§ 76.1.6 - R.D. 27 febbraio 1936, n. 645.
Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:27/02/1936
Numero:645


Sommario
Art. 1.  [1].
Art. 2.      Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle colonie e nei [...]
Art. 3.      Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi [...]
Art. 4.      L'amministrazione delle poste e dei telegrafi è costituita:
Art. 5.      Ai servizi previsti dalla presente legge l'amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.
Art. 6.      Il Governo del Re può, per grave necessità pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli in concessione.
Art. 7.      L'amministrazione non incontra alcuna responsabilità pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.
Art. 8.      Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto [...]
Art. 9.      Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle Convenzioni [...]
Art. 10.      Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme per la Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha [...]
Art. 11.      E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.
Art. 12.      Nessuno può prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.
Art. 13.  [3]
Art. 14.      Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle [...]
Art. 15.      Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del [...]
Art. 16.      Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la [...]
Art. 17.      L'amministrazione esercita i seguenti servizi:
Art. 18.      L'ammontare della indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma della presente legge, è determinata con decreto reale, su proposta del [...]
Art. 19.      L'amministrazione ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
Art. 20.      L'amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di [...]
Art. 21.      E' riservata allo Stato di fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Art. 22.      Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Art. 23.      Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
Art. 24.      Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, [...]
Art. 25.      Se il proprietario nega il consenso, il Prefetto, sentite le parti ed il parere del genio civile, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità, e, quando ne sia [...]
Art. 26.      Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte valori e in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali, ancorchè [...]
Art. 27.      Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio [...]
Art. 28.      Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, se dopo la pronuncia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro [...]
Art. 29.      Nei confronti dell'amministrazione e a tutti gli effetti della presente legge, le corrispondenze, i pacchi postali e i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta [...]
Art. 30.      Gli oggetti e le somme affidate alla posta, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, nè a pignoramento, salvo i provvedimenti dell'autorità [...]
Art. 31.      Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia è vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci [...]
Art. 32.      L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli Organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare per l'osservanza delle norme e modalità relative [...]
Art. 33.      I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi e di vaglia, e i traenti di assegni postali possono ottenere un avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) mediante il pagamento della [...]
Art. 34.      Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.
Art. 35.      Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 della presente legge è punito con l'ammenda eguale a [...]
Art. 36.      Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 5.000.
Art. 37.      La disposizione dell'art. 35 non si applica:
Art. 38.      Il segreto epistolare è inviolabile.
Art. 39.      Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno del regno, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità [...]
Art. 40.      Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del regno, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, [...]
Art. 41.      Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Art. 42.      Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono [...]
Art. 43.      Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Art. 44.      In caso di perdita totale della corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, all'indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. [...]
Art. 45.      Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della [...]
Art. 46.      Spetta al Re ed ai membri della famiglia reale e rispettive case la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Art. 47.      La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti carte manoscritte, stampe e campioni, [...]
Art. 48.      Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli Uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purchè portino un contrassegno che [...]
Art. 49.      Hanno pure corso in esenzione di tassa:
Art. 50.      L'esenzione, prevista dagli art. 47 e 48, è estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Art. 51.      La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel [...]
Art. 52.      Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato e dai podestà in via ordinaria, in raccomandazione e in [...]
Art. 53.      La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podestà o da questi diretta agli Uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso [...]
Art. 54.      La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in [...]
Art. 55.      E' concessa una tariffa ridotta, per la spedizione delle stampe periodiche, almeno semestrali, effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori, in numero non inferiore a 500 [...]
Art. 56.      Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantità.
Art. 57.      Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge:
Art. 58.      Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'amministrazione abbia l'esclusività ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti [...]
Art. 59.      Salvo le eccezioni previste dall'art. 57, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, è punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 58, anche se [...]
Art. 60.      I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di "pacchi postali".
Art. 61.      La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.
Art. 62.      Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di [...]
Art. 63.      Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità sul bollettino di spedizione.
Art. 64.      L'amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per [...]
Art. 65.      I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una [...]
Art. 66.      I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località del regno o delle colonie, o dal regno alle colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa [...]
Art. 67.      Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.
Art. 68.      Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, [...]
Art. 69.      I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Art. 70.      Gli obbligati al trasporto, degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa [...]
Art. 71.      Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'amministrazione gli itinerari e gli [...]
Art. 72.  [6]
Art. 73.      La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di [...]
Art. 74.      E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.
Art. 75.      Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati.
Art. 76.      Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni [...]
Art. 77.      Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purchè la faccia seguire da atto giudiziale [...]
Art. 78.      E' ammesso l'invio di corrispondenza e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
Art. 79.      Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, [...]
Art. 80.      All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e [...]
Art. 81.      Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato [...]
Art. 82.      I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.
Art. 83.      Le indennità previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto dal mittente.
Art. 84.      Oltre alle indennità previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76, l'amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.
Art. 85.      Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo l'amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta.
Art. 86.      La responsabilità dell'amministrazione cessa con la consegna al destinatario, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di [...]
Art. 87.      L'amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
Art. 88.      Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, [...]
Art. 89.      E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, di accordare una riduzione sulle tariffe normali, per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle [...]
Art. 90.      Gli Uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia ordinari a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della [...]
Art. 91.      I mittenti possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari comunicazioni pel destinatario.
Art. 92.      Verso corresponsione di speciali sopratasse i mittenti possono ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.
Art. 93.      E' consentita la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
Art. 94.      Pel versamento di tasse erariali e per concessioni governative gli uffici emettono speciali vaglia a tassa esclusivamente a favore dei Procuratori del registro (vaglia per tasse e concessioni).
Art. 95.      Per la trasmissione di Fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonchè del pagamento delle somme dovute a terzi dell'amministrazione e [...]
Art. 96.      In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario.
Art. 97. 
Art. 98.  [8]
Art. 99.      Cessa la responsabilità della amministrazione quando il pagamento dei vaglia sia fatto con le norme prescritte dal regolamento.
Art. 100.      L'amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati, con le norme stabilite dal regolamento.
Art. 101.      A domanda dei committenti l'amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il [...]
Art. 102.      E' vietato di accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza epistolare.
Art. 103.      Salvo contraria volontà del committente sono ammessi pagamenti in conto.
Art. 104.      E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se [...]
Art. 105.      L'amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, nè della mancata consegna degli effetti alle persone designate o agli ufficiali pubblici [...]
Art. 106.      I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dalla presente [...]
Art. 107.      Presso l'amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle comunicazioni, può essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite [...]
Art. 108.      Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento.
Art. 109.      A cura dell'amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di [...]
Art. 110.      L'attivo del conto corrente è formato:
Art. 111.      Il correntista può disporre del proprio credito mediante:
Art. 112.  [9]
Art. 113.      Sui Fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Art. 114.      Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'amministrazione è esente da tassa.
Art. 115.      L'amministrazione si libera da ogni responsabilità per le somme versate in conto corrente, quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 116.      Al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al correntista lo stato di conto con l'indicazione del credito esistente a quella data sul suo conto corrente.
Art. 117.      Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non è ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti [...]
Art. 118.      Gli assegni, per essere pagabili, debbono essere muniti del visto dell'ufficio ove è inscritto il conto.
Art. 119.      Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al visto dell'ufficio detentore del conto corrente, sul quale sono tratti, rivestono il carattere di assegni fiduciari.
Art. 120.  [12]
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124.      L'amministrazione può rivalersi sulle somme inscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.
Art. 125.      Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non è disponibile in esso tutto il corrispondente importo, è punito a termini delle leggi vigenti.
Art. 126.      L'importo degli assegni postali localizzati ed all'ordine può essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, irreperibilità o rifiuto del beneficiario e, nei [...]
Art. 127.      L'amministrazione può insindacabilmente, ed in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale.
Art. 128.      I Fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.
Art. 129.      Gli Uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto corrente a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando [...]
Art. 130.      I libretti postali di risparmio sono nominativi o al portatore.
Art. 131.      I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da tassa di bollo.
Art. 132.      I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono [...]
Art. 133.      Per ogni deposito eseguito nelle Casse di risparmio postali l'ufficio deve rilasciare una ricevuta al depositante, che è tenuto a custodirla fino alla revisione del libretto, prevista dall'art. [...]
Art. 134.      A richiesta dei titolari dei libretti, gli Uffici postali, col solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme inscritte sul libretto, all'acquisto dei titoli del debito [...]
Art. 135.      I titolari dei libretti, i quali risiedono fuori dei capoluoghi di provincia, possono valersi degli Uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, [...]
Art. 136.      Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per [...]
Art. 137.      L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.
Art. 138.      I libretti di risparmio debbono essere spediti annualmente all'amministrazione centrale per la revisione e l'inscrizione degli interessi maturati.
Art. 139.      E' vietato affidare i libretti di risparmio agli uffici postali.
Art. 140.      I libretti di risparmio ed i crediti in essi inscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di [...]
Art. 141.      Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
Art. 142.      I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, Procuratori o delegati.
Art. 143.      Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.
Art. 144.      I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
Art. 145.      I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Art. 146.      I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'amministrazione centrale e, per [...]
Art. 147.      Le province, i comuni e gli Istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle Casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni [...]
Art. 148.      Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.
Art. 149.      Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle inscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Art. 150.      Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data della operazione contestata, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma [...]
Art. 151.      Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:
Art. 152.      In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la [...]
Art. 153.      Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si [...]
Art. 154.      Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Art. 155.      Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.
Art. 156.      Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Art. 157.      Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.
Art. 158.      Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'amministrazione postale dopo trent'anni dalla data di emissione.
Art. 159.      I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica [...]
Art. 160.      Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facoltà di investire in buoni postali [...]
Art. 161.      I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Art. 162.      Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo, quando avvenga prima che sia trascorso un [...]
Art. 163.      Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
Art. 164.      Alla organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il Comitato centrale dei buoni.
Art. 165.      In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.
Art. 166.  [17]
Art. 167.      La concessione pei servizi di telecomunicazione è data con decreto reale o ministeriale a norma dei successivi articoli.
Art. 168.      Si provvede con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per [...]
Art. 169.      Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:
Art. 170.      Il concessionario non può, senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione.
Art. 171.      Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.
Art. 172.      Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
Art. 173.      La concessione ha fine:
Art. 174.      La revoca può essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e può importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.
Art. 175.      Qualora l'atto di concessione non disponga diversamente, lo Stato può, in qualunque tempo, procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno.
Art. 176.      Il riscatto importa trasferimento in proprietà dello Stato degli immobili e dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonchè sostituzione di esso nei [...]
Art. 177.      Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarità nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, può imporre al concessionario [...]
Art. 178. 
Art. 179.      Le disposizioni relative alle concessioni ad uso pubblico si applicano anche per le concessioni ad uso privato, salvo che per queste non sia diversamente stabilito nella presente legge.
Art. 180.      L'impianto delle telecomunicazioni, a qualunque uso destinate, se esercitate direttamente dallo Stato, e di quelle soltanto destinate ad uso pubblico, se esercitate dai concessionari, ha [...]
Art. 181.      Nell'impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove [...]
Art. 182.      La domanda, corredata dal progetto degli impianti e dal piano descrittivo dei luoghi, è diretta al Prefetto.
Art. 183.      La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
Art. 184.      Qualora l'indennità per servitù venisse richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla sarà dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla [...]
Art. 185.      Contro il decreto del Prefetto è ammesso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, ricorso gerarchico al Ministro per le comunicazioni.
Art. 186.      I comuni, le province e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione telegrafica o telefonica, nè richiedere vantaggi o [...]
Art. 187.      E' vietato a chiunque di esplicare qualsiasi attività che possa arrecare danno alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
Art. 188.      Nessuna conduttura di energia elettrica, a qualunque uso destinata, può essere modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia preventivamente intervenuto il consenso del Ministero [...]
Art. 189.      Salvo le particolari disposizioni degli articoli 262, 263 e 264, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un [...]
Art. 190.      Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato, di Enti pubblici o di privati concessionari, non potrà essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero [...]
Art. 191.      Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti, all'impianto ed all'esercizio degli uffici telegrafici e dei segnali [...]
Art. 192.      All'impianto di uffici telegrafici, destinati al pubblico servizio, provvede il Ministero delle comunicazioni.
Art. 193.      Le tariffe dei telegrammi e marconigrammi speciali, nonchè le tariffe dei servizi speciali relative ai telegrammi e marconigrammi ordinari sono stabilite e modificate dal Ministro per le [...]
Art. 194.      Godono della franchigia di tutte le tasse interne:
Art. 195.      Il Governo del Re può, nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da [...]
Art. 196.      I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennità. Saranno però ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui è durata [...]
Art. 197.      Per ciascuna concessione telefonica il decreto che l'accorda ne determina la zona ed i limiti e precisa gli obblighi del concessionario, specialmente in rapporto allo sviluppo e perfezionamento [...]
Art. 198.      Le Convenzioni riguardanti concessioni per una determinata zona, ed aventi per oggetto anche l'esercizio d'impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà alle società concessionarie, sono [...]
Art. 199.      Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 171, non potrà essere stabilito in misura inferiore al 4 per cento degli introiti lordi delle loro rispettive [...]
Art. 200.      La durata delle concessioni è stabilita negli atti relativi e può anche essere indeterminata.
Art. 201.      Qualora lo Stato proceda alla revoca della concessione, è in sua facoltà di acquistare in tutto o in parte il materiale degli impianti telefonici, salvi sempre gli obblighi che derivino da leggi [...]
