§ 84.1.25 - D.P.R. 15 dicembre 1972, n. 782.
Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, aggiuntiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:15/12/1972
Numero:782


Sommario
Art. unico.      È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla [...]
Art. 1.      L' art. 32 della convenzione principale è così modificato: “La concessione avrà scadenza il 31 dicembre 1973, o nel diverso termine indicato dalla nuova legge di riforma di cui in premessa."
Art. 2.      Nel periodo di durata della presente convenzione la Società - in aggiunta agli obblighi ad essa spettanti a norma della convenzione principale e delle convenzioni aggiuntive citate in premessa - [...]
Art. 3.      La Società, con le modalità ed alle condizioni tutte che entro il 31 gennaio 1973 saranno stabilite dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentita [...]
Art. 4.      La Società assume l'obbligo di effettuare trasmissioni speciali per l'estero secondo le direttive che saranno indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dette trasmissioni, diffuse [...]
Art. 5.      La Società s'impegna ad apportare al proprio statuto entro i trenta giorni successivi alla stipula della presente convenzione, le modifiche necessarie, perché siano chiamati a far parte del [...]
Art. 6.      Il primo e secondo comma dell'art. 4 della Convenzione principale" sono sostituiti come segue:"La RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della [...]
Art. 7.      La presente convenzione sarà registrata in esenzione da imposta perché fatta nell'interesse dello Stato.


§ 84.1.25 - D.P.R. 15 dicembre 1972, n. 782.

Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione del 26 gennaio 1952

(G.U. 18 dicembre 1972, n. 326)

 

     Art. unico.

     È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni, con la quale viene, fra l'altro, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1973, della concessione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.

 

     Convenzione aggiuntiva della convenzione 26 gennaio 1952, e successive modificazioni, per la disciplina del servizio di radioaudizione, telediffusione e radiofotografia circolari nel periodo 16 dicembre 1972-31 dicembre 1973

 

     Preambolo

     Vista la convenzione 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, in seguito denominata nel presente atto Convenzione principale";

     Vista la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dall'altra, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, per la ricostruzione del centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo.

     Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948 stipulato il 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

     Visto l'atto aggiuntivo del 30 giugno 1955, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'estensione al territorio di Trieste della Convenzione principale" 26 gennaio 1952, approvato con legge 14 aprile 1956, n. 308;

     Vista la convenzione aggiuntiva 10 marzo 1956, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

     Vista la convenzione aggiuntiva 21 maggio 1959, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

     Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948, stipulato il 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

     Vista la convenzione aggiuntiva 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395;

     Vista la convenzione aggiuntiva 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983;

     Visto l'atto aggiuntivo 13 luglio 1965 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1705;

     Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 444 del 13 dicembre 1972;

     Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione PP.TT. nell'adunanza n. 1274 del 14 dicembre 1972;

     Considerato:

     che è in preparazione una riforma della vigente disciplina giuridica dei servizi delle radioaudizioni e della televisione in Italia, da sottoporre all'esame del Parlamento;

     che la Convenzione principale" tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. scade il 15 dicembre 1972, per cui essendo necessario garantire la continuità dei servizi radiotelevisivi in Italia, occorre provvedere alla gestione dei servizi medesimi per il periodo prevedibilmente necessario al definitivo assetto legislativo della materia;

     che in relazione a quanto sopra la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. quale attuale concessionaria del servizio radiotelevisivo, anche nel periodo necessario alla saldatura con la nuova prevista disciplina, dovrà continuare ad utilizzare le proprie strutture, senza trascurare il graduale indispensabile rinnovo degli impianti operando tuttavia in modo tale da assicurare l'equilibrio economico della gestione;

     Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la convenzione in vigore, precisando nel contempo gli obblighi ai quali la Società concessionaria dovrà soddisfare;

     Rilevato che il regime transitorio di proroga della concessione e la situazione economica del Paese non consentono di accogliere la richiesta avanzata dalla RAI per un aumento dei canoni di abbonamento alla radioaudizioni ed alla televisione;

     Ritenuto inoltre che, durante il periodo di proroga, la RAI debba provvedere, in aggiunta agli obblighi stabiliti dalle convenzioni vigenti ed a condizioni da determinare con i Ministeri competenti, all'espletamento di speciali servizi richiesti dal Governo per preminenti finalità pubbliche ed all'esercizio e manutenzione degli impianti realizzati dalla Società stessa oltre gli impegni assunti a norma delle convenzioni medesime;

     Preso atto che le Amministrazioni dello Stato, che hanno usufruito od usufruiscono di servizi radiotelevisivi effettuati per loro conto dalla RAI oltre gli obblighi della convenzione principale, provvederanno a regolare con la Concessionaria i corrispettivi ad essa spettanti;

     tra

     il Ministero delle poste e telecomunicazioni (in seguito denominato l'Amministrazione) rappresentato dal dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma (in seguito denominata la Società), capitale versato lire dieci miliardi, rappresentata dal dott. Umberto Delle Fave, presidente, e dal dott. Luciano Paolicchi, amministratore delegato, congiuntamente o disgiuntamente, si conviene e si stipula quanto appresso:

 

          Art. 1.

