§ 84.1.15 - D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180.
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:26/01/1952
Numero:180


Sommario
Art. unico.      È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, tra il Ministero delle [...]
Art. 1.      Sono concessi alla Radio Audizioni Italia Società per azioni, che nel testo della presente Convenzione sarà indicata con l'abbreviazione R.A.I.:
Art. 2.      La R.A.I. dovrà avere la sede legale e la Direzione generale in Roma; per giustificati motivi potrà essere decentrata in altra località qualche direzione centrale o servizio.
Art. 3.      La R.A.I. si impegna a portare il proprio capitale sociale a due miliardi di lire e tutte le azioni relative devono essere nominative ed intestate esclusivamente a persone fisiche o giuridiche [...]
Art. 4.      La RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della Società italiana pubblicità per azioni (S.I.P.R.A.), il cui capitale entro un mese dalla data di [...]
Art. 5.      Del Consiglio di amministrazione della RAI faranno parte sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero [...]
Art. 6.      Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale, i sindaci, il personale direttivo, anche per la parte artistica, e tutto il personale di amministrazione, devono avere la [...]
Art. 7.      Le entrate ordinarie della R.A.I. vengono assicurate dai proventi che seguono:
Art. 8.      Le tariffe e i diritti della R.A.I. per le radiodiffusioni circolari saranno quelle fissate dal decreto Ministeriale 17 gennaio 1948 e dalle eventuali successive modifiche in conformità delle [...]
Art. 9.      La R.A.I. è obbligata a mantenere in piena efficienza gli impianti esistenti alla data della presente concessione e che risultano dall'allegato A che ne fa parte integrante, nonché di provvedere [...]
Art. 10.      La R.A.I. è obbligata a diffondere tre programmi diversi con un orario complessivo di trasmissione non inferiore a 25 ore giornaliere salvo impedimenti dovuti a giustificati motivi denunziati al [...]
Art. 11.      Il servizio delle trasmissioni ad onde corte rimane regolato dalla Convenzione approvata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, la quale entra a tar parte integrante della presente [...]
Art. 12.      Gli impianti di televisione di Roma, Milano, Torino e Monte Pernice, previsti nel piano tecnico allegato dovranno entrare in funzione non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto [...]
Art. 13.      L'obbligo e le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 10 si applicano anche agli impianti trasmittenti di televisione allo scopo di assicurare un soddisfacente servizio televisivo nella [...]
Art. 14.      La R.A.I. ha l'obbligo di mantenere costantemente gli impianti relativi ai servizi previsti nella presente convenzione in piena efficienza; di introdurvi i perfezionamenti consentiti dai [...]
Art. 15.      I progetti di nuove stazioni trasmittenti di telediffusione per il servizio di radioaudizioni circolare, quelli di nuovi impianti relativi ai servizi di radiofotografia e televisione circolari e [...]
Art. 16.      Qualora gli impianti diano luogo ad interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici civili e militari, la R.A.I. dovrà attuare prontamente i provvedimenti che il Ministero delle [...]
Art. 17.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni darà in uso alla R.A.I. i circuiti musicali necessari sia per il collegamento tra le varie stazioni di radiodiffusione sia per il [...]
Art. 18.      La R.A.I. predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo ed i relativi orari [...]
Art. 19.      La pubblicità dovrà essere contenuta nelle forme più convenienti per non recare pregiudizio alla bontà dei programmi; la trasmissione delle frasi o delle visioni aventi carattere esclusivo di [...]
Art. 20.      Per gravi motivi di ordine pubblico il Ministero dell'interno di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può modificare il piano di massima dei programmi e degli orari.
Art. 21.      La R.A.I. corrisponderà allo Stato un canone annuo nella misura del 4% su tutti i proventi effettivi lordi.
Art. 22.      Per dieci anni dall'entrata in vigore della presente convenzione la R.A.I. devolverà una parte dei proventi annui netti della pubblicità radiofonica fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per [...]
Art. 23.      Durante l'impianto, l'avviamento o l'esercizio delle stazioni la Società concessionatria, su richiesta della Amministrazione, permetterà la presenza, a scopo di istruzione, del personale [...]
Art. 24.      A garanzia degli obblighi da essa assunti, la R.A.I., entro quindici giorni dalla data della firma della presente convenzione, effettuerà un deposito di lire 25 milioni, in numerario o in titoli [...]
Art. 25.      La vigilanza e il controllo sulla R.A.I. e sui servizi ai quali questa attende rimangono regolati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e successive [...]
Art. 26.      Alle inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente concessione o dalle altre norme vigenti e che non rientrino fra i casi di decadenza previsti dai precedenti articoli, si applicano le [...]
Art. 27.      La Società concessionaria deve trasmettere il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro che potranno [...]
Art. 28.      Lo Stato si riserva il diritto di riscatto con un preavviso di un anno, dopo quindici anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 29.      Nel caso di scioglimento o liquidazione della Società, per qualsiasi causa salvo quanto dall'articolo precedente, il 60% dell'attivo netto della liquidazione dedotto l'importo del capitale [...]
Art. 30.      Tutte le controversie che sorgessero durante il corso della presente concessione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione [...]
Art. 31.      Le domande per dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società concessionaria RAI debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 32.  [13]