Art. 202.      Nel caso di impianti eseguiti dal concessionario, alle condizioni tutte stabilite dall'art. 240, si terrà conto, al momento del riscatto, della revoca o della scadenza, dei concorsi versati [...]
Art. 203.      Quando si tratti di concessioni a tempo determinato, alla scadenza di esse, salvo non sia diversamente stabilito nel decreto di concessione, lo Stato subentra nella proprietà degli impianti [...]
Art. 204.      Nei casi previsti dall'art. 6 nessuna indennità speciale spetta al concessionario per la sospensione, limitazione od assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche da parte [...]
Art. 205.      Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi telefonici esercitati dall'industria privata, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti [...]
Art. 206.      Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovrà essere inscritto allo [...]
Art. 207.      La concessione di linee telefoniche private è limitata alla corrispondenza tra Fondi del medesimo concessionario o tra Fondi di altro concessionario, ed è data ad uso esclusivo di determinate [...]
Art. 208.      Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.
Art. 209.      Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi è tenuto a pagare il canone relativo.
Art. 210.      I concessionari e l'azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alla rete urbana o a quella [...]
Art. 211.      L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli artt. 207, 208 e 209 sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti [...]
Art. 212.      Le amministrazioni statali che intendono impiantare linee telefoniche per uso esclusivo dei loro servizi, debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle comunicazioni, al quale [...]
Art. 213.      La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km dal centro.
Art. 214.      Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane, nell'ambito della zona concessa, quando [...]
Art. 215.      I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane, esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Art. 216.      L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o dà modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo [...]
Art. 217.      Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle [...]
Art. 218.      Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi della industria privata per la fornitura e messa in opera degli [...]
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223.      Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane, se prima non abbia pagato la tassa relativa.
Art. 224.      Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una [...]
Art. 225.      L'esercente la rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.
Art. 226.      Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli Uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di trenta giorni [...]
Art. 227.      E' data facoltà al Ministero delle comunicazioni di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribassi sulle tariffe [...]
Art. 228.      Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino [...]
Art. 229.      Gli Uffici telefonici interurbani, che osservano orario permanente, devono, durante le ore di chiusura dell'Ufficio telegrafico locale con orario limitato, accettare i telegrammi urgenti da [...]
Art. 230.      Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai [...]
Art. 232.      Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti agli impianti interni, e le eventuali [...]
Art. 233.      Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano [...]
Art. 234.      E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per le finanze, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe [...]
Art. 235.      Il riparto delle tariffe percepite dall'azienda di Stato per i servizi telefonici o dai concessionari di zona, per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente i circuiti della [...]
Art. 236. 
Art. 237.      Per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti da parte degli Uffici telefonici durante le ore di chiusura degli Uffici telegrafici locali, la tassa del telegramma spetta in ogni caso [...]
Art. 238.      La tariffa da corrispondere per le commissioni per telefono è stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Art. 239.      Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri Enti interessati possono essere dal concessionario, fuori dei casi previsti all'articolo 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col [...]
Art. 240.      Quando, nelle zone accordate in concessione, l'esecuzione d'impianti telefonici, non compresi fra gli obblighi della concessione stessa, interessi una parte del territorio di una determinata [...]
Art. 241.      La Cassa depositi e prestiti e le società ordinarie e cooperative di credito possono concedere alle province i mutui previsti dall'articolo precedente, da estinguersi in un periodo di tempo non [...]
Art. 242.      L'azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde gli interessi dei mutui direttamente all'istituto mutuante in tante quote annue uguali per quanti sono gli anni di ammortamento. L'onere [...]
Art. 243.      Le somme mutuate sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Istituto mutuante, con le modalità stabilite nel regolamento, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, [...]
Art. 244.      Le province e i comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le [...]
Art. 245.      L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti con concorso, a fondo perduto, totale o parziale delle province e dei comuni, sono interamente a [...]
Art. 246.      All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi [...]
Art. 247.      Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del regio esercito, dalla regia marina e della regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive amministrazioni, sentito il [...]
Art. 248.      Per eccezionali esigenze è data facoltà al Ministero delle comunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate, di disporre che le stazioni radioelettriche militari siano utilizzate [...]
Art. 249.      L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non può essere eseguito se non ne sarà stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni.
Art. 250.      E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici, al quale è devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima di tutte le stazioni [...]
Art. 251. 
Art. 252.      Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le colonie ed i possedimenti, sono accordate rispettivamente [...]
Art. 253. 
Art. 254.      Nel regolamento saranno stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze, nonchè per l'abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche.
Art. 255.      E' vietato eseguire impianti radioelettrici per conto di chiunque non sia munito della concessione e dall'apposita licenza.
Art. 256.      Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze stabilire e modificare le tariffe per i servizi radioelettrici gestiti in concessione.
Art. 257.      I servizi radioelettrici sulle navi mercantili e sugli aeromobili civili sono regolati dalle disposizioni speciali che li riguardano.
Art. 258.      Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.
Art. 259.      Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica, di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo degli aeromobili [...]
Art. 260.      Le concessioni per i servizi di radiodiffusione sono accordate in conformità dell'art. 168 della presente legge.
Art. 261.      La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa e propaganda.
Art. 262. 
Art. 263. 
Art. 264. 
Art. 265.      Ogni apparecchio radioricevente e singole determinate parti di esso sono gravati da una tassa da pagarsi una volta tanto, a carico del costruttore o dell'importatore, da stabilirsi con [...]
Art. 266.      Tutti i comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a mille abitanti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per le radioaudizioni nella misura da stabilirsi [...]
Art. 267.      Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni circolari deve pagare l'abbonamento annuale alle radioaudizioni.
Art. 268.      Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento. A tal fine ha facoltà di collocare in essi gli apparecchi [...]
Art. 269.      Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.
Art. 270. 
Art. 271.      Chiunque usi indebitamente del segnale di soccorso riservato alle navi o alle aeronavi in pericolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000, salvo che il fatto [...]
Art. 272.      Chiunque diffonda per mezzo di apparecchi radioelettrici notizie non autorizzate, che possono comunque turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, è punito con l'arresto fino a sei [...]
Art. 273.      L'amministrazione esercita i suoi servizi, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, mediante ricevitorie, agenzie, collettorie e portalettere rurali.
Art. 274.      Le ricevitorie sono postali, telegrafiche o postali-telegrafiche, e si distinguono in classi secondo la retribuzione.
Art. 275.      Alle ricevitorie sono normalmente preposti i ricevitori, eccezionalmente e in via transitoria i gerenti.
Art. 276.      Le agenzie disimpegnano, a titolo gratuito o mediante provvigione, determinati servizi postali e telegrafici, in base ad appositi capitolati d'oneri, che ne stabiliscono le condizioni e le [...]
Art. 277.      Le collettorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio o della ricevitoria cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo altresì a quello di recapito ed eventualmente [...]
Art. 278.      Tanto alle ricevitorie quanto alle agenzie, alle collettorie ed ai portalettere rurali possono esser affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico, che a giudizio del [...]
Art. 279.      Con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, viene provveduto, quando se ne riconosca la convenienza, alla istituzione, [...]
Art. 280.      Per conseguire la nomina di ricevitore o di gerente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
Art. 281.      Le ricevitorie sono conferite mediante concorso per titoli, con le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento, salvi i casi di successione e di assegnazione senza concorso, previsti [...]
Art. 282.      I concorrenti riconosciuti idonei sono classificati, per ciascun gruppo, in unica graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale delle ricevitorie, secondo la loro capacità ed [...]
Art. 283.      L'assegnazione delle ricevitorie ai concorrenti prescelti ha luogo seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi, che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.
Art. 284.      Le ricevitorie sono conferite, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto, [...]
Art. 285.      Le ricevitorie possono altresì essere conferite senza concorso, salvi i diritti di successione, con l'osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 280, nei casi appresso indicati e cioè:
Art. 286.      Il ricevitore è destinato ad altra ricevitoria di importanza pressochè uguale, quando, per aggiunta, riunione o separazione di servizi, o per elevazione a principale della ricevitoria di cui [...]
Art. 287.      A richiesta degli interessati può consentirsi il cambio d'ufficio, sia fra titolari di ricevitorie principali sia fra titolari di altre ricevitorie, che abbiano retribuzioni pressochè uguali.
Art. 288.      Le domande degli aventi titolo alle ricevitorie per successione ed in base alla lettera a dell'art. 285 debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza [...]
Art. 289.      Gli impiegati di ruolo in servizio, che ottengano la titolarità di una ricevitoria principale per concorso o ai sensi del precedente art. 285, lettera b, sono collocati a riposo con diritto a [...]
Art. 290.      I ricevitori e i gerenti non sono impiegati dello Stato; peraltro essi rivestono la qualifica di contabili dello Stato.
Art. 291.      I ricevitori e i gerenti prestano il giuramento di rito stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore compartimentale o provinciale competente.
Art. 292.      Le funzioni di ricevitore o di gerente sono incompatibili:
Art. 293.      I ricevitori ed i gerenti sono tenuti a prestare cauzione, mediante versamento alla Cassa mutua cauzioni, gestita dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, nella misura [...]
Art. 294.      I ricevitori ed i gerenti rispondono in via disciplinare ed amministrativa, anche dell'opera dei supplenti e dell'altro personale che presti servizio nella ricevitoria, salvo rivalsa verso i [...]
Art. 295.      I ricevitori ed i gerenti debbono risiedere nella località in cui ha sede la ricevitoria. Tuttavia il Ministero può, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai [...]
Art. 296.      Tutte le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei ricevitori o dei gerenti, comprese quelle per il personale e per l'affitto e arredamento del locale, salvi i concorsi ordinari e [...]
Art. 297.      La retribuzione delle ricevitorie è costituita dai seguenti elementi:
Art. 298.      Per eccezionali esigenze la retribuzione normale può essere integrata mediante l'assegnazione di concorsi straordinari, nei modi e limiti stabiliti dal regolamento, sia all'atto della [...]
Art. 299.      La retribuzione di ricevitorie principali e delle altre ricevitorie, conferite in base agli art. 3 e 4 del regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, ed in base all'art. 1 del regio decreto-legge 21 [...]
Art. 300.      Per temporanei e straordinari aggravi di oneri od esigenze dei servizi, l'amministrazione ha facoltà altresì di concedere ai ricevitori e gerenti compensi non continuativi e non computabili [...]
Art. 301.      Finchè dura il rapporto di servizio, la retribuzione ed ogni altra competenza, dovute all'amministrazione ai ricevitori, ai gerenti od ai concessionari delle agenzie, non sono cedibili, nè sono [...]
Art. 302.      Spetta ai ricevitori in servizio la concessione di otto viaggi all'anno, di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta agli impiegati civili statali. Uguale [...]
Art. 303.      I gerenti sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia, secondo le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e sono iscritti altresì alle altre assicurazioni obbligatorie [...]
Art. 304.      I ricevitori sono punibili con:
Art. 305.      L'ammenda e la diffida sono inflitte dal direttore compartimentale o provinciale.
Art. 306.      La risoluzione del rapporto di servizio ha luogo altresì nei confronti del ricevitore che, o per manifestazioni ostili alle vigenti istituzioni o per atti intesi a paralizzare o intralciare i [...]
Art. 307.      La metà dell'importo dell'ammenda e della penale è devoluta a beneficio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (gestione orfani del personale delle ricevitorie).
Art. 308.      La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto, senza formalità di procedura, per perdita della cittadinanza italiana ovvero in seguito a condanna passata in giudicato per [...]
Art. 309.      Le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'art. 304, si applicano anche ai gerenti; quelle di cui ai numeri 3° e 6° dell'articolo stesso, nonchè quelle degli art. 306 e 308, oltre che ai [...]
Art. 310.      Il ricevitore può essere temporaneamente allontanato dal posto per gravi motivi.
Art. 311.      Quando il ricevitore, per ragioni di avanzata età o di salute, sia divenuto incapace al servizio, previ i necessari accertamenti sanitari fiscali, è dispensato per sopravvenuta inabilità fisica [...]
Art. 312.      Al ricevitore che, per cause non dipendenti da sua colpa, sia riconosciuto incompatibile nella gestione della ricevitoria di cui è titolare, viene assegnata altra ricevitoria di pressochè uguale [...]
Art. 313.      I ricevitori ed i gerenti vengono, sotto la propria responsabilità, coadiuvati nella gestione da persone da essi assunte mediante contratto di lavoro, denominate "supplenti".
Art. 314.      I supplenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 315.      Sono applicabili ai supplenti le disposizioni sul giuramento, sull'obbligo della residenza e sulle assicurazioni, stabilite per i gerenti. L'obbligo però dell'assicurazione si estende, per essi, [...]
Art. 316.      Le funzioni di supplente sono incompatibili:
Art. 317.      Nei rapporti tra i ricevitori o gerenti ed i loro supplenti si applicano, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge o dal relativo regolamento, le norme sul contratto [...]
Art. 318.      Il concessionario delle agenzie o, se trattisi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.
Art. 319.      Il concessionario delle agenzie è tenuto a prestare cauzione, mediante versamento alla Cassa mutua cauzioni gestita dall'Istituto di assicurazione e previdenza dei postelegrafonici, nella misura [...]
Art. 320.      La retribuzione delle agenzie (anche, ai soli fini della cauzione, per quelle concesse a titolo gratuito), viene stabilita con la medesima procedura e con gli stessi criteri che si adottano per [...]
Art. 321.      Per conseguire la nomina ad agente rurale (collettore o portalettere rurale) l'aspirante deve possedere i requisiti prescritti dallo art. 280.
Art. 322.      I collettori e i portalettere sono tenuti a prestare il giuramento di rito prescritto per i dipendenti dello Stato e debbono risiedere, salva diversa autorizzazione del Ministero, nel territorio [...]
Art. 323.      I collettori e i portalettere rurali hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare persona che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituisca nel periodo di [...]
Art. 324.      I posti di collettore o di portalettere rurale sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli con le modalità stabilite dal regolamento, salvo i casi di successione e di assegnazione senza [...]
Art. 325.      I posti indicati al precedente articolo sono conferiti, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro [...]
Art. 326.      I posti di collettore e di portalettere rurale sono altresì conferiti senza concorso, salvo i diritti di successione e con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 321, nei casi appresso [...]
Art. 327.      Su domanda degli interessati può consentirsi il cambio di posto tra due collettori o tra due portalettere rurali effettivi, la cui retribuzione sia pressochè uguale.
Art. 328.      Le domande degli aventi titolo ai posti suddetti per successione ed in base alla lettera a dell'art. 326, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla [...]
Art. 329.      Le funzioni di agente rurale sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo, con l'ufficio di insegnante elementare e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio [...]
Art. 330.      Gli agenti rurali in servizio effettivo da almeno un anno possono, compatibilmente con le esigenze del servizio, godere di un periodo di riposo da stabilirsi dal regolamento. Durante tale [...]
Art. 331.      La retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali è stabilita, ed eventualmente modificata, nei limiti della disponibilità del bilancio, in base all'importanza del servizio, al tempo [...]
Art. 332.      Per quanto riguarda il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei collettori e portalettere rurali valgono le disposizioni dell'art. 301 della presente legge.
Art. 333.      I collettori ed i portalettere rurali sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e sono inscritti altresì alle altre assicurazioni [...]
Art. 334.      Tutte le disposizioni contenute nella Sezione III, Capo II, del precedente Titolo II, e quelle degli articoli 311 e 312 riguardano anche i collettori e i portalettere rurali, in quanto siano [...]
Art. 335.      Presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è costituita la Commissione centrale delle ricevitorie, ed in ogni sede di Direzione compartimentale o provinciale, che funzioni con [...]
Art. 336.      La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:
Art. 337.      Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:
Art. 338.      Le indennità da corrispondersi ai componenti delle anzidette Commissioni sono determinate dal regolamento.
Art. 339.      Le concessioni telefoniche preesistenti alla data del 24 marzo 1925 e tuttora in vigore, continueranno ad essere regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai decreti in base ai [...]
Art. 340.      Restano ferme in ogni loro parte, con le modificazioni comunque apportatevi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, le convenzioni che regolano le concessioni telegrafiche e [...]
Art. 341.      Per l'importazione nel Regno e nelle colonie di materiale radioelettrico resta in vigore la legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni.
Art. 342.      Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti articoli 297, 298, 320 e 331 si applicano le riduzioni previste dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Art. 343.      Nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 292, 316 e 329, ai ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, che si trovino in tali condizioni, è assegnato il perentorio termine di un [...]
Art. 344.      Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il 1° luglio 1936, nel quale termine saranno pubblicati i relativi regolamenti. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o [...]


