§ 76.1.1e - Legge 18 dicembre 1956, n. 1445.
Modificazioni all'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:18/12/1956
Numero:1445


Sommario
Art. unico.      L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente


§ 76.1.1e - Legge 18 dicembre 1956, n. 1445.

Modificazioni all'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(G.U. 4 gennaio 1957, n. 3).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

     "La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

     L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".