§ 84.1.15 - D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180. [1]

Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo

(G.U. 5 aprile 1952, n. 82)

 

     Art. unico.

     È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radio Audizioni Italia Società per azioni per la concessione in esclusiva a quest'ultima dei servizi di radioaudizioni circolari, e di televisione circolare; di telediffusione su filo ove essa sia intesa a diffondere circolarmente i programmi della stessa origine e natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche o televisive; di radiofotografia circolare senza esclusività [2] .

 

Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I.

(Radio Audizioni Italia) dei servizi di radioaudizione, televisione,

telediffusione e radiofotografia circolari

 

     Preambolo

     Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la R.A.I. - Radio Audizioni Italia Società azionaria con sede sociale in Roma, capitale versato lire un miliardo, rappresentata dal presidente dott. Cristano Ridòmi all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 25 gennaio 1952, si conviene e stipula quanto appresso:

 

          Art. 1.

     Sono concessi alla Radio Audizioni Italia Società per azioni, che nel testo della presente Convenzione sarà indicata con l'abbreviazione R.A.I.:

     a) il servizio in esclusiva delle radioaudizioni circolari;

     b) il servizio in esclusiva di televisione circolare;

     c) il servizio di telediffusione su filo per la diffusione circolare di programmi della stessa natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive:

     d) il servizio senza esclusività di radiofotografia circolare.

     Le subconcessioni sono vietate.

     L'esercizio dei servizi predetti e di quant'altro serva esclusivamente al loro sviluppo e potenziamento deve costituire lo scopo sociale esclusivo della R.A.I.

     La Concessione viene accordata con le modalità, le condizioni e gli obblighi previsti dagli articoli seguenti della presente convenzione oltre che dalle norme generali vigenti.

     Essa si estende a tutto il territorio italiano ed agli altri territori che già siano o vengano in seguito affidati all'Italia tanto in amministrazione diretta che sotto forma di mandato, salvo le diverse disposizioni derivanti da atti o da accordi di carattere internazionale.

 

          Art. 2.

     La R.A.I. dovrà avere la sede legale e la Direzione generale in Roma; per giustificati motivi potrà essere decentrata in altra località qualche direzione centrale o servizio.

 

          Art. 3.

     La R.A.I. si impegna a portare il proprio capitale sociale a due miliardi di lire e tutte le azioni relative devono essere nominative ed intestate esclusivamente a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana. Tutte le azioni dovranno essere dichiarate alienabili solo all'interno della Repubblica.

     La maggiorazione assoluta delle azioni dovrà passare in titolarità all'Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed essere intestata esclusivamente allo stesso Istituto. Dette azioni potranno essere trasferite in proprietà solo allo Stato italiano o altro Ente pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le sopraindicate limitazioni alla negoziabilità delle azioni R.A.I. dovranno essere indicate sugli stessi titoli azionari.

 

          Art. 4.

     La RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della Società italiana pubblicità per azioni (S.I.P.R.A.), il cui capitale entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione dovrà essere trasferito e rimanere interamente di pertinenza della RAI. Le attività pubblicitarie della società S.I.P.R.A., che non riguardano quelle radiofoniche e televisive dovranno essere nel 1973 limitate all'esecuzione dei contratti in corso alla data di stipula della presente convenzione.

     La RAI inoltre non potrà avere pacchetti azionari né partecipazioni in altre società senza l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Del Consiglio di amministrazione della RAI faranno parte sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali [3] .

     I membri che siano anche funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore al 7°-A.

     Il Collegio sindacale dovrà essere presieduto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero competente.