§ 76.1.6 - R.D. 27 febbraio 1936, n. 645.

Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 29 aprile 1936, n. 99)

 

     E' approvato l'unito codice postale e delle telecomunicazioni composto di 344 articoli, visto, d'ordine nostro, dal Ministro segretario di Stato per le comunicazioni.

 

Codice postale e delle comunicazioni

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. [1].

     Appartengono esclusivamente allo Stato, nel regno, nelle colonie, e nei possedimenti, nei limiti previsti dalla legge:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

     i servizi di trasporto di pacchi e colli;

     i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).

 

          Art. 2.

     Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle colonie e nei possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 3.

     Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio è obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.

 

          Art. 4.

     L'amministrazione delle poste e dei telegrafi è costituita:

     da una Direzione generale;

     da Direzioni compartimentali o provinciali;

     da circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.

     I servizi sono esercitati da:

uffici principali;

     ricevitorie;

     agenzie;

     collettorie.

 

          Art. 5.

     Ai servizi previsti dalla presente legge l'amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.

 

          Art. 6.

     Il Governo del Re può, per grave necessità pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli in concessione.

Può altresì sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico.

Il provvedimento è emanato con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

 

          Art. 7.

     L'amministrazione non incontra alcuna responsabilità pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.

     La stessa norma è applicabile ai concessionari dei servizi stessi.

 

          Art. 8.

     Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

     Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati dall'amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.

 

          Art. 9.

     Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle Convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni estere interessate.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme per la Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari Convenzioni con amministrazioni estere, per regolare, nello interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 11.

     E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.

 

          Art. 12.

     Nessuno può prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.

     La pubblica autorità, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ha facoltà di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza [2].

 

          Art. 13. [3]

     Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.

     Non sono ammesse altresì le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.

     Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.

     Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

     Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

     Avverso il decreto del Pretore il mittente può proporre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.

     Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.

     In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto.

 

          Art. 14.

     Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.

 

          Art. 15.

     Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.

 

          Art. 16.

     Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'autorità giudiziaria.

     Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

     La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'amministrazione postale.

 

Libro I

 

DEI SERVIZI POSTALI

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

          Art. 17.

     L'amministrazione esercita i seguenti servizi:

     a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze;

     b) trasporto e distribuzione dei pacchi;

     c) emissione e pagamento di vaglia;

     d) riscossione di crediti;

     e) conti correnti;

     f) Cassa di risparmio;

     g) buoni postali fruttiferi.

     L'amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.

 

          Art. 18.

     L'ammontare della indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma della presente legge, è determinata con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri.

 

          Art. 19.

     L'amministrazione ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

     1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;

     2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed Enti in genere e loro agenzie o succursali, delle loro corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

     3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

     4) esercizio dei casellari aperti o chiusi per la distribuzione delle corrispondenze;

     5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

     6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 20.

     L'amministrazione, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

     Il Ministro determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

     La concessione inoltre è sospesa quando al concessionario sia stata sospesa l'autorizzazione di polizia, ed è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata revocata la predetta autorizzazione, sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna, che importi la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

 

          Art. 21.

     E' riservata allo Stato di fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

     Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali e delle impronte affrancatrici sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

          Art. 22.

     Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

     Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

 

          Art. 23.

     Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.

     Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

 

          Art. 24.

     Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

     L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del Fondo o diminuito il reddito.

     Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.

 

          Art. 25.

     Se il proprietario nega il consenso, il Prefetto, sentite le parti ed il parere del genio civile, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità, e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

     Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.

     Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo Fondo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

 

          Art. 26.

     Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte valori e in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali, ancorchè appartengano agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'amministrazione.

 

          Art. 27.

     Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

     L'azione giudiziaria contro l'amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non può essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'amministrazione non abbia provveduto.

     L'azione stessa si prescrive in tre anni.

     Per il servizio dei conti correnti postali si osservano le disposizioni dell'art. 122.

 

          Art. 28.

     Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, se dopo la pronuncia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale.

     Tutte le controversie civili derivanti dai servizi postali sono di competenza del tribunale.

 

          Art. 29.

     Nei confronti dell'amministrazione e a tutti gli effetti della presente legge, le corrispondenze, i pacchi postali e i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 

          Art. 30.

     Gli oggetti e le somme affidate alla posta, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, nè a pignoramento, salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria ai fini della giustizia penale.

     Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dalla presente legge o dal regolamento, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

     Per i falliti si applicano le disposizioni del codice di commercio.

 

          Art. 31.

     Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia è vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci descritti nei documenti di servizio.

 

          Art. 32.

     L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli Organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare per l'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali.

 

          Art. 33.

     I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi e di vaglia, e i traenti di assegni postali possono ottenere un avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) mediante il pagamento della relativa tassa.

 

          Art. 34.

     Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

     Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

 

Titolo II

 

CORRISPONDENZE E PACCHI

 

Capo I

 

CORRISPONDENZE

          Art. 35.

     Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 della presente legge è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 20.

     Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto o il recapito.

     Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.

     Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale.

 

          Art. 36.

     Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 5.000.

 

          Art. 37.

     La disposizione dell'art. 35 non si applica:

     a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;

     b) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale;

     c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;

     d) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento;

     e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tranviarie in servizio pubblico, o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 38.

     Il segreto epistolare è inviolabile.

     I funzionari e gli agenti della amministrazione ne sono responsabili e vigilano perchè esso sia rigorosamente osservato.

 

          Art. 39.

     Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno del regno, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento.

 

          Art. 40.

     Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del regno, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

     Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno della impostazione.

 

          Art. 41.

     Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.

     Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.

     Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

 

          Art. 42.

     Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

     L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da lire 20 a lire 200.

 

          Art. 43.

     Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

     Salvo la disposizione dell'art. 52, la francatura e il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

 

          Art. 44.

     In caso di perdita totale della corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, all'indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 18.

     Non compete indennità per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.

 

          Art. 45.

     Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 87, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.

     Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 87, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.

     Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

     Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.

 

          Art. 46.

     Spetta al Re ed ai membri della famiglia reale e rispettive case la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

 

          Art. 47.

     La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti carte manoscritte, stampe e campioni, spedita ai membri delle rispettive Camere od Enti pubblici, ha corso in esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.

 

          Art. 48.

     Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli Uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purchè portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.

 

          Art. 49.

     Hanno pure corso in esenzione di tassa:

     a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podestà dagli uffici indicati nell'articolo precedente;

     b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al 1° comma spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;

     c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denuncie, dichiarazioni di valore e simili;

     d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le Intendenze di finanza, gli Uffici del genio civile e gli Uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;

     e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca d'Italia;

     f) le denunce dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire 100 dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;

     g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;

     h) le corrispondenze ufficiali che la regia accademia d'Italia indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;

     i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'amministrazione agli utenti.

 

          Art. 50.

     L'esenzione, prevista dagli art. 47 e 48, è estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.

 

          Art. 51.

     La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.

 

          Art. 52.

     Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato e dai podestà in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione delle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.

     Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli Istituti assicuratori.

 

          Art. 53.

     La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podestà o da questi diretta agli Uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.

     L'affrancatura di tali corrispondenze è obbligatoria.

     Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed è restituita ai mittenti.

     La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.

 

          Art. 54.

     La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.

     Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

 

          Art. 55.

     E' concessa una tariffa ridotta, per la spedizione delle stampe periodiche, almeno semestrali, effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori, in numero non inferiore a 500 esemplari. La tariffa ridotta può essere altresì concessa alle stampe propagandistiche, anche se non periodiche, purchè ogni spedizione non sia inferiore a 10.000 esemplari.

     Pel pagamento delle tasse è aperto apposito conto in abbonamento.

     Può essere accordata una riduzione sulle tariffe normali per i campioni, contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura.

 

          Art. 56.

     Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell'art. 55, debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantità.

     Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di dieci.

     Gli editori ed amministratori, che dichiarino quantità inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 73.

 

Capo II

 

PACCHI

          Art. 57.

     Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge:

     1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;

     2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;

     3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:

     a) alle ferrovie dello Stato;

     b) alle società o imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;

     c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purchè non siano vettori di professione, nè siano addetti a imprese di trasporto.

 

          Art. 58.

     Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'amministrazione abbia l'esclusività ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.

     L'amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

 

          Art. 59.

     Salvo le eccezioni previste dall'art. 57, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, è punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 58, anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'amministrazione.

 

          Art. 60.

     I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di "pacchi postali".

     Essi possono essere con o senza valore dichiarato; nel primo caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari".

     In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno".

     I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree e assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di "pacchi aerei".

     Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.

 

          Art. 61.

     La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.

     Ciascun pacco postale deve essere accompagnato da un bollettino di spedizione.

 

          Art. 62.

     Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a quindici giorni.

 

          Art. 63.

     Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità sul bollettino di spedizione.

     Indipendentemente dai divieti stabiliti dall'art. 72, i pacchi postali non possono contenere corrispondenze epistolari.

     E' consentito di includervi una fattura o un semplice elenco degli oggetti contenuti nei pacchi stessi.

     I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire 20.

 

          Art. 64.

     L'amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.

 

          Art. 65.

     I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.

 

          Art. 66.

     I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località del regno o delle colonie, o dal regno alle colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione.

     Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

     A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.

     I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.

 

          Art. 67.

     Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.

     Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, nè restituire al mittente.

     Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto all'amministrazione.

     I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'amministrazione ritenga di disporre altrimenti.

     In ogni caso compete all'amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

 

          Art. 68.

     Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal regio decreto previsto dall'art. 18 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

     Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria parziale, totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.

     Per i recipienti vuoti di ritorno viene corrisposta, nel solo caso di smarrimento, una indennità pari al valore dei recipienti stessi entro i limiti della indennità massima fissata per essi dal regio decreto previsto dall'art. 18.

     Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita o avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre alla indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione e accessorie, escluse quelle di assicurazione.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E PACCHI

          Art. 69.

     I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

     Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

     L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti [4].

     L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti [5]

 

          Art. 70.

     Gli obbligati al trasporto, degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'amministrazione assume verso i suoi utenti.

     Non cessa la responsabilità verso l'amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice di commercio.

 

          Art. 71.

     Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 3.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

          Art. 72. [6]

     E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

     Il mittente è punito con l'ammenda da lire 25 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

          Art. 73.

     La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse, sono puniti con l'ammenda da lire 25 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

          Art. 74.

     E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.

     La corrispondenze e i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti di ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, o al doppio della tassa minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.

     I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.

     Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

 

          Art. 75.

     Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati.

     La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto; ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.

     E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

     E' ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte e oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.

     Per ciascuna di tali forme di assicurazione, salvo il disposto dell'art. 52, il mittente è tenuto a pagare anticipatamente le relative tasse.

 

          Art. 76.

     Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.

     L'amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

     In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per oggetto della stessa specie, non gravato di assegno.

 

          Art. 77.

     Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purchè la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 78.

     E' ammesso l'invio di corrispondenza e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.

 

          Art. 79.

     Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza.

     Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

 

          Art. 80.

     All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi fossero eventualmente gravati.

     I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.

 

          Art. 81.

     Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato in meno e hanno diritto al rimborso di quanto avessero versato in più.

 

          Art. 82.

     I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.

     Per il rimborso delle somme riscosse dall'amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di un anno dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

 

          Art. 83.

     Le indennità previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto dal mittente.

 

          Art. 84.

     Oltre alle indennità previste dagli articoli 44, 45, 68 e 76, l'amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.

 

          Art. 85.

     Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo l'amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni della persona che l'ha ricevuta.

     Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'amministrazione è subentrata.

 

          Art. 86.

     La responsabilità dell'amministrazione cessa con la consegna al destinatario, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti, degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.

 

          Art. 87.

     L'amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

     a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;

     b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, da attribuirsi a un caso di forza maggiore;

     c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;

     d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'art. 72;

     e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 75;

     f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 82;

     g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 88.

     Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.

     Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

 

          Art. 89.

     E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, di accordare una riduzione sulle tariffe normali, per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici e librarie.

 

Titolo III

 

SERVIZI A DANARO

 

Capo I

 

VAGLIA POSTALI

 

          Art. 90.

     Gli Uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia ordinari a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro.

 

          Art. 91.

     I mittenti possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari comunicazioni pel destinatario.

 

          Art. 92.

     Verso corresponsione di speciali sopratasse i mittenti possono ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.

 

          Art. 93.

     E' consentita la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.

     L'amministrazione non risponde della autenticità della girata.

 

          Art. 94.

     Pel versamento di tasse erariali e per concessioni governative gli uffici emettono speciali vaglia a tassa esclusivamente a favore dei Procuratori del registro (vaglia per tasse e concessioni).

     I vaglia per tasse e concessioni sono pagabili ai Procuratori del registro destinatari, solo mediante commutazione in vaglia di servizio intestati alla regia tesoreria.

 

          Art. 95.

     Per la trasmissione di Fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonchè del pagamento delle somme dovute a terzi dell'amministrazione e viceversa, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).

     L'uso del vaglia di servizio può essere consentito esclusivamente alle amministrazioni statali e agli Enti, il cui bilancio sia per intero a carico dello Stato, mediante speciali convenzioni, che determinano le modalità e le condizioni della concessione.

 

          Art. 96.

     In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario.

     Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le scritture dell'amministrazione.

 

     Art. 97. [7]

     I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.

     Trascorso il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 98. [8]

     I vaglia non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

 

          Art. 99.

     Cessa la responsabilità della amministrazione quando il pagamento dei vaglia sia fatto con le norme prescritte dal regolamento.

 

Capo II

 

RISCOSSIONI DI CREDITI

          Art. 100.

     L'amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme su titoli ad essa affidati, con le norme stabilite dal regolamento.

 

          Art. 101.

     A domanda dei committenti l'amministrazione assume l'incarico di recapitare i titoli non riscossi a persone espressamente designate o di affidarli ad un pubblico ufficiale, per elevarne il protesto.

