§ 84.1.147 - Legge 9 febbraio 1968, n. 117.
Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:09/02/1968
Numero:117


Sommario
Art. 1.      E' vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di [...]
Art. 2.      Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000.
Art. 3.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici [...]
Art. 4.      Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente art. 1 per la [...]
Art. 5.      Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre [...]
Art. 6.      Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.


§ 84.1.147 - Legge 9 febbraio 1968, n. 117. [1]

Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni.

(G.U. 8 marzo 1968, n. 63)

 

     Art. 1.

     E' vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

     All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i ministri per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa.

     Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonchè, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.

     L'ammissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 2.

     Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000.

     Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000.

     Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 16 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

 

          Art. 3.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente art. 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sarà stabilito nelle norme di cui al predetto art. 1 per l'immissione in commercio dei tipi già in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

 

          Art. 5.

     Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze o con potenza diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione o di autorizzazione.

 

          Art. 6.

     Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.