§ 84.1.27 - Legge 14 aprile 1975, n. 103.
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:14/04/1975
Numero:103


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [4]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [7]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [10]
Art. 9.  [11]
Art. 10.  [12]
Art. 11.  [13]
Art. 12. 
Art. 13.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [18]
Art. 22. 
Art. 23.  [20]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.  [22]
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 43 bis.  [28]
Art. 44. 
Art. 45.  [31]
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 


§ 84.1.27 - Legge 14 aprile 1975, n. 103. [1]

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(G.U. 17 aprile 1975, n. 102)

 

Titolo I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

 

     Art. 1. [2]

     La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

     L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

     Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

     Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica [3].

     La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

 

          Art. 2. [4]

     La riserva del servizio allo Stato, di cui all'art. 1, comprende:

     l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

     la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero [5] .

     Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

 

          Art. 3.

     Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile.

 

          Art. 4.

     La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

     formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

     stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo art. 6 sulle richieste di accesso;

     disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa" [6].

     La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al Consiglio di amministrazione della società concessionaria.

     Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

 

          Art. 5. [7]

 

          Art. 6.

     Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3% del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. [8]

     Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

     La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

     a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

     b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

     c) alle esigenze di varietà della programmazione [9] .

     La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

     Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

     I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

     I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

 

          Art. 7.

     Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

     Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

     La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.

     Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

     Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

     Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'art. 21 della stessa legge.

     La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi.

 

          Art. 8. [10]

 

          Art. 9. [11]

 

          Art. 10. [12]

 

          Art. 11. [13]

 

          Art. 12.

     Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10% il totale delle entrate previste. L'aumento dell'indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

     Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro quindici giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

     In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di cinque membri di cui due designati dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

     Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

 

          Art. 13. [14]

 

          Art. 14. [15]

     L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'art. 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato:

     i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.;

     la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le provincie, le comunità montane o appositi consorzi degli enti locali;

     la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

     la costruzione di una terza rete televisiva;

     la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

     la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

     I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

 

          Art. 15.

     Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'art. 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

     Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

     La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

     Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

     Con effetto dal 1° gennaio 1975 il canone per autoradio resta fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 31 dicembre 1974. Per i canoni eventualmente già versati in misura inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.

 

          Art. 16.

     La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

     Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale d'iscrizione.

     La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo art. 46.

 

          Art. 17.

     Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 18.

     La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

 

          Art. 19.

     La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

     a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali [16];

     c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 20.

     I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

     Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

     Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 46 [17].

     Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

     L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto.

     La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia" viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

     L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

     La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente art. 16, con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

 

          Art. 21. [18]

 

          Art. 22. [19]

     La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

     Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

 

          Art. 23. [20]

 

Titolo II [21]

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

 

          Art. 24.

     L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

     Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

     Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze e può essere utilizzata per diffondere programmi solo di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.

 

          Art. 25.

     Chiunque, ai sensi dell'art. 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

 

          Art. 26.

     Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

     L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

     cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità;

     godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

     Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.

     Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

     Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione dell'autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle provincie ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

     L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'art. 30.

     Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

     1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dall'art. 24;

     2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;

     3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;

     4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

     La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).

 

          Art. 27.

     L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

     L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 28.

     Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:

     a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;

     b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'art. 24.

 

          Art. 29.

     Le misure dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali sono stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi.

 

          Art. 30.

     La regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'art. 26.

     L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 26.

     L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'art. 26.

     Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

     1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

     2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;

     3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).

     Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

     a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

     b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

     c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

     Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

     Le autorizzazioni di cui all'art. 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

 

          Art. 31.

     Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

 

          Art. 32.

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate.

     Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

     I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.

 

          Art. 33.

     L'autorizzazione di cui all'art. 26 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

     Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

 

Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare della tassa

Modo di pagamento

Note

127

Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto:

 

 

 

 

1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi:

 

 

 

 

tassa di rilascio o di rinnovo

400.000

Ordinario

 

 

tassa annuale

200.000

Ordinario

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

          Art. 34.

     Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 26 e 30 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni del primo e del penultimo comma dell'art. 7, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 35.

     I titolari degli impianti di cui all'art. 24, già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

     Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

     Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

     Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

 

          Art. 36.

     Le sanzioni previste dall'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'art. 45 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

     Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

 

          Art. 37. [22]

     Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. E' altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

     Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'art. 31.

     Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'art. 45 della presente legge.

 

Titolo III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI

PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

 

          Art. 38.

     L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

     Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

     [Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26] [23].

     [Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto] [24].

 

          Art. 39.

     L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

     cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

     godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

     sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

     appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

     rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

     Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

     venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

     si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

     non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

     non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

     Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26.

 

          Art. 40.

     L'autorizzazione di cui all'art. 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario [25] .

     In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 45 della presente legge.

     Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'art. 38.

 

          Art. 41.

     [Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione] [26].

     [Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti] [27].

     Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

     Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

 

Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Ammontare della tassa

Modo di pagamento

Note

125 bis

Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radio-elettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:

 

 

 

 

a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:

 

 

 

 

tassa di rilascio o di rinnovo

500.000

Ordinario

 

 

tassa annuale

350.000

Ordinario

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:

 

 

 

 

tassa di rilascio o di rinnovo

50.000

Ordinario

 

 

tassa annuale

30.000

Ordinario

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

          Art. 42.

     Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

     Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

 

          Art. 43.

     L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

     Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

     Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

     I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.

     Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma.

     Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

     L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

     Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presente legge, e la autorizzazione viene revocata.

 

          Art. 43 bis. [28]

     1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. [29]

 

          Art. 44. [30]

     I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

     Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'art. 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

     Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

     Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

 

Titolo IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,

DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON

D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156

 

          Art. 45. [31]

     Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1. (Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni).

     Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

     i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

     i servizi di trasporto di pacchi e colli;

     i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

     Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

     a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

     b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

     Art. 183. (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze).

     Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.

     Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

     Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

     Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

     Art. 195. (Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni).

     Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

     1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

     2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

     Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

     Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

     Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

     Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 46.

     Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'art. 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da "le attività pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

     Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'art. 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

     La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

     Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

 

          Art. 47.

     Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

     Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 48.

     Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

 

          Art. 49.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Per l'abrogazione della presente legge vedi l'art. 28 della L. 3 maggio 2004, n. 112.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1976, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 9 febbraio 2023, n. 12.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1976, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio 1987, n. 153, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 dicembre 2015, n. 220.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 6 agosto 1990, n. 223

[8]  Comma così modificato dall'art. 25 della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

[9]  Comma così modificato dall'art. unico della L. 28 febbraio 1980, n. 48.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 25 giugno 1993, n. 206.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

[15]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1976, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la possibilità che mediante le realizzazioni di impianti da parte della società concessionaria siano esaurite le disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione.

[16] Lettera così modificata dall'art. 25 della L. 3 maggio 2004, n. 112.

[17] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 3 maggio 2004, n. 112.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 6 agosto 1990, n. 223.

[19] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807.

[21]  Vedi l’art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 1991, n. 73.

[22]  La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1985, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[23] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[24] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[25]  La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 1985, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte del presente comma.

[26] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[27] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[28]  Articolo inserito dall'art. 3 della L. 31 luglio 1997, n. 249 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Il comma 16, art. 3, della stessa L. 249/1997 è stato abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[29]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15. Il comma 1 bis, art. 3, dello stesso D.L. 15/1999 è stato abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[30] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

[31]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 1976, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.