) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal primo periodo, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento;

     g) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; h) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

     i) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera e), f), g) e h), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), e), g), h) e i), se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all’imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di accisa.

     3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta sul valore aggiunto.

     4. Il regime di non imponibilità previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 92.

 

Capo VI Depositi IVA

 

     Art. 53. Depositi fiscali ai fini IVA

     (articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

     a) i depositi fiscali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i prodotti soggetti ad accisa;

     b) i depositi doganali di cui all’articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

     2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l’applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell’Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni.

     3. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all’avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

     4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 95; deve, altresì essere conservato, a norma dell’articolo 95, un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi.

     5. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

     a) gli acquisti intraunionali di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

     b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e per quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141;

     c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

     d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

     e) le cessioni intraunionali di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intraunionali soggette a imposta nel territorio dello Stato;

     f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea;

     g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; h) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

     6. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all’ufficio delle dogane che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

     7. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero,

qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 64, comma 2, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 5 e, per quelli di cui al secondo periodo, sino all’adozione del decreto, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all’articolo 8 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 88, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 64, comma 2, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 45, commi 1, lettera d) e 2; in tal caso, la dichiarazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell’imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l’estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell’imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e al pagamento dell’imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intraunionale, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 86 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 88 entro il mese successivo a quello dell’estrazione. Fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all’estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate.

     8. Nei limiti di cui all’articolo 66, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 5, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 70. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.

     9. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell’esclusione dall’abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.

 

     Art. 54. Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito

     (articolo 1, commi da 937 a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

     1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’imposta sul valore aggiunto in dogana all’atto dell’importazione.

     2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata.

     3. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 53, salvo il caso in cui l’immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 e che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l’attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l’immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

     5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 1, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 8. Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, l’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 1.

     7. L’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all’articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.

     8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 1, dei dati relativi ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 1.

 

TITOLO X Rivalsa e detrazione

Capo I Rivalsa

 

     Art. 55. Rivalsa

     (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

     2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell’articolo 109, comma 2.

     3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10, comma 3, primo periodo.

     4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

     5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

 

Capo II Detrazione

 

     Art. 56. Detrazione

     (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 45 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma dell’articolo 64, comma 1 o dell’eccedenza di cui all’articolo 114, comma 1, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

     2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 59. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.

     3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

     a) operazioni di cui agli articoli 45, 48 e 49 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 16 e 39;

     b) le operazioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Unione europea stessa;

     c) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo XVII, capo II, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

     d) operazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e);

     e) cessioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettera n), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

     f) le cessioni di beni di cui all’articolo 37, comma 3;

     g) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 139, comma 1, concernente disposizioni relative a particolari settori.

     4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo XVII, capo II.

     5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 37, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 57. Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

     6. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera e), la limitazione della detrazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intraunionali, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intraunionali, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura

degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

     7. È ammessa in detrazione, in base alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e con le limitazioni stabilite negli articoli 57, 58, 59 e 60, l’imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di beni effettuati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

     8. L’imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l’uso dell’immobile è detraibile ai sensi del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

 

     Art. 57. Percentuale di detrazione

     (articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 56, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

     2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 63, comma 5, e delle operazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e), delle operazioni esenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera gg), e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate all’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

 

     Art. 58. Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi

     (articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 56:

     a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

     b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

     c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

     d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui all’articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

     e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;

     f) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;

     g) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;

     h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 56, comma 5, e dell’articolo 57.

 

     Art. 59. Rettifica della detrazione

     (articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. La detrazione dell’imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

     2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

     3. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell’articolo 56, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza. Se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l’imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

     4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

     5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta relativa alla cessione del bene.

     6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

     7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

     8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

 

     Art. 60. Detrazione per gli enti non commerciali

     (articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

     1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l’imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l’ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

     2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l’attività economica, gestiscono con contabilità separata:

     a) le attività per cui sono soggetti passivi;

     b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

     3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 61. Disposizioni in materia di scissioni aziendali

     (articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537)

     1. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

     a) gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

     b) la riduzione della detrazione di cui all’articolo 56, comma 5, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l’oggetto dell’attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

     c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all’articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

     d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell’imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all’articolo 68, comma 3.

 

TITOLO XI Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I Volume d’affari

 

     Art. 62. Volume d’affari

     (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 86 e 87, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 92. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui all’articolo 63, comma 5.

     2. L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell’articolo 87 sono computati al netto della diminuzione prevista nell’articolo 109, comma 2.

 

     Art. 63. Esercizio di più attività

     (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari.

     3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. In tal caso la detrazione di cui all’articolo 56 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nel comma 5 del presente articolo, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’articolo 57. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 56, comma 5, e dell’articolo 57, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 37, comma 1.

     4. L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d’affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui all’articolo 87, comma 3, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa, nonché per le attività di cui all’articolo 133, fermo restando il disposto del comma 2 dello stesso articolo e per quelle di cui all’articolo 139, comma 6, per le quali la detrazione prevista dall’articolo 56 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui all’articolo 142, comma 5.

     5. In tutti i casi nei quali l’imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all’articolo 56, se ridotta ai sensi del comma 5 dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attività stessa; i passaggi di servizi all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’articolo 10 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 72 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 86 e 88 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attività di commercio al minuto di cui all’articolo 87, comma 3 e per quelli da questa ad altra attività, l’imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 95. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i versamenti di cui all’articolo 109 nonché agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

 

TITOLO XII Obblighi dei soggetti passivi

Capo I Debitori dell’imposta

 

     Art. 64. Debitore d’imposta

     (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

     1. L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’articolo 56, nei modi e nei termini stabiliti nel presente titolo.

     2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 97 e 98.

     3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 70, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4. del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 72. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

     4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

     5. In deroga al comma 1, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera n), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 88.

     6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche:

     a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

     b) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all’articolo 37, comma 1, lettere i) e l), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

     c) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;

     d) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del primo periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 65;
e) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 14 della tariffa, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;

     f) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

     g) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE;

     h) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

     i) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lettera a).

     7. Le disposizioni del comma 5 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

     8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere e), f), g), h) e i), si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

     9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell’amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.

     10. L’efficacia della disposizione di cui al comma 6, lettera d), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395

della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

     11. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera d), comma 6, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 72 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 8 del medesimo testo unico, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

     12. L’opzione di cui al comma 11 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell’Agenzia.

     13. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 11 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 12 all’Agenzia delle entrate.

     14. Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell’articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’articolo 31, comma 13, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

     15. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione del comma 6, lettera d), e dei commi 10, 11, 12, 13 e 14.