     L' art. 32 della convenzione principale è così modificato: “La concessione avrà scadenza il 31 dicembre 1973, o nel diverso termine indicato dalla nuova legge di riforma di cui in premessa."

 

          Art. 2.

     Nel periodo di durata della presente convenzione la Società - in aggiunta agli obblighi ad essa spettanti a norma della convenzione principale e delle convenzioni aggiuntive citate in premessa - s'impegna ad attuare l'indispensabile rinnovo e l'estensione delle reti e degli impianti secondo piani tecnici che nei limiti di spesa sottoindicati saranno predisposti dalla Società ed approvati dai competenti organi ministeriali ai sensi degli artt. 14 e 15 della convenzione principale.

     L'attuazione del suddetto piano comporterà investimenti nel 1973 non inferiori ai dodici miliardi.

     La Società s'impegna altresì ad effettuare - durante il 1973 - trasmissioni radiofoniche e televisive per una durata almeno uguale a quella registrata nei dodici mesi precedenti la data di stipula della presente convenzione.

 

          Art. 3.

     La Società, con le modalità ed alle condizioni tutte che entro il 31 gennaio 1973 saranno stabilite dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentita la Società medesima, s'impegna, durante il periodo di validità della presente convenzione:

     a) a provvedere all'esercizio ed alla manutenzione di n. 25 impianti trasmittenti e di collegamento e n. 702 ripetitori realizzati per la prima rete televisiva; n. 16 impianti trasmittenti e di collegamento e n. 235 ripetitori realizzati per la seconda rete televisiva in aggiunta a quelli stabiliti dalla Convenzione principale e dalle convenzioni aggiuntive citate in premessa;

     b) a provvedere all'esercizio e manutenzione di n. 1639 impianti trasmittenti realizzati per le tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza e ad onde medie, in aggiunta a quelli stabiliti dalla Convenzione principale e da quelle aggiuntive citate in premessa, con una potenza di n. 1394 kW superiore a quella stabilita dalle convenzioni medesime;

     c) a provvedere all'esercizio e manutenzione degli impianti di filodiffusione realizzati oltre gli obblighi previsti dalla Convenzione principale ed in esercizio alla data di stipula della presente convenzione. Su detti impianti saranno trasmessi cinque programmi, di cui tre costituiti dagli stessi programmi diffusi sulle reti radiofoniche nazionali, oltre a trasmissioni stereofoniche sperimentali;

     d) a provvedere alla sistemazione delle reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri, confinanti e ad attuare la ristrutturazione e gestione degli impianti di terzi esistenti in dette zone alla data di stipula della presente convenzione, che venissero affidati alla Società dall'Amministrazione; gli interventi della Società saranno effettuati secondo un piano tecnico da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione;

     e) a predisporre, sulla base delle direttive che saranno impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 256 programmi televisivi per ore 145 e n. 720 programmi radiofonici per ore 244, destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo;

     f) ad effettuare, sino al 31 dicembre 1973, n. 4090 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca e n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano.

 

          Art. 4.

     La Società assume l'obbligo di effettuare trasmissioni speciali per l'estero secondo le direttive che saranno indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dette trasmissioni, diffuse dal centro radiofonico ad onde corte di Prato Smeraldo, a partire dal 7 maggio 1973, saranno effettuate con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dalla convenzione aggiuntiva del 30 marzo 1962.

     La Società s'impegna pure ad effettuare trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste, a partire dal 16 dicembre 1972 con le modalità ed alle condizioni previste dalla convenzione 30 giugno 1955, approvato con decreto-legge 14 aprile 1956, n. 308.

 

          Art. 5.

     La Società s'impegna ad apportare al proprio statuto entro i trenta giorni successivi alla stipula della presente convenzione, le modifiche necessarie, perché siano chiamati a far parte del comitato direttivo della Società i consiglieri che rappresentano i Ministeri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali nel consiglio di amministrazione della Società.

 

          Art. 6.

     Il primo e secondo comma dell'art. 4 della Convenzione principale" sono sostituiti come segue:"La RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della Società italiana pubblicità per azioni (S.I.P.R.A.), il cui capitale entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione dovrà essere trasferito e rimanere interamente di pertinenza della RAI. Le attività pubblicitarie della società S.I.P.R.A., che non riguardano quelle radiofoniche e televisive dovranno essere nel 1973 limitate all'esecuzione dei contratti in corso alla data di stipula della presente convenzione".

 

          Art. 7.

     La presente convenzione sarà registrata in esenzione da imposta perché fatta nell'interesse dello Stato.