     A tutti gli obblighi e condizioni previsti dal presente articolo e dai precedenti dovrà essere ottemperato, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data della presente convenzione.

     Le varianti che fosse necessario apportare allo statuto della R.A.I. saranno deliberate in una assemblea straordinaria da tenersi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

 

          Art. 6.

     Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale, i sindaci, il personale direttivo, anche per la parte artistica, e tutto il personale di amministrazione, devono avere la cittadinanza italiana.

     Il personale artistico esecutivo dovrà essere prevalentemente di nazionalità italiana.

     La nomina del presidente della Società, quella eventuale del consigliere delegato e quella del direttore generale, deve esser approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio dei Ministri.

     La predetta approvazione e la partecipazione dei consiglieri e del sindaco di nomina governativa all'amministrazione della Società, non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

 

          Art. 7.

     Le entrate ordinarie della R.A.I. vengono assicurate dai proventi che seguono:

     a) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di radioaudizioni circolari;

     b) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di televisione circolare;

     c) dalle tasse (canoni) di abbonamento agli altri servizi in concessione;

     d) dai proventi della pubblicità radiofonica e televisiva;

     e) [4].

 

          Art. 8.

     Le tariffe e i diritti della R.A.I. per le radiodiffusioni circolari saranno quelle fissate dal decreto Ministeriale 17 gennaio 1948 e dalle eventuali successive modifiche in conformità delle disposizioni vigenti.

     Le tariffe, tanto per l'esercizio dei servizi in esclusiva di televisione come per quelli di radiofotografia in regime di libera concorrenza verranno fissate con la stessa procedura vigente per le tariffe del servizio di radiodiffusione.

 

          Art. 9.

     La R.A.I. è obbligata a mantenere in piena efficienza gli impianti esistenti alla data della presente concessione e che risultano dall'allegato A che ne fa parte integrante, nonché di provvedere a sue spese e nei termini indicati negli articoli seguenti, alla costruzione, alla messa in opera e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di radiodiffusione, di televisione circolare e di telediffusione previsti nell'allegato piano tecnico che entra a far parte integrante della presente convenzione.

     Il piano predetto potrà essere modificato durante le successive fasi di realizzazione e di sviluppo mediante accordi da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

     Gli impianti di radiodiffusione e telediffusione previsti nel piano tecnico predetto dovranno essere ultimati entro sei anni dalla data della presente convenzione salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e immediatamente denunziate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciute.

 

          Art. 10.

     La R.A.I. è obbligata a diffondere tre programmi diversi con un orario complessivo di trasmissione non inferiore a 25 ore giornaliere salvo impedimenti dovuti a giustificati motivi denunziati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciuti. Uno di tali programmi irradiato da stazioni a modulazione di frequenza eventualmente integrate da altri sistemi di diffusione, dovrà essere a carattere prevalentemente culturale.

     La R.A.I. è obbligata a provvedere a quegli ulteriori impianti di radiodiffusione che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ritenga necessari, dopo l'attuazione del piano sopradetto, al fine di assicurare un servizio soddisfacente in tutto il territorio nazionale entro i termini che saranno stabiliti d'accordo col Ministero stesso.

     La R.A.I. si impegna inoltre ad esaminare per l'attuazione tutte quelle richieste che dovessero venirle dall'Amministrazione dello Stato, relativamente a manifestazioni teatrali liriche e concertistiche pubbliche che si ritenesse utile effettuare nell'interesse dell'arte musicale e del pubblico con il concorso diretto dei propri mezzi artistici, o con la sua collaborazione, con o senza sovvenzioni da parte dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il servizio delle trasmissioni ad onde corte rimane regolato dalla Convenzione approvata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, la quale entra a tar parte integrante della presente convenzione.

     La R.A.I. ha inoltre l'obbligo di mantenere in efficienza gli impianti adibiti a questo servizio e di provvedere a sue spese al loro potenziamento per assicurare il servizio stesso in conformità alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 12.

     Gli impianti di televisione di Roma, Milano, Torino e Monte Pernice, previsti nel piano tecnico allegato dovranno entrare in funzione non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto Ministeriale col quale sarà determinato lo stardard" legale.

     Gli impianti di televisione di Venezia-Monte Venda Genova-Portofino, Napoli-Castel Sant'Elmo, Firenze-Monte Serra e Firenze-Trespiano dovranno essere portati a termine possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte del cavo coassiale di collegamento e in ogni caso dovranno entrare in funzione non oltre 12 (dodici) mesi da tale data.

