§ 80.9.43 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 347.
Istituzione del Comitato Interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/10/1944
Numero:347


Sommario
Art. 1.      E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi
Art. 2.      Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, [...]
Art. 3.      In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue
Art. 4.      Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche [...]
Art. 5.      Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, [...]
Art. 6.      E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva [...]
Art. 7.      I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le [...]
Art. 8.      L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle [...]
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto
Art. 10.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 80.9.43 - D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 347.

Istituzione del Comitato Interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

(G.U. 5 dicembre 1944, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

     Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro per le finanze, da lui delegato, ed è composto del Ministro per le Finanze, del Ministro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 6°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

 

          Art. 2.

     Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero della agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale dei commercianti, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera della industria, del commercio e dell'agricoltura.

 

          Art. 3.

     In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

     uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di Commercio, industria e agricoltura;

     un rappresentante dei prestatori di opera;

     un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

     un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

     un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

     Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.

 

          Art. 4.

     Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.

     Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

 

          Art. 5.

     Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

 

          Art. 6.

     E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

 

          Art. 7.

     I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

 

          Art. 8.

     L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse province, nonchè di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.