§ 76.1.15 - Legge 14 marzo 1952, n. 196.
Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:14/03/1952
Numero:196


Sommario
Art. 1.      L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue
Art. 3.      Chiunque detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e [...]
Art. 4.      L'art. 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue
Art. 5.      Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non [...]
Art. 6.      Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da L. 10.000 a [...]
Art. 7.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno, per la [...]


§ 76.1.15 - Legge 14 marzo 1952, n. 196. [1]

Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(G.U. 10 aprile 1952, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

     Art. 178. - "Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico senza aver prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

     1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

     2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

     Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L. 20.000".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

     "I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000.

     Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

     Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse".

 

          Art. 3.

     Chiunque detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni è punito con l'ammenda da L. 5000 a L. 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

 

          Art. 4.

     L'art. 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

     "Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'art. 265 del Codice suddetto è punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata".

 

          Art. 5.

     Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi.

     Indipendentemente dalla azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

 

          Art. 6.

     Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

     Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno, per la difesa e per l'industria e il commercio, sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.