     Gli impianti di televisione di Gargano-Monte Calvo Murge-San Paolo Reggio Calabria-Monte Cindri e Palermo-San Pellegrino, verranno installati possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte dei cavi coassiali di collegamento e, in ogni caso, dovranno entrare in funzione non oltre 6 (sei) mesi da tale data.

 

          Art. 13.

     L'obbligo e le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 10 si applicano anche agli impianti trasmittenti di televisione allo scopo di assicurare un soddisfacente servizio televisivo nella più vasta area possibile del territorio nazionale, tenendo presente la possibilità della rete in cavi coassiali o in ponti radio.

     La R.A.I. dovrà ottemperare a quest'obbligo gradualmente così da assicurare che l'ultimo dei nuovi impianti da eseguire possa essere ultimato ed entrare in funzione non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti previsti dal 3° comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 14.

     La R.A.I. ha l'obbligo di mantenere costantemente gli impianti relativi ai servizi previsti nella presente convenzione in piena efficienza; di introdurvi i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica, per migliorare i servizi, nonché le modifiche che potranno essere rese necessarie da accordi internazionali.

     I progetti relativi a questi perfezionamenti e modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

 

          Art. 15.

     I progetti di nuove stazioni trasmittenti di telediffusione per il servizio di radioaudizioni circolare, quelli di nuovi impianti relativi ai servizi di radiofotografia e televisione circolari e quelli di modifica degli impianti stessi già esistenti devono essere preventivamente approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni col procedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente e sentito, ove necessario, il Ministero della difesa.

     Il collaudo delle stazioni e degli impianti di cui al comma precedente è eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato.

 

          Art. 16.

     Qualora gli impianti diano luogo ad interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici civili e militari, la R.A.I. dovrà attuare prontamente i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà indispensabili per la rimozione delle suddette interferenze.

 

          Art. 17.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni darà in uso alla R.A.I. i circuiti musicali necessari sia per il collegamento tra le varie stazioni di radiodiffusione sia per il trasferimento dei programmi da e per l'estero, stipulando all'uopo un'apposita convenzione. I relativi canoni di uso saranno stabiliti dall'Amministrazione, tenuti presenti il costo dei circuiti stessi e l'andamento economico-finanziario del servizio di radiodiffusione.

     L'amministrazione su richiesta della R.A.I., cederà in uso a quest'ultima, alle condizioni e modalità da stabilire, canali televisivi su cavi coassiali e ponti radio di proprietà dell'amministrazione medesima [5] .

     I canoni per la cessione dei canali in questione sono quelli riportati nell'allegato 1 alla presente convenzione [6] .

     Essi potranno essere modificati, sentita la società, tenuti presente il costo dei canali e l'andamento del servizio televisivo [7] .

     La restituzione dei canali TV non più necessari per le esigenze della R.A.I. è ammessa con preavviso minimo di sei mesi e alle altre condizioni che saranno stabilite di comune accordo all'atto della cessione dei canali medesimi [8] .

     L'amministrazione accorderà il proprio consenso dopo aver accertato che la società è in grado di sostituire i circuiti restituiti con idonei impianti di sua proprietà [9] .

     Si considra ad ogni effetto avvenuta alla data dell'11 gennaio 1967 la restituzione all'amministrazione dei soli canali in cavo coassiale indicati nell'allegato 2 e ceduti alla R.A.I. alle date a fianco indicate [10] .

 

          Art. 18.

     La R.A.I. predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo ed i relativi orari compresi quelli delle trasmissioni pubblicitarie.

     Il piano deve essere preventivamente approvato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative dei programmi previsto dagli articoli 8 e seguenti della legge 3 aprile 1947, n. 428, e successive modifiche.

     La R.A.I., se richiesta, dovrà mettere gratuitamente a disposizione del Governo, fino a due ore al giorno, escluse quelle dei programmi serali, le stazioni di radiodiffusione per i comunicati governativi.

     Essa inoltre, su richiesta del Governo stesso, presterà la sua opera per manifestazioni di interesse generale, o collettivo.

     Tali speciali prestazioni, però, non potranno essere richieste, più di tre volte alla settimana, salvo che ricorrano delle speciali esigenze.

 

          Art. 19.

