§ 76.1.72 - Legge 22 novembre 1967, n. 1225.
Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:22/11/1967
Numero:1225


Sommario
Art. unico.      Gli Articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:


§ 76.1.72 - Legge 22 novembre 1967, n. 1225.

Modifiche alla normativa circa l'autorizzazione per la inserzione di numeri telefonici in guide, annuari, eccetera.

(G.U. 28 dicembre 1967, n. 323)

 

     Art. unico.

     Gli Articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 219.

     "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".

Art. 220.

     "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvederà direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

     I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero".

Art. 221.

     "E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, semprechè gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".

Art. 222.

     "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque a pagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, è punito con l'ammenda fino a lire 400.000.

     Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".