 

     Art. 65. Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

     (articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

     a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

     b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

     c) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

     d) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) ed e);

     e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) e d).

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

     4. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 2 devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

     6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 5, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

 

Capo II Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

 

     Art. 66. Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

     (articolo 44 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. L’imposta sulle operazioni intraunionali imponibili è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intraunionali. L’imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente testo unico.

     2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta per le cessioni di cui all’articolo 8, comma 8, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 97, 98 e 101, comma 6.

     3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente testo unico sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 70, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64, comma 3. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intraunionali di cui all’articolo 97 nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’articolo 101, comma 6.

     4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 16, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell’articolo 70, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 64, comma 3.

 

Capo III Debitore dell’imposta per le importazioni

 

     Art. 67. Applicazione dell’imposta all’importazione

     (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7)

     1. L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, relative ai diritti di confine.

     2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), all’importatore che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta o ne benefici oltre i limiti consentiti, si applica la sanzione di cui all’articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, salvo che il fatto costituisca reato a norma del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

     3. L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

     4. L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro dell’Unione europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intraunionale di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione.

     5. Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al presente titolo; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 86 o 87 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 88.

     6. Alle importazioni di beni indicati nell’articolo 139, commi 7 e 8, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

     7. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 e dell’articolo 64, comma 5.

 

Capo IV Inizio, variazione e cessazione attività

 

     Art. 68. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

     (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

     2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

     a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

     b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

     c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

     d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente testo unico e da altre disposizioni;

     e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

     f) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intraunionali, la volontà di effettuare dette operazioni;

     g) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

     3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

     4. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui al comma 2, lettera d), se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al primo periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

     5. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), da determinare computando anche le operazioni indicate nell’articolo 24, comma 5, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta.

     6. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.

     7. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

     8. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

     9. L’opzione di cui al comma 2, lettera f), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 19, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intraunionali qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al primo periodo, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

     10. In deroga al primo periodo del comma 9, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 64, comma 3, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo, ha l’obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

     11. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

     12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13. 14, 15, 16, 17 e 18.

     13. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

     14. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

     15. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

     16. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

     17. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

     18. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

     19. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

     20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

     21. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali, in caso di cessazione ai sensi dei commi 19 e 20, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

     22. I medesimi effetti di cui al comma 21 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 19 e 20, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 36, comma 14, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     23. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;

     b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 8, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

     24. L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

 

     Art. 69. Eredi del contribuente

     (articolo 35-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.

     2. Resta ferma l’applicazione della disciplina IVA, per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore.

 

     Art. 70. Identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente

     (articolo 35-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

     2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

     a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attività è esercitata;

     b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

     c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;

     d) il tipo e l’oggetto dell’attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;

     e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;

     f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

     3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

     4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

     5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 2010/24/UE del 16 marzo 2010, n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 e dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010.

     6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 68.

 

     Art. 71. Pubblicità in materia di partita IVA

     (articolo 35-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 68 o articolo 70. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

 

Capo V Fatturazione e registrazione delle operazioni

 

     Art. 72. Fatturazione delle operazioni

     (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

     2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

     a) data di emissione;

     b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

     c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

     d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

     e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

     f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

     g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; h) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; i) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b); l) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; m) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; n) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intraunionale di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 8, comma 4;

     o) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

     3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), i) ed m), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi di Electronic data interchange (EDI) di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

     4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 24. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

     a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni;

     b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

     c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 17, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

     d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 24, comma 6, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

     5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 64, comma 2, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

     6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

     a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 15, comma 1, con l’annotazione «operazione non soggetta»;

     b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48, 49 e 51, con l’annotazione «operazione non imponibile»;

     c) operazioni esenti di cui all’articolo 37, comma 1, eccetto quelle indicate alla lettera f), del medesimo comma 1, con l’annotazione «operazione esente»;

     d) operazioni soggette al regime del margine previsto dalle disposizioni del titolo XVI, capo VI, con l’annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d’arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;

     e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 141, con l’annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio».

     7. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

     a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d) e m), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;

     b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione «operazione non soggetta».

     8. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione «autofatturazione».

     9. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

     10. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

 

     Art. 73. Fatturazione semplificata

     (articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 92, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 72, almeno le seguenti indicazioni:

     a) data di emissione;

     b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

     c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

     d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

     e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

     f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

     g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

     h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

     2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

     a) cessioni intraunionali di cui all’articolo 39;

     b) operazioni di cui all’articolo 72, comma 7, lettera a).

     3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, comma 4, e all’articolo 72, comma 2.

 

     Art. 74. Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

     (articolo 1, commi da 209 a 214, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

     1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

     3. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

     4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

     a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

     b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

     5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC): a) le regole di identificazione univoca degli Uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari

della fatturazione;

     b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

     c) le linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

     d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 1, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

     e) la disciplina dell’utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e al presente comma;

     f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

     g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 1 e i divieti di cui al comma 2, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;

     h) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 72, comma 3, per ogni fine di legge; i) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

     6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 1.

 

     Art. 75. Digitalizzazione

     (articolo 25 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

     1. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

     a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

     b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     2. I codici di cui al comma 1 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.

     3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 1.

 

     Art. 76. Fatturazione elettronica negli appalti pubblici

(articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148)

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, dell’allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. Il presente articolo non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

     3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell’allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e segnatamente quelle di «amministrazioni centrali», «amministrazioni sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «amministrazioni aggiudicatrici» e «enti aggiudicatori», di cui al comma 1, lettere c), d), e), q) e r).

     4. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione europea, del 16 ottobre 2017, nonché alle regole tecniche di cui al comma 6, emesse a seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

     5. Le fatture elettroniche di cui al comma 4 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 6.

     6. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 4 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 74, comma 5, con modalità applicative individuate dal direttore dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

     7. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 4, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 74, comma 5.

     8. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di cui al comma 4, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo comma.

     9. Per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

     a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 6;

     b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

     c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;

     d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

     10. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall’Agenzia per l’Italia digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall’Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati

dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

     11. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

     12. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono costituire pregiudizio per l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell’articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

     13. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 77. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

     (articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

     1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all’articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

     3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

     4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

     a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

     b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

     5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88.

     6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

     7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

     a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

     b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;

     c) dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     d) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

     8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 29 della medesima legge.

     10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui al primo e secondo periodo:

     a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

     b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al primo periodo si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 4 ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 36, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

     11. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 74, comma 3, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

     12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 1 a 11.

     13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.

     14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

     15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

     a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l’articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019;

     b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all’articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.