     La pubblicità dovrà essere contenuta nelle forme più convenienti per non recare pregiudizio alla bontà dei programmi; la trasmissione delle frasi o delle visioni aventi carattere esclusivo di pubblicità non deve occupare più del 5% del tempo riservato alla concessionaria per la esecuzione dei programmi.

     Tale durata potrà essere aumentata fino all'1,8% per giustificati motivi con autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 20.

     Per gravi motivi di ordine pubblico il Ministero dell'interno di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può modificare il piano di massima dei programmi e degli orari.

     Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, il Governo potrà con decreto del Presidente della Repubblica, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumerne il servizio.

     Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

     Un altro verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società concessionaria. La riconsegna degli impianti alla R.A.I. dovrà essere fatta nello stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

     Nessuna indennità speciale spetterà in questi casi alla R.A.I. salvo l'accreditamento a favore di essa dell'importo dei proventi percetti durante il periodo suddetto, detratte le spese. Ai fini di tale detrazione non dovrà tenersi conto delle spese che abbiano superato la quota media proporzionale dei dodici mesi precedenti. Se la sospensione dovesse durare più di sei mesi, sarà garantito dallo Stato alla Società concessionaria, un interesse pari al tasso legale di sconto, ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.

 

          Art. 21.

     La R.A.I. corrisponderà allo Stato un canone annuo nella misura del 4% su tutti i proventi effettivi lordi.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si impegna di mantenere detto canone invariato per i primi dieci anni dall'entrata in servizio regolare della prima stazione di televisione circolare, dopo il periodo sperimentale la cui durata sarà determinata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. [11]

     Per gli introiti realizzati nei territori che siano o venissero in seguito affidati all'Italia tanto in amministrazione diretta che sotto forma di mandato il suddetto canone 4% sarà devoluto alle rispettive Amministrazioni locali.

     Il versamento del canone contemplato nei precedenti comma dovrà esscre effettuato all'Amministrazione non oltre i 15 giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

     La Società concessionaria si impegna altresì a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato a tutti i proventi effettivi lordi nella misura del 5.60% di cui il 2% destinato per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero in aggiunta ai proventi derivanti dall'applicazione della percentuale del 6,17% prevista dal regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e successive modificazioni, sul canone base di L. 420 per gli abbonamenti alle radioaudizioni.

     Il versamento del canone del 5,60% dovrà essere effettuato all'Amministrazione del tesoro non oltre il 1° trimestre successivo all'approvazione del bilancio annuale della Società concessionaria [12] .

     Se per tre anni consecutivi i dividendi supereranno di 3 punti il relativo tasso ufficiale di sconto, la R.A.I. dovrà versare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni una somma pari al 50% del supero.

     Nel caso in cui la R.A.I. venisse a fruire di risarcimento di danni di guerra, le somme da essa introitate saranno per metà versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 22.

     Per dieci anni dall'entrata in vigore della presente convenzione la R.A.I. devolverà una parte dei proventi annui netti della pubblicità radiofonica fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) alla gestione del servizio di televisione.

     Il 10% (dieci per cento) degli stessi proventi dovrà essere impiegato per le spese di propaganda per lo sviluppo dei servizi formanti oggetto della presente concessione.

     Un ulteriore 2% dovrà essere devoluto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per il miglioramento professionale del personale tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle telecomunicazioni.

 

          Art. 23.

     Durante l'impianto, l'avviamento o l'esercizio delle stazioni la Società concessionatria, su richiesta della Amministrazione, permetterà la presenza, a scopo di istruzione, del personale governativo da essa designato e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

 

          Art. 24.

     A garanzia degli obblighi da essa assunti, la R.A.I., entro quindici giorni dalla data della firma della presente convenzione, effettuerà un deposito di lire 25 milioni, in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al valore nominale.

     Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito a causa di penalità o per altre ragioni dovrà essere reintegrato entro un mese.

 

          Art. 25.

     La vigilanza e il controllo sulla R.A.I. e sui servizi ai quali questa attende rimangono regolati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e successive modificazioni.

     Spetta inoltre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

     a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle altre norme vigenti;

     b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi tecnici;

     c) la facoltà di eseguire verifiche per l'accertamento del canone che la R.A.I. dovrà corrispondere.

     Alla R.A.I. è vietato prendere accordi con Governi, Enti o cittadini esteri su questioni interessanti i servizi di cui alla presente concessione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale sentirà, secondo i casi, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e gli organi eventualmente interessati.