     Le spese per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilita dall'amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo nei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto.

I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.

 

          Art. 102.

     E' vietato di accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza epistolare.

 

          Art. 103.

     Salvo contraria volontà del committente sono ammessi pagamenti in conto.

     Ai titoli cambiari si applica l'art. 292 del codice di commercio.

 

          Art. 104.

     E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.

 

          Art. 105.

     L'amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni di qualsiasi specie, nè della mancata consegna degli effetti alle persone designate o agli ufficiali pubblici competenti ad elevarne il protesto.

     Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai mittenti le indennità previste dalla presente legge per le corrispondenze raccomandate o assicurate, secondo i casi.

 

          Art. 106.

     I reclami per il servizio delle riscossioni devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'impostazione, salvo l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso dei titoli stessi.

 

Capo III

 

CONTI CORRENTI POSTALI

          Art. 107.

     Presso l'amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle comunicazioni, può essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite dal regolamento.

 

          Art. 108.

     Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che risultino in stato di interdizione o di fallimento.

     I minori, che abbiano compiuto il 18° anno di età, sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali.

 

          Art. 109.

     A cura dell'amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è vietata, con le sanzioni previste dall'art. 222 della presente legge.

     L'acquisto dell'elenco generale è obbligatorio per i correntisti. Il suo prezzo è addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.

 

          Art. 110.

     L'attivo del conto corrente è formato:

     1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi a suo vantaggio;

     2) dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali (posta-giro);

     3) dalla inscrizione annuale degli interessi liquidati ai sensi del successivo articolo 113.

     Può essere, inoltre, accreditato al conto corrente, a richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito verso l'amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali e parastatali.

 

          Art. 111.

     Il correntista può disporre del proprio credito mediante:

     a) "assegni all'ordine", per effettuare pagamenti presso qualsiasi Ufficio postale;

     b) "assegni localizzati", non girabili, per effettuare pagamenti a favore di una determinata persona e presso un determinato Ufficio postale;

     c) "postagiri", per fare eseguire accreditamenti di somme sul conto di altri correntisti.

 

          Art. 112. [9]

     Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

     1) le operazioni di postagiro;

     2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

     3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

     4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;

     5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

     L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli Enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 113.

     Sui Fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

     L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500 [10]

     I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi [11]

 

          Art. 114.

     Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'amministrazione è esente da tassa.

     Per i correntisti l'esenzione è limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

 

          Art. 115.

     L'amministrazione si libera da ogni responsabilità per le somme versate in conto corrente, quando i pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

     In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di versamento, fa fede questo ultimo, salvo prova in contrario.

 

          Art. 116.

     Al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al correntista lo stato di conto con l'indicazione del credito esistente a quella data sul suo conto corrente.

     Lo stato di conto non è inviato, se durante l'anno non ebbe luogo altra operazione, che l'inscrizione degli interessi maturati.

     Il correntista può chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto o una copia del suo conto, pagando la relativa tassa.

 

          Art. 117.

     Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non è ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorità giudiziaria dai titolari dell'azienda o società correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.

 

          Art. 118.

     Gli assegni, per essere pagabili, debbono essere muniti del visto dell'ufficio ove è inscritto il conto.

     L'amministrazione non risponde dell'autenticità della girata.

 

          Art. 119.

     Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al visto dell'ufficio detentore del conto corrente, sul quale sono tratti, rivestono il carattere di assegni fiduciari.

     Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario), per ottenerne la vidimazione o il pagamento, deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto, non oltre il termine di sessanta giorni.

 

          Art. 120. [12]

     Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del "visto".

     Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 121. [13]

     Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.

 

          Art. 122. [14]

     I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:

     a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;

     b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.

     La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dell'elenco dei correntisti.

 

          Art. 123. [15]

     I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.

     Detto termine decorre:

     a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;

     b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento;

     dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;

     c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato vidimato dall'ufficio dei conti correnti;

     d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

     La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

 

          Art. 124.

     L'amministrazione può rivalersi sulle somme inscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.

     Qualora la somma inscritta nel conto non sia sufficiente a coprire il credito dell'amministrazione, questa può valersi della procedura coattiva, prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 125.

     Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non è disponibile in esso tutto il corrispondente importo, è punito a termini delle leggi vigenti.

     Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o più giornali a spese del condannato.

 

          Art. 126.

     L'importo degli assegni postali localizzati ed all'ordine può essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, irreperibilità o rifiuto del beneficiario e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario.

     L'importo degli assegni per postagiro può essere riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto del beneficiario.

     Gli assegni possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto stesso.

     L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, se l'ordine di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.

     Non è ammessa revoca del versamento fatto in conto corrente.

 

          Art. 127.

     L'amministrazione può insindacabilmente, ed in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di conto corrente postale.

     La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista, regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto, producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi o i rappresentanti legali non chiedano di essere autorizzati a continuare la gestione del conto.

 

          Art. 128.

     I Fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

     Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

 

Capo IV

 

CASSA DI RISPARMIO

 

          Art. 129.

     Gli Uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto corrente a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno inscritte le somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.

     I commissari della regia marina, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle Casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto con le amministrazioni interessate.

 

          Art. 130.

     I libretti postali di risparmio sono nominativi o al portatore.

     I libretti al portatore sono emessi dagli Uffici postali espressamente autorizzati dall'amministrazione.

 

          Art. 131.

     I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da tassa di bollo.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza dalle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.

 

          Art. 132.

     I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della paternità.

     E' ammessa la intestazione di un libretto a più persone, anche con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi.

     Alla intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.

     I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.

 

          Art. 133.

     Per ogni deposito eseguito nelle Casse di risparmio postali l'ufficio deve rilasciare una ricevuta al depositante, che è tenuto a custodirla fino alla revisione del libretto, prevista dall'art. 138.

 

          Art. 134.

     A richiesta dei titolari dei libretti, gli Uffici postali, col solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme inscritte sul libretto, all'acquisto dei titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 135.

     I titolari dei libretti, i quali risiedono fuori dei capoluoghi di provincia, possono valersi degli Uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purchè al netto di ritenuta.

 

          Art. 136.

     Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e col Ministro per le comunicazioni.

     Quando lo esigano le condizioni del mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno.

     Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione.

 

          Art. 137.

     L'interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.

     Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.

     Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.

     Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale e diventa fruttifero.

     Le frazioni di lire non producono interesse.

     Le somme versate in eccedenza alle lire 20.000 sono infruttifere. Questo limite è elevato a lire 50.000 per i depositi provenienti dai cittadini residenti all'estero.

     Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minori, di incapaci e di assenti.

 

          Art. 138.

     I libretti di risparmio debbono essere spediti annualmente all'amministrazione centrale per la revisione e l'inscrizione degli interessi maturati.

     Per i libretti rilasciati a favore di italiani residenti all'estero, l'invio deve effettuarsi almeno ogni biennio.

     I possessori di libretti sono tenuti altresì a consegnarli ai funzionari dell'amministrazione debitamente autorizzati.

     L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo libera l'amministrazione da ogni responsabilità.

 

          Art. 139.

     E' vietato affidare i libretti di risparmio agli uffici postali.

     L'amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

     Nessuna responsabilità incombe all'amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto sancito dal presente articolo.

 

          Art. 140.

     I libretti di risparmio ed i crediti in essi inscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.

     Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

     a) da parte dei rappresentanti legali sui libretti intestati a minorenni o interdetti;

     b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;

     c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone;

     d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.

     L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.

 

          Art. 141.

     Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.

     I libretti possono essere dati anche in pegno.

     La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione e all'amministrazione centrale.

 

          Art. 142.

     I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, Procuratori o delegati.

     La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.

     Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.

     Se i minorenni non hanno compiuto i dieci anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore, o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.

     Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.

 

          Art. 143.

     Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.

     Sono esenti inoltre dalle tasse di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le Casse postali di risparmio.

 

          Art. 144.

     I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.

     Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi, che si trovino in potere della amministrazione.

 

          Art. 145.

     I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.

     Per i rimborsi su libretti nominativi, l'amministrazione può valersi dei termini stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 146.

     I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'amministrazione centrale e, per rimborsi eccedenti le lire 500, anche dell'ufficio di emissione.

 

          Art. 147.

     Le province, i comuni e gli Istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle Casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i bisogni ordinari.

     Tali depositi sono fruttiferi senza limite di somma.

 

          Art. 148.

     Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziali o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.

     Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.

 

          Art. 149.

     Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle inscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.

     Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle inscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.

     In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture della amministrazione centrale.

 

          Art. 150.

     Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data della operazione contestata, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'art. 138.

     Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.

 

          Art. 151.

     Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:

     a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi;

     b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;

     c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;

     d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo [16]

     I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

     Per i libretti lasciati in custodia al Ministero la sola inscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

     Per i libretti appartenenti a minori i detti periodi di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età .

 

          Art. 152.

     In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'amministrazione, e in caso di opposizione, i termini ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.

     Le prescrizioni previste alle lettere a, b e c del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.

 

          Art. 153.

     Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo capo, in quanto non provvede la presente legge.

 

Capo V

 

BUONI POSTALI FRUTTIFERI

 

          Art. 154.

     Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

 

          Art. 155.

     Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.

     Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.

 

          Art. 156.

     Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.

     Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi.

 

          Art. 157.

     Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.

     Essi sono inoltre insequestrabili e non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.

 

          Art. 158.

     Il credito rappresentato dai buoni fruttiferi si prescrive a favore dell'amministrazione postale dopo trent'anni dalla data di emissione.

     La prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

 

          Art. 159.

     I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione.

     Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'Ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.

     Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.

 

          Art. 160.

     Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno, stabilisce il limite massimo del capitale che ciascuna persona ha facoltà di investire in buoni postali fruttiferi.

 

          Art. 161.

     I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

     Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento.

 

          Art. 162.

     Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo, quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.

 

          Art. 163.

     Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.

 

          Art. 164.

     Alla organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il Comitato centrale dei buoni.

     Il Comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero delle finanze; è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero delle finanze nominato dal Ministro, nonchè dal direttore generale delle poste e dei telegrafi e dal direttore capo del servizio dei risparmi postali.

     Il Comitato è assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 165.

     In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio delle Casse postali di risparmio.

 

Libro II

 

DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI E SULLE CONCESSIONI

 

          Art. 166. [17]

     Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.

     Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio Fondo o di più Fondi di sua proprietà, contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.

     Le amministrazioni dello Stato, salve le necessità di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 167.

     La concessione pei servizi di telecomunicazione è data con decreto reale o ministeriale a norma dei successivi articoli.

 

          Art. 168.

     Si provvede con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto:

     1) la concessione in proprietà e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

     2) il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

     3) la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici;

     4) la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto;

     5) l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione [18]

     Possono anche essere ceduti in proprietà o in locazione gli stabili statali necessari ai servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.

 

          Art. 169.

     Si provvede con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le concessioni aventi per oggetto:

     a) l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato;

     b) l'utilizzazione di settori o canali di sistemi telegrafici multipli in azione su comunicazioni telegrafiche o telefoniche dello Stato;

     c) l'utilizzazione dei sistemi fototelegrafici su comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche;

     d) la cessione della proprietà o dell'uso di circuiti od impianti statali telegrafici e telefonici, da utilizzarsi per una concessione già accordata. Il decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze;

     e) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili e di aeromobili civili. Il decreto è emanato di concerto col Ministro per l'aeronautica;

     f) l'accettazione e il recapito dei telegrammi e marconigrammi e servizi annessi.

 

          Art. 170.

     Il concessionario non può, senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, addivenire, sotto qualsiasi forma, alla cessione, anche parziale, dell'esercizio della concessione.

     In caso di trasgressione di questo divieto può essere pronunciata la revoca della concessione.

 

          Art. 171.

     Il concessionario paga allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nella presente legge, o nel regolamento, o nell'atto di concessione.

     Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

     1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

     2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

     3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

     4) numero delle frequenze assegnate;

     5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

     6) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

     7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

     8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio [19]

     I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche [20]

     I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone [21]

     Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 642 [22]

 

          Art. 172.

     Ogni concessionario deve versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti.

     L'importo della cauzione, i casi e la misura in cui essa debba essere aumentata o reintegrata, e le relative sanzioni, sono stabilite negli atti di concessione.

 

          Art. 173.

     La concessione ha fine:

     1) per scadenza del termine, quando essa sia a tempo determinato;

     2) per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalità;

     3) quando il concessionario perda la cittadinanza italiana;

     4) per fallimento del concessionario;

     5) per decadenza o revoca nei casi stabiliti dalla legge o dall'atto di concessione;

     6) per riscatto della concessione nel caso previsto dal successivo art. 175.

 

          Art. 174.

     La revoca può essere parziale per linee o impianti; essa ha effetto dal giorno della sua dichiarazione e può importare l'incameramento totale o parziale della cauzione.

     L'incameramento totale o parziale deve aver luogo quando la sopravvenuta incapacità legale o il fallimento siano dovuti a colpa del concessionario.

     Nel caso di revoca il concessionario non può pretendere dall'amministrazione il rilievo del materiale degli impianti.

 

          Art. 175.

     Qualora l'atto di concessione non disponga diversamente, lo Stato può, in qualunque tempo, procedere al riscatto delle concessioni con preavviso di un anno.

 

          Art. 176.

     Il riscatto importa trasferimento in proprietà dello Stato degli immobili e dei materiali occorrenti per l'impianto e l'esercizio di servizi di telecomunicazione, nonchè sostituzione di esso nei diritti del concessionario, anche verso i terzi.

     Lo Stato può prendere possesso degli impianti che vuol riscattare prima che la misura del corrispettivo sia determinata.

 

          Art. 177.

     Quando si verifichino violazioni agli obblighi della concessione o irregolarità nel servizio, il Ministero delle comunicazioni, in difetto di particolari sanzioni, può imporre al concessionario il pagamento di una somma nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.

 

          Art. 178. [23]

     Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico senza aver prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

     1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

     2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

     Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L. 20.000.

 

          Art. 179.

     Le disposizioni relative alle concessioni ad uso pubblico si applicano anche per le concessioni ad uso privato, salvo che per queste non sia diversamente stabilito nella presente legge.

 

Capo II

 

DELLE SERVITU'

 

          Art. 180.

     L'impianto delle telecomunicazioni, a qualunque uso destinate, se esercitate direttamente dallo Stato, e di quelle soltanto destinate ad uso pubblico, se esercitate dai concessionari, ha carattere di pubblica utilità, salva l'eccezione prevista dall'art. 251.

     La dichiarazione di pubblica utilità e quella, ove occorra, di urgenza e indifferibilità vengono emesse con decreto del Ministro per le comunicazioni.

 

          Art. 181.