     16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

     17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della

commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell’ambito della programmazione dell’attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all’emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

     Art. 78. Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari

     (articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

     1. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

 

     Art. 79. Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

     (articolo 4-bis decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

     1. A decorrere dal 1º settembre 2018 l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 51 deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

     2. Al fine di garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 2.

     3. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, di cui all’articolo 51, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

     4. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

 

     Art. 80. Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

     (articolo 12 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

     1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 15 luglio 2021 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo.

 

     Art. 81. Commercio al minuto e attività assimilate

     (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 12-bis, commi 2 e 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

     1. L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

     a) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

     b) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

     c) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

     d) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

     e) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

     f) per le operazioni esenti indicate all’articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), m), s) e aa);

     g) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

     h) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;

     i) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

     2. La disposizione del comma 1 può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

     3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

     4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera i), resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

     5. Le disposizioni del comma 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

 

     Art. 82. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

     (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 81, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 87, comma 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

     2. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

     3. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

     4. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al primo periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 6, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

     5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

     6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 5. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4.

     7. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 4 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 84, comma 1, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 4 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui al primo, secondo e terzo periodo, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

     8. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 81, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

     9. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 24. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 31, comma 3, 36, commi 6, 9 e 10, e 37, commi 3 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

     10. I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

 

     Art. 83. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software

     (articolo 24 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

     1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 82, comma 1, può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

     2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

     3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall’articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.

     4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 84. Certificazione dei corrispettivi

     (articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell’articolo 82, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall’obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

     2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere

stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l’esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l’esclusione dall’obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura a norma dell’articolo 81, comma 2.

     3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l’osservanza dell’obbligo.

     4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono coordinate le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle emanate in forza dell’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

     5. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 2 restano abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 85. Semplificazioni per l’attività di noleggio autoveicoli

     (articolo 23, comma 42, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

     1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli l’azienda di noleggio è tenuta ad emettere fattura, indicando nel documento gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.

 

     Art. 86. Registrazione delle fatture

     (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 72, comma 4, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

     2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 64, comma 2, del cedente o del prestatore.

     3. Se l’altro contraente non è un’impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

     4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 24, comma 5, le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, e numerato ai sensi dell’articolo 95, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

     Art. 87. Registrazione dei corrispettivi

     (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 81, in luogo di quanto stabilito nell’articolo 86, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 72, commi 6 e 7, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

     2. Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nell’articolo 64, comma 2, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.

     3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro dell’economia e delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

     4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al comma 1 in luogo diverso da quello in cui svolgono l’attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel comma 1, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

     Art. 88. Registrazione degli acquisti

     (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell’articolo 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

     2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o dichiarazione doganale, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.

     3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all’articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

 

     Art. 89. Semplificazioni amministrative e contabili

     (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

     1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 86 e 88;

     b) liquidazione periodica dell’IVA.

     2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.

     3. Per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

 

     Art. 90. Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

     (articolo 42 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

     1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano il registro unico delle fatture nel quale entro dieci giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

     a) il codice progressivo di registrazione;

     b) il numero di protocollo di entrata;

     c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

     d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

     e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

     f) l’oggetto della fornitura;

     g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

     h) la scadenza della fattura;

     i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

     l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;

     m) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

     n) il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

 

     Art. 91. Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti

     (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

     a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui all’articolo 68, comma 2, e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

     b) per l’emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera d), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;

     c) per l’emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi di cui al presente titolo;

     d) per le annotazioni prescritte dal presente testo unico da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l’obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

     e) per l’emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all’esercizio di impianti di lampade votive.

     2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell’imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

     3. Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’articolo 111, comma 1, e i versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al primo periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 114. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione.

 

     Art. 92. Variazioni dell’imponibile o dell’imposta

     (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

     2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 56 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 88.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 72, comma 9.

     4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

     a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data della sentenza che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi conclusi in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’articolo 56 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

     b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

     5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 88, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 86 o dell’articolo 87, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 56 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

     7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 86, 88 e 95 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 86 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 88. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 87, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

     8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 86 e 87 e sul registro di cui all’articolo 88.

     9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

     10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi degli articoli 64 o 66 ovvero 139. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

     11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

     12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

     a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

     b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

     c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

     Art. 93. Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

     (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

     2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

     3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Art. 94. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

     (articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’articolo 37, tranne quelle indicate al comma 1, lettere n), t) e u), e al comma 3 dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente testo unico, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il contribuente non è ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
     3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività e ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.

 

     Art. 95. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

     (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I registri previsti dal presente capo, compresi i bollettari di cui all’articolo 93, devono essere tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. È ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall’amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

     2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 86, 87 e 88, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell’unico registro numerato e bollato.

     3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

     4. I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d’imposta tramite l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all’articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

 

     Art. 96. Estensione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69

     (articolo 80, comma 37, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 39, comma 13-sexies, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

     1. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

 

Capo VI Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

 

     Art. 97. Fatturazione delle operazioni intraunionali

     (articolo 46 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. La fattura relativa all’acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

     2. Per le cessioni intraunionali di cui all’articolo 39 è emessa fattura a norma dell’articolo 72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.

     3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera b), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di vendite a distanza intraunionali, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

     4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 8, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

     5. Il cessionario di un acquisto intraunionale di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, lettere a) e b), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

     Art. 98. Registrazione delle operazioni intraunionali

     (articolo 47 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Le fatture relative agli acquisti intraunionali di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, lettera a), previa integrazione a norma dell’articolo 97, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’articolo 86, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 97, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 88.

     2. I contribuenti di cui all’articolo 81, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui all’articolo 87 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

     3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1 in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 95.

     4. Le fatture relative alle cessioni intraunionali di cui all’articolo 97, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 86, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 8, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

 

     Art. 99. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

     (articolo 48 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 109 e 139, comma 4, del presente testo unico, all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, l’imposta relativa agli acquisti intraunionali è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

     2. Nella dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell’articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell’anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

     Art. 100. Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

     (articolo 49 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intraunionali per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata, a norma delle disposizioni sui versamenti di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

     3. L’imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell’articolo 8, comma 6, lettera c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intraunionali, deve essere assolta unitamente all’accisa.

     4. Per gli acquisti intraunionali effettuati nell’esercizio dell’attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 4, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’articolo 8, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 97, comma 5, e 98, comma 3.

 

     Art. 101. Obblighi connessi agli scambi intraunionali

     (articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Agli effetti dell’articolo 39, comma 4, l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell’Unione europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

     2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

     3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell’articolo 8, comma 7, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti, a norma dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione è presentata, in via telematica, anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c).

     4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell’Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 95.

     5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 95.

     6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

     7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

     8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto nazionale di statistica.

     9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.