 

          Art. 26.

     Alle inadempienze degli obblighi derivanti dalla presente concessione o dalle altre norme vigenti e che non rientrino fra i casi di decadenza previsti dai precedenti articoli, si applicano le penalità e la revoca di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

 

          Art. 27.

     La Società concessionaria deve trasmettere il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro che potranno richiedere tutti i chiarimenti che riterranno necessari.

     Da apposito allegato del bilancio suddetto dovrà risultare in modo completo e dettagliato il risultato della gestione economica del servizio di televisione.

     La Società concessionaria dovrà provvedere all'ammortamento degli edifici e degli altri impianti secondo le buone regole industriali, tenendo conto degli sviluppi della tecnica.

 

          Art. 28.

     Lo Stato si riserva il diritto di riscatto con un preavviso di un anno, dopo quindici anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

     Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti i terreni, stabili, impianti trasmittenti e accessori, attrezzi, mobili e arredi e comprende altresì la sostituzione dello Stato stesso in tutti i diritti della RAI verso terzi.

     Il prezzo del riscatto sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore di stima degli impianti al momento dell'immissione in possesso da parte dello Stato.

     In caso di disaccordo, il prezzo stesso sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 30 della presente convenzione.

     Il Governo potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

     In caso di riscatto, spetterà inoltre alla RAI un indennizzo equivalente al valore attuale, dedotto lo sconto composto del 6% di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, per quanti sono gli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione, col massimo di un triennio.

     Analogamente a quanto sopra previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili, alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata, o in caso di decadenza.

 

          Art. 29.

     Nel caso di scioglimento o liquidazione della Società, per qualsiasi causa salvo quanto dall'articolo precedente, il 60% dell'attivo netto della liquidazione dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutato a norma di legge) sarà devoluto allo Stato.

 

          Art. 30.

     Tutte le controversie che sorgessero durante il corso della presente concessione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni e tesoro, due dalla Società concessionaria ed il quinto nominato d'intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

     Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

 

          Art. 31.

     Le domande per dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società concessionaria RAI debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     In base ai progetti esecutivi già approvati, la Società provvederà alla espropriazione dei terreni, fabbricati e diritti reali immobiliari, necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

 

          Art. 32. [13]

     La concessione avrà scadenza il 31 dicembre 1973, o nel diverso termine indicato dalla nuova legge di riforma di cui in premessa.

 

 

     ALLEGATO A

     Elenco degli impianti radiofonici trasmittenti già in esrcizio esercizio che la R.A.I. si impegna di mantenere in piena efficienza

 

Nominativo

Potenza massima del trasmettitore in kw

Osservazione

STAZIONI A ONDA MEDIA

Roma 1

100

 

Roma 2

150

 

Roma 3

5

 

Torino 1

45

 

Torino 2

20

 

Torino 3

5

 

Cuneo

0,025

 

Alessandria

0,025

 

Biella

0,025

 

Milano 1

150

 

Milano 2

25

 

Milano 3

10

 

Bolzano 1

20

 

Bolzano 2

1

 

Merano

0,025

 

Bressanone

0,025

 

Trento

0,025

 

Verona 1

1

 

Verona 2

0,100

 

Vicenza

0,025

 

Venezia 1

20 -+

 

Venezia 2

5

da sostituire come da piano tecnico.

Venezia 3

5 -+

 

Udine 1

1

 

San Remo

1

 

Genova 1

10

da sostituire come da piano tecnico.

Genova 2

5

da sostituire come da piano tecnico.

Genova 3

0,25

 

La Spezia

0,25

 

Bologna 1

25

 

Bologna 2

50

 

Bologna 3

1

 

Firenze 1

100

 

Firenze 2

5

 

Firenze 3

2

 

Ancona 1

0,025

 

Ancona 2

5

 

Perugia

0,025

 

Ascoli Piceno

0,025

 

Aquila

0,025

 

Pescara 1

25

 

Pescara 2

0,025

da sostituire come da piano tecnico.

Napoli 1

100

 

Napoli 2

5

 

Napoli 3

1

 

Salerno

0,025

 

Potenza

0,025

 

Bari 1

20

 

Bari 2

50

 

Bari 3

1

 

Foggia

0,025

 

Brindisi

0,025

 

Taranto

0,025

 

Lecce

0,025

 

Cosenza

0,025

 

Catanzaro

0,025

 

Reggio Calabria

0,025

 

Messina

5

 

Catania 1

0,25

 

Catania 2

5

 

Catania 3

0,25

 

Caltanissetta

25

 

Palermo 1

0,25

 

Palermo 2

10

da sostituire come da piano tecnico.

