§ 98.1.30386 - D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1705.
Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni R.A.I. — [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1965
Numero:1705


Sommario
Art. 1.      Il primo capoverso dell'art. 5 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il 26 gennaio 1952 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perché fatto nell'interesse dello Stato


§ 98.1.30386 - D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1705.

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni R.A.I. — Radiotelevisione italiana, concessionaria dei servizi di radiodiffusione

(G.U. 17 maggio 1966, n. 120)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la convenzione in data 26 gennaio 1952, per la concessione alla Società R.A.I. — Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizioni, televisione, telediffusione, radiofotografia circolari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni;

     Visto lo statuto della R.A.I. — Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

     Vista la delibera dell'assemblea della R.A.I. — Radiotelevisione italiana del 2 luglio 1964, con la quale è stata apportata una modificazione all'art. 15 dello statuto della Società stessa, concernente, fra l'altro, la elevazione da 6 a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione delegati dal Governo;

     Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1965, con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 15 dello statuto predetto;

     Ritenuta la necessità di apportare, in conseguenza dell'avvenuta modifica dello statuto, le opportune modifiche all'art. 5 della convenzione riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione della Società;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo della convenzione 26 gennaio 1952 citata nelle premesse, stipulato tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la R.A.I. — Radiotelevisione italiana in data 13 luglio 1965 con il quale viene modificato il primo capovero dell'art. 5 della convenzione medesima.

 

 

Atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952

 

     - Preambolo

     Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione poste e telecomunicazioni) rappresentato dall'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni, ing. Ernesto Lensi, e la R.A.I. — Radiotelevisione italiana — Società per azioni — rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Gianni Granzotto giusta delibera del Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 2 luglio 1964:

     Si conviene

     e si stipula quanto in appresso:

 

     Art. 1.

     Il primo capoverso dell'art. 5 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il 26 gennaio 1952 e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, è sostituito con il seguente testo:

     Del Consiglio di amministrazione della R.A.I. faranno parte sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perché fatto nell'interesse dello Stato.