     10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all’ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.

     11. Le sanzioni di cui all’articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell’amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell’accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle dogane possono altresì effettuare i controlli necessari per l’accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per l’accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7), sono rilasciate, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale.

     12. Per l’omissione o l’inesattezza dei dati di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l’elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

 

Capo VII Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

     Art. 102. Definizioni

     (articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

     a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all’articolo 114-sexiesdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     b) «servizio di pagamento»: una delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

     c) «operazione di pagamento»: l’attività, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;

     d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 11 del 2010;

     e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 11 del 2010;

     f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

     g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

     h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 11 del 2010;

     i) «IBAN»: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

     l) «BIC»: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.

 

     Art. 103. Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

     (articolo 40-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 106 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

     2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

     3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

     4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.

 

     Art. 104. Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

     (articolo 40-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 103, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.

     2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

 

     Art. 105. Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento

     (articolo 40-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente capo:

     a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

     1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;

     2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

     b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

     1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;

     2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

 

     Art. 106. Dati da conservare

     (articolo 40-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 103 contiene le seguenti informazioni:

     a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

     b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

     c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

     d) l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

     e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

     f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

     g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 103;

     h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

     a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

     b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

     c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

     d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;

     e) se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.

 

     Art. 107. Sanzioni

     (articolo 2 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

     1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all’articolo 103, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 34, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 104, si applica la sanzione di cui all’articolo 35, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 108. Ambito di applicazione

     (articolo 4 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

TITOLO XIII Riscossione

Capo I Liquidazione e versamenti

 

     Art. 109. Versamenti periodici

     (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

     2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 81 l’importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l’imposta è del 4 per cento, per centocinque quando l’imposta è del 5 per cento, per centodieci quando l’imposta è del 10 per cento, per centoventidue quando l’imposta è del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

 

     Art. 110. Limiti per la liquidazione trimestrale

     (articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)

     1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

     Art. 111. Acconto IVA

     (articolo 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405; articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

     1. A decorrere dall’anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dalle disposizioni dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all’88 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso. Dell’acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari all’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso; per i contribuenti di cui all’articolo 139, comma 4, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.

     2. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all’anno precedente le cadenze dei versamenti dell’imposta, il parametro di commisurazione dell’acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell’imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, o da un terzo dell’ammontare versato nell’ultimo trimestre a norma dell’articolo 139, comma 4, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall’ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell’anno.

     3. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 86 e 87 per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all’adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all’articolo 88 dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intraunionali, dell’imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell’importo stesso.

     4. L’acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a euro 103,29.

     5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

     6. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo I del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

     7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, l’acconto di cui al comma 1, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso.

 

     Art. 112. Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

     (articolo 30-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 64, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 98, comma 3, e 100.

 

     Art. 113. Riscossione coattiva e privilegi

     (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e le sanzioni dovute hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con il grado di cui all’articolo 2778, primo comma, numero 19), del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché quelli per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753 del codice civile.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

     3. Per le imposte e le sanzioni dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato all’articolo 2778, primo comma, numero 7), e all’articolo 2780, primo comma, numero 4), del codice civile.

 

TITOLO XIV Rimborsi

Capo I Disposizioni varie

 

     Art. 114. Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza

     (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)

     1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attività.

     2. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all’atto della presentazione della dichiarazione:

     a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell’articolo 65. Il rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili;

     b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

     c) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

     d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22;

     e) quando si trova nelle condizioni previste dall’articolo 64, comma 3.

     3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

     4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all’attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si richiede il rimborso.

     5. Agli effetti della norma di cui all’articolo 91, comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

 

     Art. 115. Restituzione dell’imposta non dovuta

     (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

     2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

     3. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

     Art. 116. Esecuzione dei rimborsi

(articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 7, commi 1 e 2, legge 20 novembre 2017, n. 167; articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 7-bis, commi 4 e 5, secondo periodo, decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)

     1. I rimborsi previsti nell’articolo 114 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

     2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno nelle ipotesi di cui all’articolo 114, comma 2, lettere a), b) ed e), nonché nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera c), quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui all’articolo 114, comma 2, lettera d), quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 56, comma 3, lettera b).

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 5, comma 8, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

     a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

     b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

     c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

     4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:

     a) da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

     b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

     1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

     2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

     3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

     c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

     d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

     5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all’amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

     6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

     7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

     8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 74 e 79 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

     9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all’ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.

     10. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

     11. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno e per la loro esecuzione.

     12. Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, che richiedono un rimborso dell’IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.

     13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell’anno 2018.

     14. Agli effetti del presente articolo, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

     15. Gli interessi di cui al comma 1, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all’articolo 2946 del codice civile.

     16. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

 

     Art. 117. Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri dell’Unione europea

     (articolo 38-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.

     2. L’Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

     a) non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;

     b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli da 56 a 60;

     c) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

     3. Nei casi indicati al comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

     4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.

 

     Art. 118. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea

     (articolo 38-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell’articolo 152. L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a 50 euro.

     2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.

     3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.

     4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.

     5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

     6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.

     7. L’ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

     8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.

     9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all’articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

     10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento.

     11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

     12. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.

     13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

     14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonché per gli scambi informativi relativi al presente articolo.

 

     Art. 119. Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

     (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni

presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l’Agenzia delle entrate rimborsa l’eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione.

     2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all’articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 152, l’Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni. Tuttavia, se l’eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L’Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l’importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.

     3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un’eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 149 o 150, l’Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell’imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L’Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l’effettuazione di tale rimborso.

     4. Sulle somme rimborsate dall’Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all’articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:

     a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;

     b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all’articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle ipotesi di cui al comma 2;

     c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.

     5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.

     6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all’articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 120. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea

     (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. La disposizione dell’articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

     2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali.

     3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

     4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all’articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

     5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa.

     6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

TITOLO XV Gruppo IVA

Capo I Disposizioni generali

 

     Art. 121. Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

     (articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA».

     2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

     a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

     b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;

     c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 129, comma 3, terzo periodo;

     d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

 

     Art. 122. Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

     (articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

     a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;

     b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

     2. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

     a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;

     b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;

     c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

     4. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

     5. Salvo quanto disposto dal comma 6, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 3 e 4.

     6. Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

     7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all’Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000.

 

     Art. 123. Costituzione del gruppo IVA

     (articolo 70-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 122. In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al primo periodo:

     a) è recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;

     b) il gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipare al gruppo medesimo.

