§ 84.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428.
Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:03/04/1947
Numero:428


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [3]
Art. 9.  [4]
Art. 10.  [5]
Art. 11.  [6]
Art. 12.  [7]
Art. 13.  [8]
Art. 14.  [9]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 84.1.10 - D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. [1]

Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari

(G.U. 12 giugno 1947, n. 131)

 

TITOLO I

 

     Art. 1.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sugli impianti e sui servizi tecnici delle radiodiffusioni circolari, controllando che l'ente concessionario mantenga sempre le stazioni in piena efficienza ed introduca i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica.

     I progetti di nuove stazioni trasmittenti o ripetitrici per il servizio di radiodiffusioni circolari o di modifiche di impianti già esistenti devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni che presi opportuni accordi con i Ministeri militari, emette il suo giudizio entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti.

     Il collaudo delle stazioni, di cui al comma precedente, è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni; l'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

     Qualora gli impianti diano luogo a interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici pubblici o militari, l'ente concessionario deve, nei casi di assoluta indispensabilità, attuare i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga necessari per la rimozione delle suddette interferenze.

 

          Art. 2.

     Nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti circolari sono costituite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Commissioni aventi il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari con facoltà di propone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le modifiche e i miglioramenti da apportarsi e della sorveglianza sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi approvati a norma del successivo art. 8.

     Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico governativo, che ne è il presidente, designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni; da un competente di arte designato dal sindaco della città in cui la Commissione risiede; e da un utente designato dalle associazioni dei radioutenti e, in mancanza, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

 

          Art. 3.

     L'ente concessionario deve trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può fare eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'ente concessionario al fine dell'accertamento dei canoni che l'ente deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sui suoi introiti.

 

          Art. 4.

     Il Ministero delle finanze e tesoro può eseguire verifiche sul funzionamento contabile dell'Ente concessionario.

 

          Art. 5. [2]

     [Lo statuto dell'ente concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.]

 

          Art. 6.

     La nomina del presidente dell'ente concessionario e quella eventuale del consigliere delegato, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

     L'approvazione delle suddette nomine non implica alcuna responsabilità da parte dello Stato in relazione all'andamento dell'azienda.

 

          Art. 7.

     All'ente concessionario è vietato di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale sentirà, secondo i casi, il Ministro per gli affari esteri, i Ministeri militari e gli altri enti eventualmente interessati.

 

TITOLO II

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

TITOLO III

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

 

          Art. 14. [9]

 

          Art. 15.

     Fino alla elezione della Camera dei deputati, le disposizioni degli articoli precedenti si riferiscono all'Assemblea Costituente.

 

          Art. 16.

     Per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario, o economico, capaci di pregiudicare rapporti internazionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in tal caso deve osservarne le istruzioni.

 

TITOLO IV

 

          Art. 17.

     Nei casi di inadempienza da parte dell'ente concessionario degli obblighi da esso assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuative irregolarità accertate e debitamente contestate il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può applicare all'ente una penale da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 500.000.

     Qualora l'ente concessionario sia recidivo in gravi inadempienze, può essere disposta la revoca della concessione, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 11 se le inadempienze investono il lato politico delle radiodiffusioni, o, del Comitato di cui all'art. 8, se le inadempienze investono il lato culturale, artistico, delle trasmissioni.

 

          Art. 18.

     È abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

 


[1]  Il presente provvedimento è stato ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 28 dicembre 2015, n. 220.

[3]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[4]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[5]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[6]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[7]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[8]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.

[9]  Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 14 aprile 1975, n. 103.