§ 94.1.500 - Legge 22 novembre 1973, n. 866.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/11/1973
Numero:866


Sommario
Art. 1.      La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo [...]
Art. 2.      1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta, [...]
Art. 3.      Ai fini della presente convenzione, si intende per
Art. 4.      Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni
Art. 5.      1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni
Art. 6.      1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni
Art. 7.      1. La protezione della presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo
Art. 8.      Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per [...]
Art. 9.      Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere [...]
Art. 10.      I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi
Art. 11.      Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di [...]
Art. 12.      Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque [...]
Art. 13.      Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire
Art. 14.      La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere
Art. 15.      1. Ogni Stato ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti
Art. 16.      1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in [...]
Art. 17.      Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo [...]
Art. 18.      Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, [...]
Art. 19.      Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il [...]
Art. 20.      1. La presente convenzione non lede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale [...]
Art. 21.      La protezione prevista nella presente convenzione non potrà inficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori [...]
Art. 22.      Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purché tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai [...]
Art. 23.      La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, [...]
Art. 24.      1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari
Art. 25.      1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione
Art. 26.      1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione [...]
Art. 27.      1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata [...]
Art. 28.      1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori [...]
Art. 29.      1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretario [...]
Art. 30.      Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sarà regolata per mezzo di [...]
Art. 31.      Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, non è ammessa alcuna [...]
Art. 32.      1. È istituito un Comitato intergovernativo con il compito
Art. 33.      1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede
Art. 34.      1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati membri [...]


§ 94.1.500 - Legge 22 novembre 1973, n. 866.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

(G.U. 3 gennaio 1974, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 25 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'art. 1.

 

     Art. 4.

     Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:

     1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;

     2) estendere alla televisione i diritti relativi all'emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.

 

Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

 

(Traduzione non ufficiale) 

     Art. 1.

     La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:

     a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;

     b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;

     c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.

     2. Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.

 

          Art. 3.

     Ai fini della presente convenzione, si intende per:

     a) «artisti interpreti o esecutori»; gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;

     b) «fonogramma», qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;

     c) «produttore di fonogrammi», la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;

     d) «pubblicazione», la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente;

     e) «riproduzione», la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;

     f) «emissione di radiodiffusione», la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;

     g) «reemissione», l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.

 

          Art. 4.

     Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;

     b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;

     c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.

 

          Art. 5.

     1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);

     b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);

     c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

     2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

     3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, esso prenderà effetto sei mesi dopo il deposito.

 

          Art. 6.

     1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;

     b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.

     2. Ogni Stato contraente può, con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accorderà protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione può essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il suo deposito.

 

          Art. 7.

     1. La protezione della presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:

     a) alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

     b) alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;

     c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:

     (i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;

     (ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;

     (iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.

     2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione.

     (2) Le modalità di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta.

     (3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potrà avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacità di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodifussione.

 

          Art. 8.

     Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.

 

          Art. 9.

     Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.

 

          Art. 10.

     I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

 

          Art. 11.

     Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione è riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovrà comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovrà comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, è titolare dei diritti dei predetti artisti.

 

          Art. 12.

     Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

 

          Art. 13.

     Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

     a) la reemissione delle loro emissioni;

     b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;

     c) la riproduzione:

     (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;

     (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;

     d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.

 

          Art. 14.

     La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:

     a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;

     b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;

     c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.

 

          Art. 15.

     1. Ogni Stato ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:

     a) quando si tratti di utilizzazione privata;

     b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

     c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

     d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

     2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.

 

          Art. 16.

     1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:

     a) per quanto riguarda l'articolo 12:

     (i) che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;

     (ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;

     (iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;

     (iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente dal quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l'estensione della protezione stessa;

     b) per quanto riguarda l'articolo 13, che non applicherà le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell'articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto.

     2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prenderà effetto che sei mesi dopo il suo deposito.

 

          Art. 17.

     Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalità del produttore ai fini del paragrafo 1, comma ), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.

 

          Art. 18.

     Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, può, mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.

 

          Art. 19.

     Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.

 

          Art. 20.

     1. La presente convenzione non lede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale Stato.

     2. Nessuno Stato contraente sarà tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.

 

          Art. 21.

     La protezione prevista nella presente convenzione non potrà inficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione.

 

          Art. 22.

     Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purché tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti più estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.

 

          Art. 23.

     La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

 

          Art. 24.

     1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari.

     2. La presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati invitati alla Conferenza indicata nell'articolo 23, nonché all'adesione di qualunque Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato aderente partecipi alla convenzione universale sul diritto di autore ovvero sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

     3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione avverrà mediante il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 25.

     1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

     2. In seguito, la convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

 

          Art. 26.

     1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente convenzione.

     2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovrà essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.

 

          Art. 27.

     1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente conversione si estenderà a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d'autore o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

     2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.

 

          Art. 28.

     1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27.

     2. La denuncia si effettuerà mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

     3. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.

     4. Ciascuno degli Stati contraenti cesserà di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sarà né parte della convenzione universale sul diritto d'autore né membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

     5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui né la convenzione universale sul diritto d'autore, né la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.

 

          Art. 29.

     1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la metà degli Stati contraenti esprimerà il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informerà il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'articolo 32.

     2. Ogni revisione della presente convenzione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione.

     3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:

     a) la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata;

     b) la presente convenzione resterà in vigore per ciò che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.

 

          Art. 30.

     Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sarà regolata per mezzo di negoziati, sarà, a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.

 

          Art. 31.

     Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

 

          Art. 32.

     1. È istituito un Comitato intergovernativo con il compito:

     a) di esaminare le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente convenzione;

     b) di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della convenzione.

     2. Il Comitato sarà composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. Il numero dei membri del Comitato sarà di sei se quello degli Stati contraenti è inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti è da tredici a diciotto, e di dodici se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto.

     3. Il Comitato sarà costituito dodici mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti — i quali disporranno ciascuno di un voto — dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti.

     4. Il Comitato eleggerà il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilirà un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovrà soprattutto assicurare l'avvicendamento tra i diversi Stati contraenti.

     5. Il segretariato del Comitato sarà composto di funzionari dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate.

     6. Le riunioni del Comitato, che sarà convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterrà utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale del lavoro, della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

     7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.

 

          Art. 33.

     1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

     2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.

 

          Art. 34.

     1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:

     a) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

     b) della data di entrata in vigore della convenzione;

     c) delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente convenzione;

     d) di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni previste ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.

     2. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite informerà del pari il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell'articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente convenzione.

     IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.

     FATTO a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ad ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.