     Nell'impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

     I fili o cavi devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

     Per le occupazioni delle strade statali si osservano le disposizioni del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e delle altre leggi riguardanti la materia.

     In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili, cavi ed impianti telefonici sul suolo, nel sottosuolo, o sull'area soprastante e per la conseguente occupazione, è necessario il consenso del proprietario; ma la servitù può sempre essere imposta alle proprietà pubbliche e private con decreto del Prefetto ai sensi della legge 25 giugno 1856, n. 2359.

 

          Art. 182.

     La domanda, corredata dal progetto degli impianti e dal piano descrittivo dei luoghi, è diretta al Prefetto.

     Il Prefetto invia gli atti al genio civile, che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso s'impone ed al contenuto della servitù.

     Il Prefetto emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.

 

          Art. 183.

     La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

     Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e dei cavi, nè per questo deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù ai sensi del precedente art. 182 e salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità di impianti di linee telegrafiche e telefoniche statali, sulle strade gestite dall'azienda autonoma statale della strada e l'utilizzazione dei circuiti telefonici dei cavi statali per il servizio delle strade medesime, sono regolati da apposite Convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

 

          Art. 184.

     Qualora l'indennità per servitù venisse richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla sarà dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.

 

          Art. 185.

     Contro il decreto del Prefetto è ammesso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, ricorso gerarchico al Ministro per le comunicazioni.

 

          Art. 186.

     I comuni, le province e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione telegrafica o telefonica, nè richiedere vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.

 

Capo III

 

DELLA POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 187.

     E' vietato a chiunque di esplicare qualsiasi attività che possa arrecare danno alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.

     In caso di inosservanza delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale [24].

 

          Art. 188.

     Nessuna conduttura di energia elettrica, a qualunque uso destinata, può essere modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia preventivamente intervenuto il consenso del Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

     In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente più grave, il trasgressore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000.

 

          Art. 189.

     Salvo le particolari disposizioni degli articoli 262, 263 e 264, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni, il Ministero delle comunicazioni promuove, di concerto con le predette autorità, lo spostamento degli impianti o altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Le spese relative sono a carico di chi le rende necessarie.

 

Titolo II

 

DEI SERVIZI TELEGRAFICI

 

Capo I

 

IMPIANTI

          Art. 190.

     Ogni impianto di comunicazioni telegrafiche dello Stato, di Enti pubblici o di privati concessionari, non potrà essere eseguito, se non sia stato approvato il relativo progetto dal Ministero delle comunicazioni e non sia intervenuto, se interessi strade statali, il preventivo consenso del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'azienda autonoma statale della strada.

     L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nelle ipotesi previste dall'art. 180 della presente legge.

 

          Art. 191.

     Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti, all'impianto ed all'esercizio degli uffici telegrafici e dei segnali necessari alla sicurezza e regolarità del servizio da essi gestito.

     Il Ministero delle comunicazioni può esigere che gli esercenti assumano, nelle loro stazioni munite di telegrafo, il servizio dei telegrammi di Stato e, compatibilmente con le esigenze del proprio, anche il servizio dei telegrammi privati, con partecipazione al prodotto, nella misura che sarà stabilita in apposita Convenzione da stipularsi fra l'amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli esercenti interessati.

     Il Ministero delle comunicazioni può altresì posare, sulle palificazioni costruite dall'esercente, dei fili per comunicazioni proprie, nel numero e con le modalità che saranno stabilite mediante Convenzione.

 

          Art. 192.

     All'impianto di uffici telegrafici, destinati al pubblico servizio, provvede il Ministero delle comunicazioni.

     Il regolamento stabilirà i casi in cui la spesa debba essere sostenuta per intero dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

     Nei casi in cui l'impianto non debba essere eseguito a spesa totale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle comunicazioni può provvedervi a richiesta di Enti pubblici o di privati, determinando, con le modalità stabilite dal regolamento, il contributo a carico dei richiedenti.

 

Capo II

 

TARIFFE E FRANCHIGIE

          Art. 193.

     Le tariffe dei telegrammi e marconigrammi speciali, nonchè le tariffe dei servizi speciali relative ai telegrammi e marconigrammi ordinari sono stabilite e modificate dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 194.

     Godono della franchigia di tutte le tasse interne:

     a) i telegrammi spediti da sua maestà il Re e dalle persone della real casa, e quelli spediti, d'ordine loro, dagli alti dignitari appositamente designati;

     b) i telegrammi di carattere personale o relativi ad affari di gabinetto, spediti dal primo Ministro capo del Governo, dal Presidente del Senato del regno, dal Presidente della Camera dei deputati, dai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato, dai Governatori delle colonie e possedimenti e dal primo Segretario di sua maestà il Re agli ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della corona d'Italia, nonchè quelli spediti, d'ordine loro, dai rispettivi capi di gabinetto od equiparati;

     c) i telegrammi spediti dai capi di Stato esteri e da altre autorità estere indicate volta per volta dal Ministro per gli affari esteri, in occasione di viaggi in Italia;

     d) i telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio;

     e) i telegrammi spediti dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della milizia volontaria nazionale confinaria, forestale, portuaria, ferroviaria e postale-telegrafica per esclusive ed urgenti ragioni di polizia giudiziaria;

     f) i telegrammi relativi al servizio delle elezioni politiche, spediti dalle autorità designate dal Ministero dell'interno e per periodi di tempo fissati dal Ministero medesimo;

     g) i telegrammi d'informazioni d'interesse pubblico, da diramare ai Prefetti ed altre autorità statali, a cura di Enti autorizzati dal capo del Governo, d'accordo coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.

 

Capo III

 

LIMITAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 195.

     Il Governo del Re può, nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.

 

          Art. 196.

     I provvedimenti presi in base agli articoli 6 e 195 della presente legge non danno luogo a indennità. Saranno però ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui è durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.

 

Titolo III

 

DEI SERVIZI TELEFONICI

 

Capo I

 

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO

 

          Art. 197.

     Per ciascuna concessione telefonica il decreto che l'accorda ne determina la zona ed i limiti e precisa gli obblighi del concessionario, specialmente in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.

 

          Art. 198.

     Le Convenzioni riguardanti concessioni per una determinata zona, ed aventi per oggetto anche l'esercizio d'impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà alle società concessionarie, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

 

          Art. 199.

     Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari telefonici a norma dell'art. 171, non potrà essere stabilito in misura inferiore al 4 per cento degli introiti lordi delle loro rispettive aziende telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.

 

          Art. 200.

     La durata delle concessioni è stabilita negli atti relativi e può anche essere indeterminata.

     Lo Stato può rinunciare all'esercizio della facoltà di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni.

     In caso di riscatto il valore reale dei mobili e degli immobili è determinato con riguardo al momento in cui il riscatto è dichiarato e con le norme previste dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399, modificato dai regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 2 dicembre 1928, n. 2873, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1312.

 

          Art. 201.

     Qualora lo Stato proceda alla revoca della concessione, è in sua facoltà di acquistare in tutto o in parte il materiale degli impianti telefonici, salvi sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui le società concessionarie abbiano emesso delle obbligazioni.

     Il prezzo degli impianti, che lo Stato ritenesse di acquistare, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo e in misura proporzionale alla parte del materiale acquistato; degli altri impianti può essere ordinata la rimozione a spese del concessionario.

     L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilità di sorta da parte dello Stato sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario.

 

          Art. 202.

     Nel caso di impianti eseguiti dal concessionario, alle condizioni tutte stabilite dall'art. 240, si terrà conto, al momento del riscatto, della revoca o della scadenza, dei concorsi versati dalle amministrazioni provinciali, diminuendo la somma da pagarsi dallo Stato, di una quota proporzionale dei concorsi suddetti, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

 

          Art. 203.

     Quando si tratti di concessioni a tempo determinato, alla scadenza di esse, salvo non sia diversamente stabilito nel decreto di concessione, lo Stato subentra nella proprietà degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi nei modi previsti dal 3° comma dell'art. 200.

 

          Art. 204.

     Nei casi previsti dall'art. 6 nessuna indennità speciale spetta al concessionario per la sospensione, limitazione od assunzione diretta dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche da parte dello Stato, salva la attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.

 

          Art. 205.

     Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi telefonici esercitati dall'industria privata, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, mediante contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali competenti.

     I contratti suddetti, prima della loro pubblicazione, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 206.

     Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovrà essere inscritto allo speciale "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

     Il contributo da versarsi all'istituto sarà del 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità.

     Tale contributo sarà costituito da una parte, pari al 6 per cento, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovrà essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli inscritti.

     Il concessionario è responsabile verso l'istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia, dovuto a norma del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3184, per coloro che vi sono soggetti.

     Le modalità riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito Fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.

 

Capo II

 

CONCESSIONI AD USO PRIVATO

 

          Art. 207.

     La concessione di linee telefoniche private è limitata alla corrispondenza tra Fondi del medesimo concessionario o tra Fondi di altro concessionario, ed è data ad uso esclusivo di determinate persone od Enti per le sole comunicazioni che interessino le persone e gli Enti stessi.

     Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private salvo quanto è previsto dall'art. 210.

     Gli esercenti di ferrovie e tramvie possono essere autorizzati all'impianto ed all'esercizio delle comunicazioni telefoniche, adibite al servizio da essi gestito.

 

          Art. 208.

     Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.

     Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche, e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

 

          Art. 209.

     Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi è tenuto a pagare il canone relativo.

 

          Art. 210.

     I concessionari e l'azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alla rete urbana o a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

 

          Art. 211.

     L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli artt. 207, 208 e 209 sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori di comuni diversi, il canone da corrispondersi è raddoppiato.

 

          Art. 212.

     Le amministrazioni statali che intendono impiantare linee telefoniche per uso esclusivo dei loro servizi, debbono ottenere il preventivo assenso del Ministero delle comunicazioni, al quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali linee alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

 

Capo III

 

DISCIPLINA DEI SERVIZI TELEFONICI

 

Sezione I

 

SERVIZIO URBANO

 

          Art. 213.

     La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km dal centro.

     Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km, occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 214.

     Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane, nell'ambito della zona concessa, quando ricorrano speciali condizioni, da determinarsi negli atti di concessione.

 

          Art. 215.

     I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane, esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

 

          Art. 216.

     L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o dà modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

 

          Art. 217.

     Il concessionario è obbligato a collegare, su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti nel regolamento, uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio, da determinarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 218.

     Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi della industria privata per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, nonchè delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte del concessionario.

     La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita, nelle zone accordate in concessione, esclusivamente dai concessionari telefonici.

     Le amministrazioni statali possono provvedere anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura del concessionario il solo collaudo e l'allacciamento agli apparecchi principali.

 

          Art. 219. [25]

     La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.

 

          Art. 220. [26]

     La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

     I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero.

 

          Art. 221. [27]

     E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220.

 

          Art. 222. [28]

     Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

     Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

 

Sezione II

 

SERVIZIO INTERURBANO

 

          Art. 223.

     Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane, se prima non abbia pagato la tassa relativa.

     Le conversazioni telefoniche interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessità pubblica.

     In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualità e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la conversazione è di servizio e urgente.

 

          Art. 224.

     Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una sovratassa nella misura stabilita dal Ministero delle comunicazioni.

     L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio, è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domanderà in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni.

     Gli Uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento; essi sono però tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.

 

          Art. 225.

     L'esercente la rete telefonica urbana risponde, all'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni dal domicilio dei propri abbonati.

 

          Art. 226.

     Nelle ore di notte, subordinatamente all'orario degli Uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per conversazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di trenta giorni consecutivi, con ribasso sulle tariffe ordinarie.

     Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di sospendere l'esercizio degli abbonamenti per ragioni di servizio.

 

          Art. 227.

     E' data facoltà al Ministero delle comunicazioni di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribassi sulle tariffe ordinarie.

 

Sezione III

 

SERVIZI SPECIALI

 

          Art. 228.

     Gli abbonati al telefono possono ricevere o trasmettere i telegrammi, a mezzo della propria linea telefonica, qualora questa sia collegata ad una centrale urbana o direttamente ad un centralino interurbano autorizzati dal Ministero delle comunicazioni anche a tale servizio.

     Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino già aderenti al servizio interurbano a' sensi dell'art. 224.

     La trasmissione o ricezione dei telegrammi per telefono può effettuarsi altresì da e per persone che accedano ai posti telefonici pubblici nelle località ove non esiste il telegrafo, ovvero a quei posti pubblici comunque dallo stesso Ministero a ciò autorizzati.

     Le condizioni e tariffe per i servizi sopra indicati sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 229.

     Gli Uffici telefonici interurbani, che osservano orario permanente, devono, durante le ore di chiusura dell'Ufficio telegrafico locale con orario limitato, accettare i telegrammi urgenti da trasmettere per telefono all'Ufficio telegrafico più vicino, che osserva orario permanente.

 

          Art. 230.

     Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'amministrazione telegrafica delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.

 

Art. 231.

     Sulle linee telefoniche interurbane è ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.

     La Commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.

     Sono ammesse soltanto le Commissioni di interesse privato.

 

Capo IV

 

TARIFFE

 

Sezione I

 

TARIFFE PER IL SERVIZIO URBANO

 

          Art. 232.

     Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti agli impianti interni, e le eventuali successive variazioni, nonchè le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni.

 

          Art. 233.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema. Il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

 

Sezione II

 

TARIFFE PER IL SERVIZIO INTERURBANO

 

          Art. 234.

     E' data facoltà al Ministro per le comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per le finanze, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane in determinati giorni, nei limiti stabiliti dal regolamento.

     La riduzione di tariffa per la stampa non potrà, in nessun caso, superare i due terzi di quella ordinaria.

 

          Art. 235.

     Il riparto delle tariffe percepite dall'azienda di Stato per i servizi telefonici o dai concessionari di zona, per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente i circuiti della rete gestita dall'azienda stessa e quelli in concessione, è effettuato nei modi e nella misura stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

Sezione III

 

TARIFFE PER I SERVIZI SPECIALI

 

          Art. 236. [29]

     La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

     L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 237.

     Per la trasmissione per telefono dei telegrammi urgenti da parte degli Uffici telefonici durante le ore di chiusura degli Uffici telegrafici locali, la tassa del telegramma spetta in ogni caso per metà all'amministrazione telegrafica, e per l'altra metà all'azienda di Stato per i servizi telefonici o alla società concessionaria, a seconda che la trasmissione avvenga su linee statali o sociali.

     Quando la trasmissione richiede l'impiego di più linee telefoniche statali o sociali, la quota suddetta va ripartita in parti uguali fra i rispettivi esercenti.