Palermo 3

0,25

 

Cagliari

5

da sostituire come da piano tecnico.

STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Roma M.F.

3

 

Torino M.F.

3

 

Torino M.F. II

3

 

Milano M.F.

3

 

Monte Penice M.F.

3

 

Monte Penice M.F. II

3

 

Bologna M.F.

0,04

da sostituire come da piano tecnico.

Venezia M.F.

0,04

da sostituire con impianto del Monte Venda come da piano tecnico.

Genova

0,25

da sostituire come da piano tecnico.

Firenze

3

 

Napoli

1

 

STAZIONE A ONDA CORTA PER IL SERVIZIO INTERNO

Roma o.c.

25

funzionante nella gamma dei 75 metri.

 

     Piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare, di telediffusione e di televisione circolare

     1. - RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE E TELEVISIONE

     I fini che ci si propone nel completamento della rete radiofonica italiana sono fondamentalmente i seguenti:

     1) diffusione totale del programma nazionale in tutto il territorio della Repubblica;

     2) estensione al massimo possibile dell'ascolto del 2° programma;

     3) vasta diffusione dell'ascolto del 3° programma.

     La premessa di cui al capo 1) è stata già realizzata quasi completamente per mezzo degli impianti elencati nell'allegato A).

     Con le nuove stazioni di Genova 1 da 50 kW., di Cagliari da 25 kW. e di Sassari da 1 kW., si può affermare che il programma nazionale è reso ascoltabile ovunque.

     La premessa 2) è stata anch'essa attuata in gran parte per mezzo degli impianti già esistenti; peraltro essa richiede un perfezionamento in particolare per mezzo dei trasmettitori di Pisa Coltano da 25 kW., di Pescara 2 da 5 kW., del trasmettitore da installarsi sul Golfo di Taranto da 25 kW., nonché col rinnovamento del trasmettitore di Palermo 2 e con la installazione di altri impianti minori (ad esempio il trasmettitore di Aosta da 2 kW.).

     Un miglioramento della diffusione del 2° programma si può avere anche coi nuovi impianti a M.F. destinati a tale programma e precisamente con quelli del Monte Venda e di Genova-Portofino.

     Per il 3° programma, di cui alla premessa 3), l'estensione dell'ascolto non può essere praticamente data che con l'estensione del servizio a M.F. e pertanto nel presente piano sono riportati i nuovi impianti a M.F. previsti a tal fine, di cui gli ultimi quattro, destinati all'Italia meridionale, saranno sistemati nelle stesse località ove verranno montati gli impianti del 3° gruppo degli impianti di televisione.

     Infine si è ritenuto opportuno di provvedere in analogia a quanto attuato all'estero e in particolare in Inghilterra e in Svizzera, la creazione di due impianti di telediffusione su linee telefoniche che sono stati disposti a Milano e a Roma, e cioè nelle città a più alto numero di abbonati telefonici. Per tali impianti di telediffusione, che dovranno essere del tipo ad alta frequenza è prevista la trasmissione di quattro programmi diversi di cui tre costituiti dai nostri normali programmi radiofonici e il quarto da stabilirsi.

 

Nominativo

Potenza massima del trasmettitore in kw

Osservazione

NUOVE STAZIONI A ONDA MEDIA

Aosta

2

 

Venezia 1

25

in sostituzione delle attuali

Venezia 2

25

 

Pisa-Coltano

25

 

Genova 1

50

in sostituzione del 10 kW attuali

Genova 2

10

in sostituzione del 5 kW attuali

Cagliari 1

25

 

Sassari

1

 

Arezzo

0,025

 

Siena

0,025

 

Pescara 2

5

in sostituzione del 0,025 attuale

Palermo 2

25

in sostituzione del 10 kW attuale

Golfo Taranto

25

 

NUOVE STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Monte Venda M.F.

3

 

Monte Venda .M.F. II

3

 

Bologna M.F.

1

in sostituzione del 0,04 attuale

Genova M.F.

3

in sostituzione del 0,25 attuale

Genova M.F. II

3

 

Monte Serra M.F.