     2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all’articolo 131, comma 5, nella quale sono indicati:

     a) la denominazione del gruppo IVA;

     b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato «rappresentante di gruppo», e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;

     c) l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 122;

     d) l’attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;

     e) l’elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;

     f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

     3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

     4. Permanendo i vincoli di cui all’articolo 122, l’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’articolo 128. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

     5. Se negli anni di validità dell’opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all’articolo 122, commi 3 e 4, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all’articolo 122, commi 1 e 2, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

 

     Art. 124. Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso

     (articolo 70-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 5 e 10.

     2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

     3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

     4. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 5, il regime disciplinato dall’articolo 37, comma 2, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

     5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la verifica della condizione prevista dall’articolo 37, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 57, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:

     a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell’opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

     b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

     6. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

     7. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

     8. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.

     9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.

     10. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

     11. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 3.

 

     Art. 125. Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

     (articolo 70- sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 114, ovvero compensata a norma dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

 

     Art. 126. Adempimenti

     (articolo 70-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 124, comma 6, nei modi ordinari.

     2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 122, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all’articolo 122, comma 2, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 131, comma 5, entro trenta giorni.

 

     Art. 127. Responsabilità

     (articolo 70-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.

     2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

 

     Art. 128. Disposizioni in materia di opzioni e revoche

     (articolo 70-novies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 123 è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 131, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

     2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

     3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

     4. L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui all’articolo 123 comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

 

     Art. 129. Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA

     (articolo 70-decies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L’opzione di cui all’articolo 123, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo 121, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

     2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

     a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;

     b) è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 122, comma 6, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;

     c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile;

     d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;

     e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.

     3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l’individuazione della data in cui si verifica l’evento, nelle ipotesi di cui al comma 2, le lettere c), d) o e), si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

     4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

     5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all’articolo 131, comma 5.

 

     Art. 130. Attività di controllo

     (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per le annualità di validità dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:

     a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

     b) controllo sostanziale;

     c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;

     d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

     e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

     3. Ai fini delle attività di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

     4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attività di controllo.

 

     Art. 131. Disposizioni speciali e di attuazione

     (articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 81, comma 2, 91 e 139 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.

     2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.

     3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

     5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

     6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente titolo.

     7. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l’esclusione del regime di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all’estensione di cui al presente comma.

 

TITOLO XVI Regimi speciali

Capo I Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

 

     Art. 132. Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

     (articolo 32-bis decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

     1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

     2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

     3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

     4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

Capo II Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

 

     Art. 133. Regime speciale per i produttori agricoli

     (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al presente testo unico effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 56 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 5, primo e secondo periodo.

     2. Si considerano produttori agricoli:

     a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

     b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

     c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

     3. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

     4. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

     5. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione a norma dell’articolo 95. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 72, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 88. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

     6. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

     7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

     8. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 45, comma 1, 51 e 52, nonché le cessioni intraunionali degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

     9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 6, secondo periodo, ai soggetti di cui ai commi da 1 a 8 che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

     10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 134. Disposizioni relative ai produttori agricoli

     (articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

     1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’articolo 133, comma 5, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’articolo 98, comma 3, e dell’articolo 100, commi 1 e 2.

     2. Per le cessioni di cui all’articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 133.

     3. Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l’applicazione dell’imposta nel modo normale.

 

     Art. 135. Attività agricole connesse

     (articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

     2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

 

     Art. 136. Regime fiscale per raccoglitori occasionali

     (articolo 34-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

 

     Art. 137. Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi

     (articolo 1, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

     1. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall’attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

 

     Art. 138. Interventi a sostegno della produzione agricola

     (articolo 7-ter, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)

     1. Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell’IVA.

 

Capo III Disposizioni relative a determinati settori

 

     Art. 139. Disposizioni relative a particolari settori

     (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)

     1. In deroga alle disposizioni dei titoli da I a XIV, l’imposta è dovuta:

     a) per il commercio di tabacchi lavorati, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio o i patentini sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

     b) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell’intera confezione; in ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;

     c) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi dell’articolo 64, comma 3, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 70, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;

     d) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attività di trasporto ovvero l’attività di gestione dell’autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

     2. Le operazioni non soggette all’imposta in virtù del comma 1 sono equiparate per tutti gli effetti del presente testo unico alle operazioni non imponibili di cui all’articolo 5, comma 3.

     3. Le modalità ed i termini per l’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono stabiliti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

     4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti di cui all’articolo 109 trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell’albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati a norma dell’articolo 91, comma 1, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel terzo periodo, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all’articolo 72, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall’articolo 86, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

     5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all’applicazione di interessi.

     6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa contenuta nell’allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 56 è forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare e all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

     7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 88. Agli effetti della limitazione contenuta nell’articolo 114, comma 2, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

     a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 7201);

     b) ferro-leghe (v.d. 7202);

     c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94 per cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 7203);

     d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 7205).

     8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

     a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 7403);

     b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 7502);

     c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 7601);

     d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 7801);

     e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 7901);

     f) stagno greggio, anche in lega (v.d. 8001);

     g) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408 11);

     h) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 11);

     i) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 21);

     l) barre di ottone (v.d. 7407 21).

     9. Nelle operazioni indicate nel comma 1, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

     10. Non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

 

     Art. 140. Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa

     (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.

     2. Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura della liquidazione giudiziale o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

     3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, i rimborsi previsti nell’articolo 114, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.

 

Capo IV Agenzie di viaggio e turismo

 

     Art. 141. Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

     (articolo 74-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

     2. Ai fini della determinazione dell’imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.

     3. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 2.

     4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all’atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell’agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

     5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell’imposta.

     6. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia, l’imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.

     7. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori dell’Unione europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente è non imponibile a norma dell’articolo 49.

     8. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell’articolo 72, senza separata indicazione dell’imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l’inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

     9. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 86 e 88 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 72, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell’articolo 86 senza la contabilizzazione della relativa imposta.

     10. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi. 11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

Capo V Attività spettacolistiche

 

     Art. 142. Disposizioni per le attività spettacolistiche

     (articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.

     2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 84.

     3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell’attività spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l’emissione dei titoli di accesso.

     4. Per le attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

     5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

     6. Per le attività indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con gli uffici dell’Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d’ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all’accertamento dell’imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell’amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all’articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le facoltà di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l’anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l’articolo 31 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

     7. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.

 

Capo VI Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da

collezione

 

     Art. 143. Base imponibile

     (articolo 36 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d’arte, degli oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta unionale in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del presente comma.

     2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l’applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte ad essi ceduti dall’autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo.

