§ 84.1.11 - D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 642.
Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:12/05/1947
Numero:642


Sommario
Art. 1.      Le Amministrazioni civili dello Stato che, ai sensi degli artt. 166 e 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, intendano impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche, devono farne [...]
Art. 2.      Le Amministrazioni civili dello Stato, per l'impianto e l'esercizio delle radiocomunicazioni di cui all'articolo precedente, debbono corrispondere al Ministero delle poste e delle [...]
Art. 3.      I concessionari degli impianti di radiocomunicazioni di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle [...]
Art. 4.      Per gli impianti a scopo didattico presso scuole e istituti non governativi i concessionari devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire [...]
Art. 5.      Gli impianti di cui al precedente articolo devono funzionare a circuito chiuso e non irradiare energia all'esterno.
Art. 6.      Per gli impianti di radiotelegrafia circolare per ricezione giornalistica e di borsa previsti dalla lettera d) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 i concessionari sono tenuti a [...]
Art. 7.      Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti riceventi per comunicazioni dirette, ad uso privato, previste dall'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, il [...]
Art. 8.      Ogni altra disposizione in materia di canoni di concessione per impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche per usi civili, in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, si [...]
Art. 9.      Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1947, ferme restando, fino a tale data, le maggiorazioni eventualmente già applicate in singoli atti di concessione.


§ 84.1.11 - D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 642. [1]

Canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili

(G.U. 21 luglio 1947, n. 164)

 

     Art. 1.

     Le Amministrazioni civili dello Stato che, ai sensi degli artt. 166 e 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, intendano impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche, devono farne richiesta al Ministero delle poste e delle telecomuncazioni, il quale, se accorda la concessione, determina le regole tecniche per l'esercizio relativo.

 

          Art. 2.

     Le Amministrazioni civili dello Stato, per l'impianto e l'esercizio delle radiocomunicazioni di cui all'articolo precedente, debbono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo, da un minimo di lire cinquemila a un massimo di lire venticinquemila commisurato all'importanza dell'impianto e del servizio da disimpegnare.

     La misura del canone viene determinata entro i limiti predetti nella convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione interessata e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     I concessionari degli impianti di radiocomunicazioni di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire trentamila a lire cinquantamila per sole stazioni riceventi, e da lire cinquantamila a lire centomila se l'impianto si riferisce anche al collaudo di impianti trasmittenti.

 

          Art. 4.

     Per gli impianti a scopo didattico presso scuole e istituti non governativi i concessionari devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire duemila.

     Quando si tratti di autorizzazioni temporanee in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni sportive commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti di cui al precedente comma devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire cinquemila a lire venticinquemila, riducibile, per le frazioni di anno, ad un dodicesimo per ogni mese. In tal caso la frazione di mese va calcolata per mese intero.

 

          Art. 5.

     Gli impianti di cui al precedente articolo devono funzionare a circuito chiuso e non irradiare energia all'esterno.

 

          Art. 6.

     Per gli impianti di radiotelegrafia circolare per ricezione giornalistica e di borsa previsti dalla lettera d) dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 i concessionari sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire cinquantamila per l'impianto da uno a quattro apparecchi ricevitori e di lire diecimila per ogni successivo ricevitore.

     Gli osservatori astronomici, per le ricezioni inerenti ai propri servizi, sono esenti dal pagamento del canone.

 

          Art. 7.

     Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti riceventi per comunicazioni dirette, ad uso privato, previste dall'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo da lire cinquemila a lire centomila commisurato all'importanza dell'impianto e per ognuna delle stazioni collegate con la prima.

     Ove la comunicazione debba servire a due diversi utenti ognuno di essi deve chiedere la concessione e pagare il relativo canone.

     Nella disposizione del presente articolo non rientrano gli impianti radiolettrici a onde guidate, che sono regolati da norme particolari.

 

          Art. 8.

     Ogni altra disposizione in materia di canoni di concessione per impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche per usi civili, in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, si intende abrogata.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1947, ferme restando, fino a tale data, le maggiorazioni eventualmente già applicate in singoli atti di concessione.

 


[1]  Il presente provvedimento è stato ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561.