3

 

 

     N. 4 impianti a 3 kW. nell'Italia meridionale e insulare, da installarsi nelle stesse località ove verranno montati gli impianti del 3° gruppo del piano di televisione, e contemporaneamente a questi ultimi.

     Nuovi impianti di telediffusione su linee telefoniche

     Roma tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 programmi

     Milano tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 programmi

     2. - TELEVISIONE CIRCOLARE

     La costituzione orografica del territorio italiano consente solo parzialmente di installare impianti trasmittenti televisivi in posizioni tali da servire ampie regioni densamente popolate.

     Nel progetto quindi di una rete televisiva italiana nel mentre si deve tener conto di tali località, è necessario prevedere anche l'installazione di impianti trasmittenti a minor raggio d'azione nei principali centri abitati.

     Il presente piano si basa su tali premesse nonché sulle possibilità attuali o future di collegamento tra i vari centri trasmittenti in modo da poter effettuare la trasmissione contemporanea da tutte le stazioni di un unico programma generato negli studi appositamente predisposti.

     Tali studi sono previsti rispettivamente nelle città di Roma, Milano e Torino.

     Il collegamento tra i vari impianti trasmittenti e tra questi e gli studi è previsto per mezzo della rete dei cavi coassiali attualmente in fase di posa da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il parziale ausilio di ponti radio.

     Il piano si articola in tre successive fasi di sviluppo che dovranno essere realizzate rispettivamente come segue:

     1° gruppo: da realizzarsi non oltre 18 mesi dalla data del decreto Ministeriale col quale sarà determinato lo standard legale; esso comprende gli impianti di Roma, Milano, Torino e del Monte Penice;

     2° gruppo: da realizzarsi non oltre 12 mesi dalla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte del cavo coassiale di collegamento; esso comprende gli impianti di Venezia-Monte Venda, Genova-Portofino, Napoli-Castel Sant'Elmo, Firenze-Monte Serra e Firenze-Trespiano;

     3° gruppo: da realizzarsi non oltre 6 mesi dalla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte dei cavi coassiali di collegamento; esso comprende quattro impianti che in base ad un primo studio sono stati previsti nelle località di Gargano-Monte Calvo, Murgie-Monte San Paolo, Reggio Calabria-Monte Cendri e Palermo-Monte San Pellegrino.

     Non è escluso però che il successivo studio sul posto nonché gli sviluppi particolari della nuova rete dei cavi coassiali possano consigliare di spostare questi impianti in altri quattro centri piu appropriati sia per ciò che riguarda la popolazione servita che le facilità di collegamento.

     Il collegamento tra gli impianti del 1° gruppo prima dell'entrata in funzione della rete dei cavi coassiali sarà effettuato per mezzo di ponti radio: non è escluso peraltro che per un certo periodo di tempo il trasmettitore di Roma debba funzionare autonomo.

     Nella tabella allegata è riportato l'elenco degli impianti suddivisi nelle tre fasi con indicate anche le aree servite e la popolazione residente nelle zone relative in base alle statistiche del 31 dicembre 1950.

     Il piano è naturalmente suscettibile di perfezionamento e ampliamento in base ai progressi della tecnica e allo sviluppo della rete nazionale dei cavi coassiali e dei ponti radio.

 

     Tabella della estensione del servizio di televisione circolare

 

Epoca

Impianti di funzione servita kmq.

Area serviti

Abitanti

1° Gruppo

Torino-Eremo

 

 

 

(Milano-P. Penice)

46.460

12.237.588

 

Milano Città

 

 

 

Roma-M. Mario

 

 

 

Venezia-M. Venda

 

 

 

Genova-Portofino

 

 

2° Gruppo

(Napoli-Castel S. Elmo

24.226

8.658.313

 

Firenze-M. Serra

 

 

 

Firenze-Trespiano

 

 

 

Gargano-M. Calvo

 

 

3° Gruppo

(Murge-S. Paolo

17.536

3.868.682

 

Reggio Cal.-M. Cendri

 

 

 

Palermo-M. Pellegrino

 

 

 

Totale generale

88.222

24.764.582

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 17 aprile 1952, n. 91.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1705.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034.

[5] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[6] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[7] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[8] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[9] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[10] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dagli attuali commi da due a sette dall' art. 2 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034.

[12] Gli originari commi sesto, settimo e ottavo sono stati sostituiti dall’attuale comma dall' art. 2 del D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034.

[13] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 15 dicembre 1972, n. 782.