     3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai commi 1 e 2 possono, per ciascuna cessione, applicare l’imposta nei modi ordinari a norma dei titoli da I a XIV, dandone comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

     4. I soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l’imposta afferente l’acquisto, anche intraunionale, o l’importazione dei beni usati, degli oggetti d’arte e di quelli d’antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l’opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all’articolo 88, della fattura o dichiarazione doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

     5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

     a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

     b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;

     c) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;

     d) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

     6. Salva l’opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore a 516,46 euro. In caso di cessione all’esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l’esportazione è effettuata. Se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l’opzione di cui al comma 3 nell’ipotesi di applicazione del margine globale.

     7. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l’applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell’imposta dovuta.

     8. L’opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso.

     9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

     10. Negli scambi intraunionali tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell’articolo 8, comma 4. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dell’imposta di registro. Gli emolumenti di cui al decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia del 21 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

     11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.

 

     Art. 144. Operazioni con l’estero e volume d’affari

     (articolo 37 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all’articolo 143 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 45 e 48, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 50, 51 e 52.

     2. Gli acquisti dei beni di cui all’articolo 143, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intraunionali. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 39 e 43, comma 1.

     3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all’articolo 51, e nel volume d’affari si tiene conto dell’ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all’articolo 143 registrate per l’anno.

     4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all’articolo 143 il volume d’affari è costituito dall’ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell’imposta relativa al margine.

 

     Art. 145. Fatturazione e registrazione

     (articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. I soggetti che applicano il regime di cui all’articolo 143, nella fattura non possono indicare l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’articolo 81, l’emissione della fattura e la registrazione a norma dell’articolo 86 sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all’articolo 143, comma 3.

     2. I contribuenti che applicano il regime di cui all’articolo 143, comma 1, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l’indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell’imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all’articolo 87, comma 1, quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L’ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all’articolo 87, ai fini della liquidazione dell’imposta a norma dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed entro il termine ivi previsto.

     3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell’articolo 143, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all’articolo 87 e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 95, con esonero dall’obbligo della loro registrazione.

     4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all’articolo 143, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l’indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l’ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

 

     Art. 146. Sanzioni applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all’articolo 145

     (articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all’articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell’applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell’articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

 

     Art. 147. Disposizioni applicabili

     (articolo 40 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 148. Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta

     (articolo 40-bis decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

     1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene. L’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

     a) soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 56, 58 e 59, neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene;

     b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nell’Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

     c) soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’articolo 143.

     2. Per gli esercenti agenzie di vendite all’asta non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

     3. Le agenzie di vendita all’asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.

     4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.

 

Capo VII Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

 

     Art. 149. Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

     (articolo 74-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

     2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti.

     3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

     a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

     b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;

     d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

     4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

     5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

     a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;

     b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;

     c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

     d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

     6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

     a) il numero di identificazione;

     b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

     c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

     d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

     7. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

     8. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

     9. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

     10. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima.

     11. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

     12. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

 

     Art. 150. Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche

     (articolo 74-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), optare per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 149 e dal presente articolo.

     2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

     3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 68, comma 1, è utilizzato anche in relazione all’opzione esercitata a norma del comma 1.

     4. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;

     b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;

     c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

     d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

     5. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 149, comma 6, indicano:

     a) il numero di identificazione IVA;

     b) l’ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

     c) l’ammontare delle vendite a distanza intraunionali di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

     d) l’ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell’articolo 7, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

     e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta;

     f) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

     6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 sono, inoltre, indicati i seguenti dati:

     a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata, l’ammontare totale al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente diviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;

     b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni diverse da quelle di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni e alle cessioni di beni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), l’ammontare totale di tali operazioni al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell’Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intraunionali di beni e di cessioni di beni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.

     7. Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 149 quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.

 

     Art. 151. Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi

     (articolo 74-sexies.1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l’opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall’articolo 64, comma 3, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al secondo periodo possono esercitare l’opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall’articolo 64, comma 3.

     2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

     3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti.

     4. L’opzione è esercitata mediante richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l’applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

     5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

     a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

     b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

     c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

     6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l’applicazione del presente regime speciale.

     7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all’Agenzia delle entrate.

     8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:

     a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

     b) si può altrimenti presumere che la loro l’attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;

     c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

     d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;

     e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.

     9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:

     a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;

     b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;

     c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

     10. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

     a) il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del presente regime;

     b) l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

     c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

     d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

     11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l’imposta è dovuta, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

     12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

     13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

     14. Il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

     15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

     16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

     17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

     Art. 152. Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro

     (articolo 74-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intraunionali di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea e ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.

     2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell’altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 118 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell’articolo 120, comma 2, se domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea.

     3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all’amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.

     4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII.

 

     Art. 153. Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta

     (articolo 74-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 149, comma 10, 150 e 151, comma 14, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

     2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l’apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d’Italia, intestata all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione di continuità.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all’articolo 152, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.

 

Capo VIII Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

 

     Art. 154. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

     (articolo 53, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

     1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’articolo 8, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini della liquidazione e del versamento dell’imposta dovuta a norma dell’articolo 8, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità e i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

     3. I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 8, comma 4, oggetto di acquisto intraunionale, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

     4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intraunionale in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all’adempimento dell’imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui all’articolo 6, primo comma, numero 3), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell’adempimento dell’imposta.

     5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intraunionale nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo intraunionale è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intraunionale o di esportazione dei medesimi veicoli.

 

Capo IX Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

 

     Art. 155. Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

     (articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti può stabilire l’obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

     a) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;

     b) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;

     c) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.

     2. L’obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall’importatore ovvero da chi effettua acquisti intraunionali anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall’etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al comma 1, lettera b), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell’apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.

     3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al comma 2 possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

 

Capo X Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

     Art. 156. Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

     (articolo 70.1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d’imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all’articolo 151.

     2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell’imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell’adempimento dichiarativo.

     3. L’imposta riscossa nell’ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all’importazione.

     4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell’articolo 95. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell’imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

     5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell’importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

     6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

     7. I beni importati nell’ambito del presente regime speciale sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria di cui all’articolo 34, comma 1. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all’articolo 11 per avvalersi dell’aliquota IVA ridotta, se prevista.

 

TITOLO XVII Regimi di franchigia

Capo I Regime nazionale di franchigia

 

     Art. 157. Regime nazionale di franchigia

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Capo II Regime transfrontaliero di franchigia

Sezione I Disposizioni generali

 

     Art. 158. Definizioni e disposizioni generali

     (articolo 70-terdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

     a) «regime di franchigia»: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;

     b) «volume d’affari annuo dell’Unione europea»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;

     c) «volume d’affari annuo dello Stato membro»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;

     d) «soggetto stabilito»: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

     e) «Stato di stabilimento»: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

     f) «Stato di esenzione»: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

     g) «numero di identificazione EX»: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

     2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

     3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 37, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e m), salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al medesimo articolo 37, comma 1, lettera n).

