§ 84.1.23 - D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.
Approvazione ed esecutorietà dell'atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952 stipulato il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:05/05/1969
Numero:1136


Sommario
Art. unico.      È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni RAI - Radiotelevisione [...]
Art. 1.      Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo.
Art. 2.      Gli ultimi due commi dell'art. 17 della convenzione in data 26 gennaio 1952 sono sostituiti come segue:
Art. 3.      In occasione della restituzione di ciascuna tratta, la RAI rimborserà all'amministrazione le spese a suo tempo sostenute per gli equipaggiamenti terminali ed i raccordi che a giudizio [...]
Art. 4.      I canoni di cui all'art. 2 saranno versati dalla RAI a semestri anticipati entro i primi tre mesi del semestre cui il pagamento si riferisce; il relativo versamento sarà effettuato presso la [...]
Art. 5.      Negli allegati 2, 3 e 4 sono riportati i canoni già maturati per l'uso dei suddetti canali nonché le quote dovute dalla RAI ai sensi dell'art. 3 del presente atto, per equipaggiamenti e raccordi.
Art. 6.      La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.


§ 84.1.23 - D.P.R. 5 maggio 1969, n. 1136.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952 stipulato il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana

(G.U. 13 febbraio 1970, n. 39)

 

     Art. unico.

     È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136, alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, alla convenzione 31 dicembre 1962, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395 e alla convenzione 7 febbraio 1963 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983.

 

 

     Repertorio n. 154 Atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952 concernente la cessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari

 

     - Preambolo

     Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Emesto Lensi e la RAI - Radiotelevisione italiana, Società azionaria con sede sociale in Roma, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Gianni Granzotto all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione in data 20 dicembre 1967.

     Premesso

     che la convenzione generale in data 26 gennaio 1952 prevede, all'art. 17 la cessione di circuiti televisivi in cavo coassiale ed in ponte radio indicando altresì i criteri per determinare l'entità del relativo canone d'uso;

     che la citata convenzione in data 26 gennaio 1952 non disciplina le modalità di restituzione degli impianti in parola;

     che la RAI ha manifestato l'intendimento, in relazione agli intervenuti progressi tecnici che rendono più idoneo l'impiego di altri mezzi trasmissivi, di rinunciare all'uso dei circuiti in cavo coassiale;

     che l'amministrazione per l'attuazione dei programmi di ampliamento della rete telefonica nazionale ha dal suo canto la convenienza e la necessità di riacquisire la disponibilità dei circuiti suddetti;

     che in futuro, per motivi analoghi connessi ad esigenze di servizio, potrebbe presentarsi anche per i fasci in ponte radio l'opportunità di procedere alla restituzione all'amministrazione dei fasci stessi, da parte della RAI.

     Si conviene e si stipula quanto segue:

 

          Art. 1.

     Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo.

 

          Art. 2.

     Gli ultimi due commi dell'art. 17 della convenzione in data 26 gennaio 1952 sono sostituiti come segue:

     L'amministrazione, su richiesta della RAI, cederà in uso a quest'ultima, alle condizioni e modalità da stabilire, canali televisivi su cavi coassiali e ponti radio di proprietà dell'amministrazione medesima.

     I canoni per la cessione dei canali in questione sono quelli risultanti nell'allegato 1 alla presente convenzione.

     Essi potranno essere modificati, sentita la società, tenuti presente il costo dei canali e l'andamento del servizio televisivo.

     La restituzione dei canali TV non più necessari per le esigenze della RAI è ammessa con preavviso minimo di sei mesi e alle altre condizioni che saranno stabilite di comune accordo all'atto della cessione dei canali medesimi.

     L'amministrazione accorderà il proprio consenso dopo aver accertato che la società è in grado di sostituire i circuiti restituiti con idonei impianti di sua proprietà.

     Si considera ad ogni effetto avvenuta alla data dell'1 gennaio 1967 la restituzione all'amministrazione dei soli canali in cavo coassiale indicati nell'allegato 2 e ceduti alla RAI alle date a fianco indicate.

 

          Art. 3.

     In occasione della restituzione di ciascuna tratta, la RAI rimborserà all'amministrazione le spese a suo tempo sostenute per gli equipaggiamenti terminali ed i raccordi che a giudizio insindacabile di quest'ultima non possono trovare utilizzazione per le esigenze del servizio telefonico. Dalle spese suddette saranno dedotte le quote già ammortizzate al momento della restituzione nonché, per i soli raccordi, le somme a suo tempo versate dalla RAI per la loro realizzazione.

     Gli equipaggiamenti e i raccordi stessi verranno acquisiti dalla RAI.

 

          Art. 4.

     I canoni di cui all'art. 2 saranno versati dalla RAI a semestri anticipati entro i primi tre mesi del semestre cui il pagamento si riferisce; il relativo versamento sarà effettuato presso la sezione della tesoreria provinciale di Roma sul c/c infruttifero intestato all'A.S.S.T. contabilità speciale.

 

          Art. 5.

     Negli allegati 2, 3 e 4 sono riportati i canoni già maturati per l'uso dei suddetti canali nonché le quote dovute dalla RAI ai sensi dell'art. 3 del presente atto, per equipaggiamenti e raccordi.

     Il debito complessivo della RAI risultante da tali prospetti, dedotto quanto versato a titolo di acconto entro il 31 dicembre 1967, sarà saldato in dieci rate semestrali di uguale importo tra loro scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dal 1968 al 1972, previa applicazione dei relativi interessi di legge.

 

          Art. 6.

     La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)