 

          Art. 238.

     La tariffa da corrispondere per le commissioni per telefono è stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

     Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sarà a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.

     Spetta invece al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione, nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI PER NUOVI IMPIANTI TELEFONICI

 

          Art. 239.

     Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri Enti interessati possono essere dal concessionario, fuori dei casi previsti all'articolo 214, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.

     Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, già esistenti, a comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 213, mediante istituzione di posti telefonici pubblici.

     Il concessionario può peraltro subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.

     Le presenti norme si applicano anche per collegamenti telefonici interurbani dei singoli comuni, che non abbiano modo di giovarsi delle disposizioni di favore contenute nei successivi articoli del presente capo.

 

          Art. 240.

     Quando, nelle zone accordate in concessione, l'esecuzione d'impianti telefonici, non compresi fra gli obblighi della concessione stessa, interessi una parte del territorio di una determinata provincia o l'intera provincia, questa può, nei limiti stabiliti da norme legislative in vigore, essere autorizzata a contrarre mutui, con gli interessi a carico dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, per far fronte alla spesa occorrente per i lavori, e il concessionario di zona è obbligato ad eseguirli.

     L'onere degli interessi può essere anche parziale, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.

     L'autorizzazione a contrarre il mutuo è subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni di regolare progetto tecnico finanziario, compilato dal concessionario.

     Fra più domande deve essere preferita quella della provincia che risulti avere un maggior numero di comuni non collegati alla rete telefonica interurbana, qualunque sia la loro popolazione.

 

          Art. 241.

     La Cassa depositi e prestiti e le società ordinarie e cooperative di credito possono concedere alle province i mutui previsti dall'articolo precedente, da estinguersi in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni. In caso di necessità, giustificata delle condizioni economiche dell'Ente mutuatario, si consentirà l'ammortamento in cinquanta anni con le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 242.

     L'azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde gli interessi dei mutui direttamente all'istituto mutuante in tante quote annue uguali per quanti sono gli anni di ammortamento. L'onere di tali interessi non potrà superare, in nessun caso, quello che l'azienda avrebbe assunto qualora i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243.

     Quando i mutui sono contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, gli interessi relativi non possono gravare sul bilancio dell'azienda predetta per un onere maggiore di quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.

     L'eccedenza in ogni caso deve far carico all'Ente mutuatario.

 

          Art. 243.

     Le somme mutuate sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Istituto mutuante, con le modalità stabilite nel regolamento, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che vigila sull'impiego delle somme e sulla esecuzione dei relativi lavori da parte del concessionario.

 

          Art. 244.

     Le province e i comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e successive modificazioni, e del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

 

          Art. 245.

     L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti con concorso, a fondo perduto, totale o parziale delle province e dei comuni, sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti dell'esercizio. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'articolo 199.

 

Titolo IV

 

DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

 

Capo I

 

IMPIANTO ED ESERCIZIO

 

          Art. 246.

     All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministri interessati, nelle colonie e nei possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento.

     L'esercizio delle stazioni potrà, tuttavia, essere affidato alle amministrazioni medesime.

 

          Art. 247.

     Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del regio esercito, dalla regia marina e della regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive amministrazioni, sentito il Comitato previsto all'art. 250.

     Spetta altresì al Ministero della marina e a quello dell'aeronautica, di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, all'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea.

 

          Art. 248.

     Per eccezionali esigenze è data facoltà al Ministero delle comunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate, di disporre che le stazioni radioelettriche militari siano utilizzate per l'inoltro della corrispondenza telegrafica.

 

          Art. 249.

     L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non può essere eseguito se non ne sarà stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

          Art. 250.

     E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici, al quale è devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima di tutte le stazioni radioelettriche fisse e terrestri da impiantare, salva l'ipotesi prevista dal 25 comma dell'art. 247, l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onde), la compilazione delle norme e degli orari per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche in ausilio alle linee telegrafiche e ai cavi sottomarini, nonchè l'esame dei regolamenti sul servizio delle varie reti.

     Il Comitato potrà, altresì, essere sentito su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta di altre amministrazioni, o dalla Commissione suprema di difesa.

     Il Comitato è costituito di esperti di particolare competenza, nominati dal Ministro per le comunicazioni, su designazione, per i rappresentanti di altre amministrazioni, dei Ministeri competenti.

 

Capo II

 

CONCESSIONI E LICENZE

 

          Art. 251. [30]

     L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, può essere concesso, purchè concorrano ragioni di pubblico interesse.

     Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'autorità politica. In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potrà accordare anche la dichiarazione di pubblica utilità.

     Per le colonie e possedimenti la concessione è accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.

 

          Art. 252.

     Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le colonie ed i possedimenti, sono accordate rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

 

          Art. 253. [31]

     Salvo ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intenda costruire o commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi dev'essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 254.

     Nel regolamento saranno stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze, nonchè per l'abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche.

 

          Art. 255.

     E' vietato eseguire impianti radioelettrici per conto di chiunque non sia munito della concessione e dall'apposita licenza.

 

          Art. 256.

     Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze stabilire e modificare le tariffe per i servizi radioelettrici gestiti in concessione.

 

Capo III

 

SERVIZI MOBILI

 

          Art. 257.

     I servizi radioelettrici sulle navi mercantili e sugli aeromobili civili sono regolati dalle disposizioni speciali che li riguardano.

 

          Art. 258.

     Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.

 

          Art. 259.

     Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica, di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo degli aeromobili civili.

 

Capo IV

 

SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE

 

          Art. 260.

     Le concessioni per i servizi di radiodiffusione sono accordate in conformità dell'art. 168 della presente legge.

 

          Art. 261.

     La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa e propaganda.

     La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 262. [32]

     [Chiunque costruisca od eserciti, a qualsiasi titolo, impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica è tenuto all'osservanza delle cautele atte a prevenire od eliminare agli utenti i disturbi delle radioaudizioni.

     Le norme disciplinanti le cautele di costruzione e di esercizio sono emanate con decreto reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

     Le cautele di esercizio sono obbligatorie anche nei riguardi degli impianti o delle linee, costruiti anteriormente all'entrata in vigore delle norme stesse.]

 

          Art. 263. [33]

     [Il Ministero per le comunicazioni, per l'osservanza delle suddette norme, ha facoltà di fare ispezionare da suoi delegati qualsiasi stazione, impianto o linea elettrica, e di imporre a carico dei trasgressori, a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire o eliminare i disturbi.

     Ove il Ministero giudichi la spesa troppo onerosa, può, discrezionalmente, imporre al concessionario delle audizioni radiofoniche un contributo nella spesa medesima, in corrispettivo del vantaggio derivante al servizio dalla eliminazione dei disturbi.]

 

          Art. 264. [34]

     [Avverso il provvedimento del Ministero delle comunicazioni, che dispone l'esecuzione dei lavori e determina il contributo nella spesa, è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide definitivamente.

     La decisione del Ministro è emanata sentito il parere di una Commissione permanente, costituita da un Consigliere di Stato, Presidente, e da un delegato tecnico di ciascuno dei Ministeri delle comunicazioni e dei lavori pubblici ed integrata, volta per volta, dal rappresentante dell'esercente o concessionario dell'impianto e del concessionario delle audizioni radiofoniche.]

 

          Art. 265.

     Ogni apparecchio radioricevente e singole determinate parti di esso sono gravati da una tassa da pagarsi una volta tanto, a carico del costruttore o dell'importatore, da stabilirsi con provvedimento legislativo.

 

          Art. 266.

     Tutti i comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a mille abitanti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per le radioaudizioni nella misura da stabilirsi con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

     Con apposito provvedimento saranno indicati gli esercizi, aziende ed associazioni, sottoposti al contributo, e la relativa misura.

 

          Art. 267.

     Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni circolari deve pagare l'abbonamento annuale alle radioaudizioni.

 

          Art. 268.

     Il concessionario ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici, nei limiti stabiliti dal regolamento. A tal fine ha facoltà di collocare in essi gli apparecchi necessari alla radiodiffusione.

     Il concessionario è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto nella misura e con le modalità previste dal regolamento.

     Sono aventi diritto:

     a) autori ed editori;

     b) impresari;

     c) esecutori.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 269.

     Chiunque detenga un apparecchio per radioaudizioni senza regolare abbonamento è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 500.

     I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.

     Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge [35]

     Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse [36]

 

          Art. 270. [37]

     Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'art. 265 del Codice suddetto è punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata.

 

          Art. 271.

     Chiunque usi indebitamente del segnale di soccorso riservato alle navi o alle aeronavi in pericolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

          Art. 272.

     Chiunque diffonda per mezzo di apparecchi radioelettrici notizie non autorizzate, che possono comunque turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

Libro III

 

DELLE RICEVITORIE, AGENZIE, COLLETTORIE E DEI SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE

 

          Art. 273.

     L'amministrazione esercita i suoi servizi, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, mediante ricevitorie, agenzie, collettorie e portalettere rurali.

 

          Art. 274.

     Le ricevitorie sono postali, telegrafiche o postali-telegrafiche, e si distinguono in classi secondo la retribuzione.

     Le ricevitorie possono assumere la qualifica di "principali" in base alla importanza dei servizi, alla loro ubicazione ed alle peculiari esigenze dei centri serviti.

 

          Art. 275.

     Alle ricevitorie sono normalmente preposti i ricevitori, eccezionalmente e in via transitoria i gerenti.

 

          Art. 276.

     Le agenzie disimpegnano, a titolo gratuito o mediante provvigione, determinati servizi postali e telegrafici, in base ad appositi capitolati d'oneri, che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.

 

          Art. 277.

     Le collettorie disimpegnano in via normale, nell'ambito dell'ufficio o della ricevitoria cui sono aggregate, servizi solamente postali, provvedendo altresì a quello di recapito ed eventualmente anche a quelli di trasporto e scambio degli oggetti postali.

     I portalettere rurali provvedono principalmente al servizio di recapito.

 

          Art. 278.

     Tanto alle ricevitorie quanto alle agenzie, alle collettorie ed ai portalettere rurali possono esser affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico, che a giudizio del Ministro per le comunicazioni, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del servizio.

 

          Art. 279.

     Con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, viene provveduto, quando se ne riconosca la convenienza, alla istituzione, trasformazione o soppressione delle ricevitorie e delle agenzie, nonchè, se del caso, alla riunione o separazione delle ricevitorie. Parimenti, intesa la Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie, viene provveduto alla istituzione, trasformazione o soppressione delle collettorie e dei servizi di portalettere rurale.

     Con decreto da emanarsi di concerto coi Ministri per gli esteri e per le finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può provvedersi, ove occorra, all'istituzione ed al funzionamento di ricevitorie italiane all'estero ed alla assunzione e rimunerazione del relativo personale, in deroga alle norme contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.

     Il Ministro per le comunicazioni può anche, sentito il Consiglio medesimo e di concerto col Ministro per le finanze, istituire speciali Uffici radioelettrici, nonchè fissarne la retribuzione e conferire la gestione in deroga alle norme comuni.

 

Titolo II

 

RICEVITORIE ED AGENZIE

 

Capo I

 

CONFERIMENTO DELLE RICEVITORIE

 

          Art. 280.

     Per conseguire la nomina di ricevitore o di gerente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) regolare condotta morale e politica;

     c) età non inferiore a 21 anni compiuti;

     d) licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente;

     e) sana costituzione e attitudine fisica ai servizi dell'amministrazione;

     f) adempimento degli obblighi di leva.

     Il titolo di studio può essere ridotto alla licenza elementare superiore, per le ricevitorie di minore importanza, a favore di coloro i quali abbiano prestato effettivo e lodevole servizio nell'amministrazione postale-telegrafica almeno per un biennio.

 

          Art. 281.

     Le ricevitorie sono conferite mediante concorso per titoli, con le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento, salvi i casi di successione e di assegnazione senza concorso, previsti dalla presente legge.

     Agli effetti dei concorsi le ricevitorie da conferire sono ripartite in gruppi prendendo per base la loro importanza, e, ove occorra, secondo criteri territoriali. Per ciascun gruppo viene indetto un unico concorso.

 

          Art. 282.

     I concorrenti riconosciuti idonei sono classificati, per ciascun gruppo, in unica graduatoria di merito formata dalla Commissione centrale delle ricevitorie, secondo la loro capacità ed attitudine, i servizi prestati alla dipendenza dell'amministrazione postale-telegrafica, il grado di istruzione, le benemerenze di guerra e della causa nazionale ed altri titoli particolari.

     Con regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, può essere attribuita alle Commissioni compartimentali o provinciali delle ricevitorie la competenza spettante alla Commissione centrale per l'esame dei concorsi per ricevitorie di retribuzione non superiore a lire 8.000. In tal caso le dette Commissioni procederanno alla formazione delle graduatorie per concorsi unici, secondo le norme da stabilirsi con il medesimo regio decreto.

     La decisione delle Commissioni diviene esecutoria col visto di approvazione del Ministro, il quale, ove neghi tale avviso, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può procedere alla revisione della graduatoria.

 

          Art. 283.

     L'assegnazione delle ricevitorie ai concorrenti prescelti ha luogo seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi, che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

 

          Art. 284.

     Le ricevitorie sono conferite, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto, o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica.

     Il conferimento, però, può aver luogo soltanto a favore di coloro che, oltre ad essere forniti di tutti gli altri prescritti requisiti, dimostrino di possedere cultura corrispondente alla licenza elementare superiore ed abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di effettivo e lodevole servizio come supplementi o come gerenti o come ricevitori, quando trattisi di ricevitorie con retribuzione non eccedente le annue lire 20.000.

     In caso di retribuzione superiore, il periodo di servizio è elevato a cinque anni, di cui almeno tre prestati nella ricevitoria gestita dal titolare all'atto della cessazione od in altra di non minore importanza, ed il titolo di studio alla licenza di scuola media di primo grado o altro titolo equipollente. Quando questi requisiti manchino, potrà essere conferita altra ricevitoria disponibile con retribuzione sino a lire 20.000, purchè concorrano il biennio di servizio nelle qualità suddette e la cultura corrispondente almeno alla licenza elementare superiore.

     E' riservata in ogni caso, al Ministro la facoltà di conferire al successibile un'altra ricevitoria di pressochè uguale o di minore importanza.

     Per il conferimento di ricevitorie con retribuzione non superiore a lire 20.000 può prescindersi dal biennio di servizio, prescritto dal 2° comma del presente articolo, sempre che la famiglia superstite risulti priva di sufficienti risorse economiche.

 

          Art. 285.