     4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

     5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente titolo.

 

Sezione II Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea

 

     Art. 159. Condizioni di ammissione

     (articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

     b) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d’affari nell’Unione europea non è superiore a 100.000 euro;

     d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;

     e) è identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

     2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

     a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

     b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto

passivo;

     c) nell’anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

     d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

     e) nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

     Art. 160. Decorrenza del regime di franchigia

     (articolo 70–quinquiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 64, comma 3, ovvero dell’articolo 70, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.

 

     Art. 161. Adempimenti

     (articolo 70-sexiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 159 è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 73, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel medesimo articolo 73, comma 1.

     2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 162. Cessazione del regime di franchigia

     (articolo 70–septiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:

     a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;

     b) se sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 159, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;

     c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l’imposta è dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

     d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.

     2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

 

Sezione III Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

 

     Art. 163. Condizioni di ammissione

     (articolo 70–octiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

     b) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

     c) il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;

     d) ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

     e) è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

     2. Nella comunicazione di cui al comma 1, lettera d), sono indicati:

     a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;

     b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

     c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

     d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;

     e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;

     f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 158, comma 5.

     3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

     4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.

 

     Art. 164. Suffisso EX

     (articolo 70–noviesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre trentacinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 163 o dell’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta.

     2. L’Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

 

     Art. 165. Decorrenza

     (articolo 70–vicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX.

 

     Art. 166. Adempimenti

     (articolo 70–unvicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

     a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

     b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

     3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro quindici giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

 

     Art. 167. Cessazione del regime di franchigia

     (articolo 70–duovicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1.Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

     a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

     b) se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

     2. Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

     3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 163 se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.

 

TITOLO XVIII Disposizioni di coordinamento finale

Capo I Disposizioni varie

 

     Art. 168. Istituzione e decorrenza dell’imposta

     (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

     1. L’imposta, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

 

     Art. 169. Norme di interpretazione autentica e di coordinamento

     1. Ai fini del presente testo unico:

     a) resta ferma l’applicazione della disciplina dei conferimenti delle società che hanno optato per il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate, di cui all’articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione delle attività previste dall’articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d’acconto. Non si dà luogo a rimborsi;

     c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d’imposta;

     d) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all’articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998;

     e) non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione;

     f) agli effetti di cui all’articolo 48, per navi destinate all’esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all’articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;

     g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni;

     h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi;

     i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l’aliquota ordinaria;

     l) le disposizioni di cui all’articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera q);

     m) le operazioni esenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi;

     n) l’articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell’articolo 59, commi 1 e 2;

     o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, comma 1, lettera v);

     p) gli oneri di cui all’articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi;

     q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato è tenuto a corrispondere, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA di cui all’articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, ne è consentita la variazione di cui all’articolo 92;

     r) i contributi versati ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q);

     s) nell’ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all’articolo 27, l’ammontare dell’imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario;

     t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all’articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni;

     u) le disposizioni dell’articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 31. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto;

     v) la disposizione di cui all’articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l’esenzione dall’IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore;

     z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l’obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l’imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 92;

     aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all’articolo 37, comma 1, lettera t);

     bb) tra le operazioni agevolate di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione;

     cc) all’articolo 56, comma 2, le parole: «beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime;

     dd) l’articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;

     ee) tra gli enti indicati all’articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato;

     ff) resta ferma l’applicazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

     gg) ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 92, comma 2;

     hh) agli effetti dell’articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l’aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali;

     ii) ai fini di quanto disposto dall’articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico;

     ll) alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria;

     mm) agli effetti dell’articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni;

     nn) l’articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L’introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l’imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;

     oo) ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;

     pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa;

     qq) l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro;

     rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 92, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta;

     ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;

     tt) la disposizione contenuta nell’articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione e all’ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 92;

     uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell’infrastruttura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta;

     vv) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico,, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017;

     zz) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 72, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate;

     aaa) resta ferma l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

     bbb) restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di cui all’articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024;

     ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     eee) ai fini dell’applicazione dell’articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

 

     Art. 170. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data indicata dall’articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;

     b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

     c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;

     d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441;

     e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

     f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;

     g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97;

     h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

     i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;

     l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;

     n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

     o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

     p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

     q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

     r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

     s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

     t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

     u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;

     z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

     aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;

     bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

     dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

     ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

     hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

     ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

     ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

     mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

     nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

     oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

     rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

     tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

     vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

     ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

     fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

     ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

     mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

     ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

     ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

     qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;

     rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

     ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;

     vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

     zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

     aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

     dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

     eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

     ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

     gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153;

     hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;

     llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

     mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

     nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

     oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

     2. Restano abrogate:

     a) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nell’articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;

     b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

     c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;

     d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;

     e) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;

     f) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

     g) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949;

     h) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;

     i) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386;

     l) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214;

     m) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;

     n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;

     o) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;

     p) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

     q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703;

     r) l’imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;

     s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

     t) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

     u) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379;

     v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti;

     z) l’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l’articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

     aa) l’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

 

     Art. 171. Decorrenza

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

 

 

TESTO UNICO IVA

Tabella A * Parte I **

Prodotti agricoli e ittici

     1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101);

     2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104);

     3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207);

     4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 0106);

     5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 0207 - ex 0208 - ex 0210);

     6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501);

     7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

     8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

     9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 0401);

     10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);

     11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407);

     12) miele naturale (v.d. 0409);

     13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602);

     14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603 - ex 0604);

     15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. da 0701 a 0708 – ex 0709 - ex 0711);

     16) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     17) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);

     18) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 0714);

     19) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813);

     20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 0814);

     21) spezie (v.d. da 0904 a 0910);

     22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 -1008);

     23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex 1201 a ex 1207);

     24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209);

     25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 1212);

     26) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 1212);

     27) coni di luppolo (v.d. 1210);

     28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211);

     29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 1212);

     30) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. ex 1213);

     31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214);

     32) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 1401 - ex 1404);

     33) alghe (v.d. ex 1212);

     34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 – 1510 – ex 1522);

     35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521);

     36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 2009 ex 2204);

     37) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2204);

     38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206);

     39) aceto di vino (v.d. ex 2209);

     40) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306);

     41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307);

     42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 2308);

     43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401);

     44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401);

     45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex 4403);

     46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 4403);

     47) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501);

     48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001);

     49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 5101 – ex 5103);

     50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102);

     51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 5301);

     52) ramiè greggio (v.d. ex 5305);

     53) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 5201 – 5202);

     54) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 5302);

     55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305);

     56) sisal greggia (v.d. ex 5305);

     57) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 3301).

