§ 98.1.27482 - D.L. 30 aprile 1974, n. 113 .
Gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare .


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1974
Numero:113


Sommario
Art. 1.      La concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., dei servizi pubblici di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di [...]
Art. 2.      La società concessionaria, con le modalità ed alle condizioni tutte già stabilite con le convenzioni di proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27482 - D.L. 30 aprile 1974, n. 113 [1] .

Gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare .

(G.U. 30 aprile 1974, n. 112)

 

 

     Art. 1.

     La concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., dei servizi pubblici di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare di cui al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796 , convertito nella legge 14 febbraio 1974, n. 10, è prorogata fino alla entrata in vigore della nuova disciplina organica dei servizi radiotelevisivi e comunque non oltre il 30 novembre 1974.

 

          Art. 2.

     La società concessionaria, con le modalità ed alle condizioni tutte già stabilite con le convenzioni di proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, numero 782 e al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796 , è tenuta ad assolvere nel periodo di durata della presente proroga tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 e da quelle aggiuntive. I corrispettivi dovuti alla società concessionaria per gli adempimenti eccedenti gli obblighi della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 e previsti all'articolo 3 della convenzione di proroga 15 dicembre 1972, saranno stabiliti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la concessionaria medesima, entro il 31 maggio 1974.

     Le somme di cui ai corrispettivi citati al precedente comma, già stabilite per gli anni 1971, 1972 e 1973 nonché da stabilire per la durata delle successive proroghe, sono trattenute dalla società concessionaria sugli importi dalla stessa dovuti allo Stato ai sensi delle convenzioni in atto con imputazione sul canone di cui all'art. 2 della convenzione 21 maggio 1959 al netto della quota del 2%, destinata al finanziamento di manifestazioni teatrali o musicali all'interno ed all'estero, e sul canone di cui all'art. 21, primo comma, della convenzione 26 gennaio 1952, nonché sulle somme dovute al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 22 della stessa convenzione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 27 giugno 1974, n. 245.