     Le ricevitorie possono altresì essere conferite senza concorso, salvi i diritti di successione, con l'osservanza delle condizioni prescritte dall'art. 280, nei casi appresso indicati e cioè:

     a) a favore del supplente delegato o del gerente, che abbia prestato in tali qualità almeno otto anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nella ricevitoria da conferire, semprechè la retribuzione della ricevitoria stessa non ecceda le lire 8.000;

     b) a favore del titolare o reggente dell'ufficio principale trasformato in ricevitoria principale, se abbia non meno di venti anni di effettivo servizio come impiegato di ruolo;

     c) a favore del titolare di collettoria trasformata in ricevitoria, che conti almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio alla data della trasformazione;

     d) per titoli o benemerenze eccezionali a favore di dipendenti della amministrazione postale telegrafica da almeno cinque anni o di pensionati delle amministrazioni dello Stato, che, in ogni caso, siano ritenuti in possesso della necessaria attitudine.

     Tali assegnazioni hanno luogo, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite massimo di dieci all'anno e soltanto per ricevitorie disponibili con retribuzione non superiore a lire 20.000.

 

          Art. 286.

     Il ricevitore è destinato ad altra ricevitoria di importanza pressochè uguale, quando, per aggiunta, riunione o separazione di servizi, o per elevazione a principale della ricevitoria di cui egli è titolare, l'amministrazione giudichi che non possa conservarne la gestione, ovvero in seguito a soppressione di ricevitoria, quando il titolare non preferisca il posto di collettore o di portalettere rurale, eventualmente istituito in sostituzione della ricevitoria soppressa.

 

          Art. 287.

     A richiesta degli interessati può consentirsi il cambio d'ufficio, sia fra titolari di ricevitorie principali sia fra titolari di altre ricevitorie, che abbiano retribuzioni pressochè uguali.

 

          Art. 288.

     Le domande degli aventi titolo alle ricevitorie per successione ed in base alla lettera a dell'art. 285 debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza della ricevitoria, con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa. Le domande degli aspiranti in base alle lettere b e c dello stesso art. 285 e del successivo art. 286, debbono essere prodotte, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante l'ufficio gestito, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto.

     Le assegnazioni delle ricevitorie senza concorso sono sempre deliberate dal Ministro per le comunicazioni, previo accertamento della idoneità degli aspiranti e sentito il parere: della competente Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie nei casi specificati dall'art. 284 e dalle lettere a e c dell'art. 285, nonchè dalla Commissione centrale delle ricevitorie per le successioni nelle ricevitorie principali, nelle ricevitorie con retribuzioni superiore a lire 20.000 e nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 284; della sola Commissione centrale delle ricevitorie nei casi previsti dalla lettera b dell'art. 285; del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi in quelli previsti dalla lettera d dello stesso art. 285.

 

          Art. 289.

     Gli impiegati di ruolo in servizio, che ottengano la titolarità di una ricevitoria principale per concorso o ai sensi del precedente art. 285, lettera b, sono collocati a riposo con diritto a liquidare la pensione o la indennità loro spettante in base alle vigenti leggi.

 

Capo II

 

STATO GIURIDICO DEI RICEVITORI

 

Sezione I

 

CONDIZIONE GIURIDICA DEL RICEVITORE E DEL GERENTE E LORO OBBLIGHI

 

          Art. 290.

     I ricevitori e i gerenti non sono impiegati dello Stato; peraltro essi rivestono la qualifica di contabili dello Stato.

 

          Art. 291.

     I ricevitori e i gerenti prestano il giuramento di rito stabilito per gli impiegati dello Stato, dinanzi al direttore compartimentale o provinciale competente.

 

          Art. 292.

     Le funzioni di ricevitore o di gerente sono incompatibili:

     a) con l'Ufficio di segretario comunale;

     b) con l'esercizio di Ministro di culti, avente giurisdizione o cura di anime;

     c) con l'esercizio della professione di avvocato, Procuratore legale, notaio o patrocinatore legale;

     d) con qualsiasi impiego statale di ruolo e con l'ufficio d'insegnante elementare;

     e) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto di essi, nonchè con quelle di direttore, cassiere, rappresentante di banche o di Casse private di risparmio e simili;

     f) con ogni altra occupazione, che sia tale da non permettere al ricevitore di assicurare con la propria presenza ed attività il regolare funzionamento dei servizi o che, comunque, a giudizio insindacabile della amministrazione, sia ritenuta in contrasto con gli interessi dell'amministrazione stessa;

     g) con la contemporanea funzione di titolare o gerente di altra ricevitoria da parte del coniuge.

     Quando concorrano speciali motivi, sentito il parere della competente Commissione compartimentale, o provinciale e di quella centrale delle ricevitorie, può consentirsi il cumulo delle funzioni di ricevitorie o di gerente con quelle di podestà, delegato podestarile, commissario o regio o prefettizio.

 

          Art. 293.

     I ricevitori ed i gerenti sono tenuti a prestare cauzione, mediante versamento alla Cassa mutua cauzioni, gestita dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 294.

     I ricevitori ed i gerenti rispondono in via disciplinare ed amministrativa, anche dell'opera dei supplenti e dell'altro personale che presti servizio nella ricevitoria, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

     In ogni caso il ricevitore o il gerente deve risarcire l'amministrazione dei danni, dei quali, per il fatto di lui o dei suoi coadiutori o dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose, che detiene per ragioni di servizio, egli è responsabile dei danni che non derivino da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla natura di queste.

     Nel caso di smarrimento di buoni postali fruttiferi, a lui affidati per la emissione, egli ne è responsabile e, indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari, incorre, per il fatto di tale smarrimento, in una penale che potrà raggiungere il valore complessivo espresso dai buoni smarriti. La somma è stabilita dal Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

     I ricevitori, i gerenti ed i supplenti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta.

 

          Art. 295.

     I ricevitori ed i gerenti debbono risiedere nella località in cui ha sede la ricevitoria. Tuttavia il Ministero può, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzarli a risiedere in località non lontana.

     Ad essi può essere accordato un congedo annuale, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 296.

     Tutte le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei ricevitori o dei gerenti, comprese quelle per il personale e per l'affitto e arredamento del locale, salvi i concorsi ordinari e straordinari dell'amministrazione, previsti dalla presente legge.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le obbligazioni assunte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da municipi, da Enti o da privati in materia di prestazione gratuita di locali ad uso d'ufficio.

 

Sezione II

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 297.

     La retribuzione delle ricevitorie è costituita dai seguenti elementi:

     1) compenso commisurato alla prescritta durata del servizio ed alla entità del lavoro;

     2) concorsi ordinari nelle spese di gestione;

     3) eventuale compenso per i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali.

     Essa è stabilita ogni cinque anni, con decorrenza dal 15 luglio, applicando una tabella di coefficienti ai dati di lavoro, debitamente controllati, del penultimo esercizio; rimane immutata per tutto il quinquennio, tranne le variazioni rese necessarie dalla riunione o separazione dei servizi e quelle previste dall'articolo successivo, e non può eccedere le lire 80.000, oppure, in via eccezionale, le lire 120.000 annue, quando il Consiglio di amministrazione ritenga necessario elevarla oltre il detto limite normale, tenendo conto dell'entità delle spese e dell'importanza dell'opera prestata dal ricevitore, o trattandosi di uffici principali trasformati in ricevitorie.

     La tabella dei coefficienti può essere sottoposta a revisione nel penultimo esercizio del quinquennio dalla Commissione centrale delle ricevitorie, salvo l'approvazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, anche in ordine al conseguente carico finanziario.

 

          Art. 298.

     Per eccezionali esigenze la retribuzione normale può essere integrata mediante l'assegnazione di concorsi straordinari, nei modi e limiti stabiliti dal regolamento, sia all'atto della liquidazione sia durante il quinquennio.

     L'integrazione ha luogo all'atto della liquidazione per riconosciuta insufficienza, e durante il quinquennio per sopravvenuti nuovi oneri di notevole entità e di carattere continuativo. La retribuzione, nel corso del quinquennio, può altresì essere ridotta per il sopraggiungere di notevoli diminuzioni di spese, aventi lo stesso carattere.

 

          Art. 299.

     La retribuzione di ricevitorie principali e delle altre ricevitorie, conferite in base agli art. 3 e 4 del regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, ed in base all'art. 1 del regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, mediante l'esercizio di opzione, a personale con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, nonchè la retribuzione di qualsiasi altra ricevitoria principale conferita a persona con diritto a pensione, come sopra, è diminuita di una quota corrispondente ad un quarto o ad un terzo dell'importo della pensione, a seconda che questa sia stata o venga liquidata per non più di trenta anni di servizio, ovvero per più di trenta anni.

 

          Art. 300.

     Per temporanei e straordinari aggravi di oneri od esigenze dei servizi, l'amministrazione ha facoltà altresì di concedere ai ricevitori e gerenti compensi non continuativi e non computabili nella retribuzione.

     L'amministrazione può inoltre provvedere, a proprio carico, all'invio nelle ricevitorie di personale in missione.

 

          Art. 301.

     Finchè dura il rapporto di servizio, la retribuzione ed ogni altra competenza, dovute all'amministrazione ai ricevitori, ai gerenti od ai concessionari delle agenzie, non sono cedibili, nè sono soggette a sequestro od a pignoramento tranne che nei seguenti casi:

     1) per causa di alimenti dovuti per legge fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto;

     2) per debiti verso lo Stato contratti a causa di servizio e per somme dovute a titolo d'imposta o tasse personali, fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto;

     3) per tasse dovute ai comuni, fino alla concorrenza di un decimo, valutato al netto.

     Il pignoramento o il sequestro, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non può colpire una quota maggiore del quarto della retribuzione valutata al netto.

     Agli effetti del presente articolo, per retribuzione valutata al netto s'intende l'assegno personale annuo, dedotta qualsiasi ritenuta per imposte, e calcolato, in base alla legge 8 luglio 1904, n. 387, sulla retribuzione complessiva assegnata alla ricevitoria.

     E' applicabile ai ricevitori la disposizione del comma 2 dell'art. 73 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 302.

     Spetta ai ricevitori in servizio la concessione di otto viaggi all'anno, di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta agli impiegati civili statali. Uguale concessione è fatta alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice.

     L'amministrazione delle ferrovie sarà integralmente rimborsata da quella postale telegrafica della differenza fra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati, nonchè della spesa inerente alla relativa liquidazione.

 

          Art. 303.

     I gerenti sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia, secondo le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e sono iscritti altresì alle altre assicurazioni obbligatorie applicabili per legge a tale personale, eccettuata quella contro la disoccupazione involontaria.

 

Sezione III

 

DISCIPLINA

 

          Art. 304.

     I ricevitori sono punibili con:

     1) l'ammenda fino a lire 50;

     2) la diffida;

     3) la penale fino ad un ventesimo della retribuzione annua lorda;

     4) la sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione fino ad un anno;

     5) la destinazione ad altra ricevitoria di pressochè uguale od anche minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilità dovuta a colpa del ricevitore;

     6) la risoluzione del rapporto di servizio per perdita di fiducia da parte dell'amministrazione.

 

          Art. 305.

     L'ammenda e la diffida sono inflitte dal direttore compartimentale o provinciale.

     La penale è inflitta dal direttore generale, intesa la Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

     I provvedimenti di sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione, di destinazione ad altra ricevitoria e di risoluzione del rapporto di servizio sono presi dal Ministro per le comunicazioni, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

Il Ministro e il direttore generale possono anche applicare le punizioni di grado inferiore.

 

          Art. 306.

     La risoluzione del rapporto di servizio ha luogo altresì nei confronti del ricevitore che, o per manifestazioni ostili alle vigenti istituzioni o per atti intesi a paralizzare o intralciare i servizi, non dia più garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri, o che si ponga, comunque, in contrasto con le generali direttive politiche del governo.

     Il provvedimento è preso dal Ministro per le comunicazioni, inteso, in tali casi, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

 

          Art. 307.

     La metà dell'importo dell'ammenda e della penale è devoluta a beneficio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (gestione orfani del personale delle ricevitorie).

 

          Art. 308.

     La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto, senza formalità di procedura, per perdita della cittadinanza italiana ovvero in seguito a condanna passata in giudicato per delitti contro la personalità dello Stato, per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, violazione o sottrazione o soppressione di corrispondenza o per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, nonchè per quelli che portano seco la interdizione perpetua dei pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ovvero in seguito a sentenza definitiva di fallimento.

     E' dichiarata la rinuncia di diritto nei confronti del ricevitore che non raggiunga la sede assegnatagli nel termine prefisso.

 

          Art. 309.

     Le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'art. 304, si applicano anche ai gerenti; quelle di cui ai numeri 3° e 6° dell'articolo stesso, nonchè quelle degli art. 306 e 308, oltre che ai ricevitori, si applicano ai gerenti i quali abbiano acquisito titolo ad ottenere una ricevitoria senza concorso o in seguito a concorso.

 

          Art. 310.

     Il ricevitore può essere temporaneamente allontanato dal posto per gravi motivi.

     In caso di riammissione in servizio, può essergli corrisposta una indennità, da stabilirsi dalla Commissione centrale delle ricevitorie, che, comunque, non superi il presunto utile netto della gestione, relativo alla durata del temporaneo allontanamento, escluso il periodo dell'eventuale sospensione inflitta ai sensi del n. 4 dell'art. 304.

 

Sezione IV

 

DISPENSA DAL SERVIZIO DEI RICEVITORI E LORO ASSEGNAZIONE AD ALTRA SEDE

 

          Art. 311.

     Quando il ricevitore, per ragioni di avanzata età o di salute, sia divenuto incapace al servizio, previ i necessari accertamenti sanitari fiscali, è dispensato per sopravvenuta inabilità fisica con provvedimento ministeriale, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie.

     Uguale provvedimento può essere adottato, intesa la stessa Commissione, nei confronti del ricevitore che venga riconosciuto, per altri motivi, inidoneo all'esercizio delle sue funzioni.

 

          Art. 312.

     Al ricevitore che, per cause non dipendenti da sua colpa, sia riconosciuto incompatibile nella gestione della ricevitoria di cui è titolare, viene assegnata altra ricevitoria di pressochè uguale importanza.

     Può essergli inoltre assegnata altra ricevitoria di minore importanza quando, o per cause obiettive riflettenti il servizio, o per le di lui condizioni individuali dipendenti da infermità o da naturale decadimento per età, egli non sia più ritenuto idoneo alla gestione della propria ricevitoria, ma si trovi in grado di poter assicurare il regolare svolgimento dei servizi in ufficio meno importante.

     I provvedimenti previsti in questo articolo sono presi dal Ministro per le comunicazioni, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie, ed hanno carattere amministrativo.