     (*) Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

     (**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all’articolo 133, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di

compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del comma 1 del citato articolo.

 

Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

     1) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

     2) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);

     3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. da 0701 a 0708 – ex 0709 - ex 0711 – ex 0712);

     4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 0710 – ex 2004);

     5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);

     6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 0801 a 0805 - da 0807 a 0810 – ex 0811 - 0812 - 0813);

     7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 1001 - 1002 - ex 1003 - ex 1004 - 1005 - ex 1006 - ex 1007 - ex 1008);

     8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 1101 - ex 1102 - ex 1103);

     9) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 1006 - ex 1008 - ex 1104);

     10) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 1104); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 1201 - ex 1202 – ex 1203 – ex 1205 – ex 1206 – ex 1207);

     11) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 1507 – ex 1508 – 1509 – 1510 – ex 1511 – ex 1512 – ex 1513 – ex 1514 – ex 1515);

     12) margarina animale o vegetale (v.d. ex 1517);

     13) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

     14) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 2002 ex 2005);

     15) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. ex 2302);

     16) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

     17) fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

     18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

     19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all’articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all’allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 133. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

     20) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

     21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

     22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

     23) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 9021);

     24) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 8713), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. L'aliquota di cui al presente numero si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Il beneficio della riduzione dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato.

     25) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

     26) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 23), 24) e 25);

     27) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari

quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     28) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ***; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

     29) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

     30) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 19), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

     31) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

     32) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

     33) sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     34) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati.

     (***) L’imposta con l’aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81 e 87. I canoni di abbonamento sono riscossi secondo la disciplina di cui al titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dall’ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, rispettivamente, la disciplina recata dalla parte I, titolo V, capo III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

 

Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento

     1) Le prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere t), u), v), z) ed ee) rese in favore dei soggetti indicati nella stessa lettera ee) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

     2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 1211);

     3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

     4) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;

     5) tartufi freschi o refrigerati;

     6) erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all’ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

     7) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.

     8) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella D, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 143 del presente testo unico.

 

Parte IV Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

     1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

     2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 0102, 0103; 0104);

     3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 0201 - 0202 – 0203 – 0204 – 0205 – ex 0210);

     4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 0206 - ex 0210);

     5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 0105 - ex 0207);

     6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al numero 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 0207 – ex 0210);

     7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 0106 – ex 0208 – ex 0210);

     8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 0208);

     9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 0209 – ex 1501);

     10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 0209);

     11) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 0301 - 0302 – ex 0303 – ex 0304 – ex 0305 – ex 0306 – ex 0307). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 0303);

     12) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 0401 - 0403);

     13) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 0401 ex 0402);

     14) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 0401 - ex 0402);

     15) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 0405 ex 0407);

     16) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. ex 0408);

     17) miele naturale (v. d. 0409);

     18) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 0504);

     19) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 0506);

     20) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 0511);

     21) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0601 - 0602. ex 0603 - ex 0604);

     22) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;

     23) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 0712 – 0714);

     24) uva da vino (v. d. ex 0806);

     25) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 0814);

     26) tè, mate (v.d. 0902 - 0903);

     27) spezie (v. d. da 0904 a 0910);

     28) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 1003 - ex 1004 - ex 1007 - ex 1008);

     29) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 1102);

     30) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 1103 - ex 1104);

     31) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 – ex 1104);

     32) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 0713 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 0714; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. - ex 11.05 - 1106);

     33) malto, anche torrefatto (v. d. 1107);

     34) amidi e fecole; inulina (v. d. 1108);

     35) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 1109 - ex 2303);

     36) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. 1204 – ex 1205 – ex 1206 – ex 1207);

     37) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v. d. ex 1208);

     38) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 1209);

     39) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 1212);

     40) coni di luppolo (v. d. ex 1210);

     41) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 1212);

     42) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. ex 1213);

     43) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 1214);

     44) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 1302);

     45) alghe (v. d. ex 1212);

     46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 1501);

     47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1502);

     48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1503);

     49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1504);

     50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1506 - da ex 1507 a ex 1518);

     51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1516);

     52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 1517);

     53) cera d'api greggia (v. d. ex 1521);

     54) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 1601);

     55) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);

     56) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 1603);

     57) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 1604 - ex 1605);

     58) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1701);

     59) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1701 ex 1702);

     60) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1703);

     61) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 1704);

     62) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 1805);

     63) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 1806 - ex 2105);

     64) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli,

per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 1901);

     65) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. ex 1903);

     66) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili (v.d. ex 1904);

     67) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. ex 1905);

     68) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 2001);

     69) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 2002 - 2003 – ex 2004 – 2005);

     70) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 0811);

     71) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. ex 2006 - ex 2008);

     72) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 2007);

     73) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 2006 - ex 2008);

     74) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2101 – ex 3004);

     75) farina di senape e senape preparate (v. d. ex 2103);

     76) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 2103 2104);

     77) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. ex 2102);

     78) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 2105 – ex 2106), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 34, comma 2, del presente testo unico, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;

     79) acqua (v. d. ex 2201);

     80) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 2209);

     81) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2301);

     82) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 2303);

     83) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. ex 2304 - ex 2305 – ex 2306);

     84) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 2307);

     85) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 2308);

     86) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 2309);

     87) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 2401);

     88) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2923);

     89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401);

     90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

     91) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

     92) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

     93) prodotti fitosanitari;

     94) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

     95) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

     96) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

     97) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

     98) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

     99) pannolini per bambini;

     100) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 104), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

     101) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere t) e u); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u);

     102) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile.

     103) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Allegato II; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

     104) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

     105) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

     106) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

     107) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi domestici limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

     108) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

     109) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 16, commi 7, 7-bis e 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;

     110) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);

     111) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);

     112) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 3), e quelle esenti a norma dell'articolo 37, comma 1, lettera q), del presente testo unico;

     113) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

     114) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 19) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; 115) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

     116) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo;

     117) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 114) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo;

     118) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all' articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

     119) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

     120) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

     121) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 37 del presente testo unico e delle allegate tabelle;

     122) le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     123) tutti gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti.

 

Tabella B Prodotti soggetti a specifiche discipline

     a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

     b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

     c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

     d) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

     e) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

 

Tabella C Spettacoli ed altre attività

     1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

     2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

     3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;

     4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

     5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;

     6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

 

Tabella D Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

     a) «Oggetti d'arte»:

     - quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

     - incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

     - opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

     - arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

     - esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

     - smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

     - fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

     b) «Oggetti da collezione»:

     - francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

     - collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

     c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).