 

Capo III

 

SUPPLENTI DELLE RICEVITORIE

 

          Art. 313.

     I ricevitori ed i gerenti vengono, sotto la propria responsabilità, coadiuvati nella gestione da persone da essi assunte mediante contratto di lavoro, denominate "supplenti".

     Debbono inoltre designare al direttore compartimentale o provinciale, da cui dipendono, il supplente delegato a sostituirli in caso di assenza o di legittimo impedimento.

 

          Art. 314.

     I supplenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) regolare condotta morale e politica;

     c) età non inferiore a diciotto anni, ovvero, se trattisi di supplente delegato, a ventun anni compiuti;

     d) sana costituzione e attitudine fisica ai servizi dell'amministrazione;

     e) licenza elementare superiore;

     f) adempimento, ove occorra, degli obblighi di leva.

     L'assunzione del supplente, che sia in possesso dei requisiti su indicati, dev'essere autorizzata dall'amministrazione, e può essere in ogni tempo revocata.

 

          Art. 315.

     Sono applicabili ai supplenti le disposizioni sul giuramento, sull'obbligo della residenza e sulle assicurazioni, stabilite per i gerenti. L'obbligo però dell'assicurazione si estende, per essi, anche alla disoccupazione involontaria.

 

          Art. 316.

     Le funzioni di supplente sono incompatibili:

     a) con quelle di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto di essi;

     b) con quelle di direttore, cassiere, rappresentante di banche o di Casse private di risparmio e simili;

     c) con qualsiasi impiego statale e di ruolo e con l'ufficio d'insegnante elementare;

     d) con ogni altra occupazione che sia tale da non permettere al supplente di assicurare con la propria presenza ed attività il regolare funzionamento dei servizi o che, comunque, sia ritenuta, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, in contrasto con gli interessi dell'amministrazione stessa.

 

          Art. 317.

     Nei rapporti tra i ricevitori o gerenti ed i loro supplenti si applicano, in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge o dal relativo regolamento, le norme sul contratto d'impiego privato.

     In ogni caso il contratto di supplenza deve rispondere ad un giusto compenso dell'opera locata dal supplente, in relazione alle attitudini di lui, alla durata oraria ed alla importanza e responsabilità del servizio richiesto, nonchè alla entità di quanto il ricevitore ritrae complessivamente dall'esercizio della ricevitoria.

 

Capo IV

 

AGENZIE

 

          Art. 318.

     Il concessionario delle agenzie o, se trattisi di persona giuridica, la persona fisica che lo rappresenta, quando disimpegna servizi a danaro, assume la qualifica di contabile dello Stato.

     Esso ha l'obbligo del giuramento e della residenza, secondo gli art. 291 e 295.

 

          Art. 319.

     Il concessionario delle agenzie è tenuto a prestare cauzione, mediante versamento alla Cassa mutua cauzioni gestita dall'Istituto di assicurazione e previdenza dei postelegrafonici, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

 

          Art. 320.

     La retribuzione delle agenzie (anche, ai soli fini della cauzione, per quelle concesse a titolo gratuito), viene stabilita con la medesima procedura e con gli stessi criteri che si adottano per le ricevitorie, limitandola però alla misura del 50 per cento di quella risultante dalla liquidazione in base alla tabella di coefficienti di cui all'art. 297.

     Tale percentuale può essere eccezionalmente elevata fino al 100 per cento, inteso il Consiglio di amministrazione.

     Dalla retribuzione delle agenzie è escluso, in ogni caso, qualsiasi concorso da parte dell'amministrazione tanto nelle spese per i locali e per il personale, quanto nelle altre spese di esercizio.

 

Titolo III

 

COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE

 

          Art. 321.

     Per conseguire la nomina ad agente rurale (collettore o portalettere rurale) l'aspirante deve possedere i requisiti prescritti dallo art. 280.

     Per quanto riguarda però il titolo di studio gli aspiranti a tali posti debbono provare soltanto di possedere, nei modi stabiliti dal regolamento, il grado di cultura necessaria per poter disimpegnare il servizio.

 

          Art. 322.

     I collettori e i portalettere sono tenuti a prestare il giuramento di rito prescritto per i dipendenti dello Stato e debbono risiedere, salva diversa autorizzazione del Ministero, nel territorio del comune in cui ha sede l'ufficio o la ricevitoria, cui sono aggregati.

 

          Art. 323.

     I collettori e i portalettere rurali hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare persona che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituisca nel periodo di riposo previsto dall'articolo 330 e in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

     Tali agenti prendono il nome di sostituti, debbono possedere gli stessi requisiti degli agenti effettivi ed essere autorizzati dalla Direzione compartimentale o provinciale.

     In via transitoria, i posti possono essere affidati ad agenti provvisori, i quali debbono anche essi possedere i requisiti per gli agenti effettivi.

 

          Art. 324.

     I posti di collettore o di portalettere rurale sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli con le modalità stabilite dal regolamento, salvo i casi di successione e di assegnazione senza concorso, previsti dalla presente legge.

 

          Art. 325.

     I posti indicati al precedente articolo sono conferiti, per successione, al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, dell'agente rurale deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica.

     Gli aspiranti sono ammessi al beneficio previsto dal presente articolo, purchè, oltre a possedere tutti i requisiti prescritti, abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di lodevole servizio o come sostituti o come provvisori od anche come agenti effettivi.

     Può prescindersi da tale biennio di servizio, sempre che la famiglia superstite risulti priva di sufficienti risorse economiche.

 

          Art. 326.

     I posti di collettore e di portalettere rurale sono altresì conferiti senza concorso, salvo i diritti di successione e con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 321, nei casi appresso indicati e cioè:

     a) a favore dell'agente rurale sostituito o provvisorio, che abbia prestato in tali qualità almeno sei anni di effettivo e lodevole servizio, anche complessivo, nel posto da conferire, quando questo abbia una retribuzione non superiore a lire 4.000;

     b) a favore del titolare della ricevitoria trasformata in collettoria od in servizio di portalettere rurale, quando non preferisca il trattamento di cui all'art. 286 della presente legge;

     c) a favore dell'agente rurale cui venga soppresso il posto, limitatamente ad altro posto di pressochè uguale importanza;

     d) per titoli o motivi speciali, a favore di agenti od ex agenti dello Stato, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, nel limite massimo di dieci all'anno e soltanto per posti disponibili con retribuzione fino a lire 4.000.

 

          Art. 327.

     Su domanda degli interessati può consentirsi il cambio di posto tra due collettori o tra due portalettere rurali effettivi, la cui retribuzione sia pressochè uguale.

 

          Art. 328.

     Le domande degli aventi titolo ai posti suddetti per successione ed in base alla lettera a dell'art. 326, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta dalla vacanza del posto con la dimostrazione che le condizioni richieste per tali nomine si sono verificate al momento della vacanza stessa.

     Le domande degli aspiranti di cui alle lettere b e c del citato art. 326, debbono essere prodotti, ugualmente a pena di decadenza, nel termine di giorni sessanta a decorrere dalla data di comunicazione della decisione ministeriale riguardante il posto occupato, che dà loro titolo a conseguire il nuovo posto richiesto.

     Le assegnazioni senza concorso delle collettorie e dei posti di portalettere rurale, nonchè i cambi fra due agenti, sono sempre deliberati dal Ministro per le comunicazioni, previo riconoscimento della idoneità da parte degli aspiranti, e, nei casi di successione ed in quelli previsti alla lettera a dell'art. 326, sentito anche il parere della Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

 

          Art. 329.

     Le funzioni di agente rurale sono incompatibili con qualsiasi impiego statale di ruolo, con l'ufficio di insegnante elementare e con tutti quegli incarichi od occupazioni che, a giudizio dell'amministrazione, siano tali da non consentire l'espletamento di un regolare servizio.

 

          Art. 330.

     Gli agenti rurali in servizio effettivo da almeno un anno possono, compatibilmente con le esigenze del servizio, godere di un periodo di riposo da stabilirsi dal regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato per loro conto da idoneo sostituto. L'amministrazione corrisponderà all'agente rurale, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile quante sono le giornate di effettiva assenza dell'agente dal servizio entro il limite massimo stabilito.

     In caso di comprovata malattia di durata superiore a dieci giorni, e non eccedenti di trenta, è corrisposta dall'amministrazione agli agenti rurali, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se trattisi di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

     Per i casi di malattia superiore ai 30 giorni provvede l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37. A tale scopo l'amministrazione verserà annualmente la somma di lire 100.000 all'istituto medesimo.

 

          Art. 331.

     La retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali è stabilita, ed eventualmente modificata, nei limiti della disponibilità del bilancio, in base all'importanza del servizio, al tempo richiesto per disimpegnarlo, al percorso od itinerario stabilito, alle condizioni topografiche del territorio, alla quantità della popolazione agglomerata e sparsa da servire, alle cassette o piastre d'impostazione da vuotare ed alle altre speciali condizioni locali inerenti alla zona assegnata ed al servizio disimpegnato.

 

          Art. 332.

     Per quanto riguarda il sequestro ed il pignoramento della retribuzione dei collettori e portalettere rurali valgono le disposizioni dell'art. 301 della presente legge.

 

          Art. 333.

     I collettori ed i portalettere rurali sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e sono inscritti altresì alle altre assicurazioni obbligatorie applicabili per legge a tale personale.

     I contributi però dovuti dal Ministero delle comunicazioni, nella sua qualità di datore di lavoro, sono indipendenti dal concorso dello Stato previsto agli articoli 4 e 8 del suddetto decreto.

 

          Art. 334.

     Tutte le disposizioni contenute nella Sezione III, Capo II, del precedente Titolo II, e quelle degli articoli 311 e 312 riguardano anche i collettori e i portalettere rurali, in quanto siano loro applicabili.

     I relativi provvedimenti, eccettuate l'ammenda e la diffida, sono presi dalla Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie.

     Nei casi di risoluzione del rapporto di servizio le decisioni della suddetta Commissione divengono esecutorie col visto di approvazione del Ministro, il quale, ove neghi tale visto, rimette gli atti alla Commissione centrale delle ricevitorie.

 

Titolo IV

 

COMMISSIONI DELLE RICEVITORIE

 

          Art. 335.

     Presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi è costituita la Commissione centrale delle ricevitorie, ed in ogni sede di Direzione compartimentale o provinciale, che funzioni con tutti gli Organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituta una Commissione compartimentale o provinciale delle ricevitorie, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti.

     Tali Commissioni sono Organi consultivi dell'amministrazione per gli affari riflettenti le ricevitorie, le agenzie, i servizi rurali, nonchè il relativo personale, ed hanno in particolare le attribuzioni, anche deliberative, ad esse conferite dalla legge e dal regolamento.

 

          Art. 336.

     La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

     un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di Presidente;

     il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'amministrazione postale telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

     un funzionario del Ministero delle finanze, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

     il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista postelegrafonici.

     Il Presidente è nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministero per le comunicazioni.

     La Commissione può funzionare anche divisa in Sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 337.

     Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

     del direttore compartimentale o provinciale, Presidente;

     dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

     di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

     del fiduciario provinciale dell'Associazione fascista postelegrafonici

     Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

     In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

 

          Art. 338.

     Le indennità da corrispondersi ai componenti delle anzidette Commissioni sono determinate dal regolamento.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 339.

     Le concessioni telefoniche preesistenti alla data del 24 marzo 1925 e tuttora in vigore, continueranno ad essere regolate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai decreti in base ai quali furono accordate.

 

          Art. 340.

     Restano ferme in ogni loro parte, con le modificazioni comunque apportatevi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, le convenzioni che regolano le concessioni telegrafiche e radioelettriche in vigore, nonchè quelle telefoniche approvate rispettivamente con i regi decreti 23 aprile 1925, n. 505, 506, 507, 508 e 509.

 

          Art. 341.

     Per l'importazione nel Regno e nelle colonie di materiale radioelettrico resta in vigore la legge 8 gennaio 1931, n. 234, e successive modificazioni.

 

          Art. 342.

     Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti articoli 297, 298, 320 e 331 si applicano le riduzioni previste dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

 

          Art. 343.

     Nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 292, 316 e 329, ai ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, che si trovino in tali condizioni, è assegnato il perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per regolarizzare la loro posizione. Trascorso tale termine senza che essi abbiano rinunziato alla carica od occupazione incompatibile, si intenderà risoluto di diritto il rapporto di servizio del ricevitore o dell'agente rurale con l'amministrazione ed esonerato in via definitiva del servizio il gerente o il supplente o l'agente rurale provvisorio o sostituto.

 

          Art. 344.

     Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il 1° luglio 1936, nel quale termine saranno pubblicati i relativi regolamenti. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

 

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1968, n. 100, ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità del presente comma, sollevata dal giudice istruttore penale del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 15 e 21 della Costituzione.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 20 dicembre 1966, n. 1114. La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1968, n. 100, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[4]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 17 settembre 1964, n. 856.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 17 settembre 1964, n. 856.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1968, n. 100, ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità del presente articolo, sollevata dal giudice istruttore penale del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 15 e 21 della Costituzione.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715.

[9]  Articolo già sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico della L. 30 dicembre 1959, n. 1212.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 1° giugno 1966, n. 418.

[11]  Comma già sostituito dall'art. unico della L. 29 aprile 1950, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 1° giugno 1966, n. 418.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 30 dicembre 1959, n. 1212.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 25 giugno 1956, n. 715.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 febbraio 1948, n. 393.

[17]  La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[18]  La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato la illegittimità del presente numero.

[19]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 30 luglio 1957, n. 688.

[20]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 30 luglio 1957, n. 688.

[21]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 30 luglio 1957, n. 688.

[22]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 30 luglio 1957, n. 688.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 14 marzo 1952, n. 196. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[24]  Comma così sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619.

[25]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 novembre 1967, n. 1225.

[26]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 novembre 1967, n. 1225.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 novembre 1967, n. 1225.

[28]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 22 novembre 1967, n. 1225.

[29]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 19 dicembre 1956, n. 1445.

[30]  La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[31]  La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1963, n. 39, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

[32] Articolo abrogato dall’art. 6 della L. 9 febbraio 1968, n. 117.

[33] Articolo abrogato dall’art. 6 della L. 9 febbraio 1968, n. 117.

[34] Articolo abrogato dall’art. 6 della L. 9 febbraio 1968, n. 117.

[35]  Comma così modificato dall' art. 2 della L. 14 marzo 1952, n. 196.

[36]  Comma aggiunto dall' art. 2 della L. 14 marzo 1952, n. 196

[37]  Articolo modificato dall' art. 4 della L. 14 marzo 1952, n. 196.