§ 80.9.148 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619.
Decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/06/1955
Numero:619


Sommario
Art. 1.      Sono deferite alla competenza degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione [...]
Art. 2.      Nell'ambito della loro competenza territoriale, sono deferite ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, osservandosi le modalità previste dalle norme di [...]
Art. 3.      Per i contratti attribuiti alle loro competenze, i direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e [...]
Art. 4.      Nei casi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, ove prescritto, è sostituito dal parere della competente [...]
Art. 5.      I poteri del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsti dal secondo comma dell'art. 6 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in [...]
Art. 6.      Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 14 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di [...]
Art. 7.      Nel secondo comma dell'art. 15 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e [...]
Art. 8.      Per le temporanee ed eccezionali esigenze dei servizi previste dall'art. 32 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie [...]
Art. 9.      L'art. 36 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di [...]
Art. 10.      L'art. 37 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di [...]
Art. 11.      L'art. 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 62 lettere a), b) e c) delle norme di coordinamento e modificazione in materia di [...]
Art. 13.      Nel secondo comma dell'art. 63 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e [...]
Art. 14.      Il potere dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni previsto dall'art. 65 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in [...]
Art. 15.      L'art. 21 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, [...]
Art. 16.      La facoltà di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, [...]
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 187 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio
Art. 19.      La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi [...]
Art. 20.      I direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda [...]
Art. 21.      I poteri attribuiti al direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, devono essere dallo stesso [...]
Art. 22.      Le attribuzioni di controllo sui provvedimenti che vi sono sottoposti, nonchè sui decreti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli organi provinciali nella [...]
Art. 23.      Nei limiti dello stanziamento del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è demandata ai direttori provinciali l'elargizione dei sussidi ai [...]
Art. 24.      L'art. 16 del regolamento dei servizi postali approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente
Art. 25.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 158 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è modificato come segue
Art. 26.      Il pagamento agli eredi dei vaglia interni, ordinari e telegrafici e degli assegni di conto corrente postale, caduti in successione, è effettuato dagli uffici postali [...]
Art. 27.      All'estinzione dei conti correnti caduti in successione e alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite di importo stabilito dalle [...]
Art. 28.      In deroga al disposto del primo comma dell'art. 191 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª, servizi a denaro) approvato con il regio decreto 30 maggio [...]
Art. 29.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto


§ 80.9.148 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 5 agosto 1955, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     Sono deferite alla competenza degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione centrale indicate negli articoli seguenti, oltre a quelle già previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

 

          Art. 2.

     Nell'ambito della loro competenza territoriale, sono deferite ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, osservandosi le modalità previste dalle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, le seguenti facoltà:

     a) affidare alle agenzie i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali;

     b) disporre, su domanda degli interessati, il cambio di ufficio tra titolari di agenzie, di pressochè eguale importanza, il cambio di ufficio tra direttori di uffici locali dello stesso gruppo ed il cambio di posti tra supplenti. Per le particolari ragioni d'interesse dell'Amministrazione, previste dall'art. 43 delle norme di coordinamento e modificazione anzidette, il direttore provinciale può negare il cambio richiesto;

     c) concedere gli aumenti periodici di stipendio per i ricevitori e portalettere, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543;

     d) concedere il servizio trasporto pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi, a norma dell'art. 19, n. 6, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dell'art. 214 del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

     e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi [2] ;

     f) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee autofilotramviarie per il trasporto, nell'ambito della Provincia, degli oggetti postali, previste dagli articoli 69 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e dall'art. 232 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

 

          Art. 3.

     Per i contratti attribuiti alle loro competenze, i direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvedono alle determinazioni di cui all'art. 54, fatta eccezione per i casi di cui al comma settimo, del regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, in materia di costituzione delle cauzioni da prestare dagli accollatari dei servizi di trasporto postali, e di svincolo delle cauzioni prestate.

 

          Art. 4.

     Nei casi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, ove prescritto, è sostituito dal parere della competente Commissione provinciale.

 

          Art. 5.

     I poteri del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsti dal secondo comma dell'art. 6 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, concernenti l'istituzione, la trasformazione, la riunione, la separazione e la soppressione delle ricevitorie e dei servizi di portalettere, sono attribuiti al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvede sentita la Commissione provinciale degli uffici locali.

     I provvedimenti che importino un aumento delle spese e del personale complessivi della provincia, devono essere adottati dal Ministro.

 

          Art. 6.

     Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 14 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di assegnare le agenzie vacanti senza concorso, nei casi dello stesso articolo specificati, è attribuito al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvede sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     Il provvedimento del direttore provinciale deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

 

          Art. 7.

     Nel secondo comma dell'art. 15 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, alle parole "provvedimento ministeriale" sono sostituite le parole "provvedimento del direttore provinciale".

 

          Art. 8.

     Per le temporanee ed eccezionali esigenze dei servizi previste dall'art. 32 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi può disporre, nell'ambito della propria circoscrizione, distacchi e missioni di personale alle proprie dipendenze. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati all'Amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

 

          Art. 9.

     L'art. 36 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

     "L'ammenda disciplinare, la censura, la riduzione dello stipendio e la sospensione dal grado con privazione dello stipendio sono inflitte dal competente direttore provinciale.

     Le punizioni della destinazione ad altro ufficio, della revoca e della destituzione sono inflitte con decreto Ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali".

 

          Art. 10.

     L'art. 37 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è sostituito dal seguente:

     "Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso per via gerarchica al direttore generale se trattasi di censura, e al Ministro se trattasi di riduzione dello stipendio o di sospensione dal grado con privazione dello stipendio, sentita in tal caso la Commissione centrale per gli uffici locali".

 

          Art. 11.

     L'art. 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, è sostituito dal seguente:

     "Il direttore provinciale, prima d'infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali".

 

          Art. 12.

     Il potere del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previsto dall'art. 62 lettere a), b) e c) delle norme di coordinamento e modificazione in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di assegnare i posti di ricevitore e di portalettere senza concorso, nei casi dallo stesso articolo specificati, è attribuito al direttore provinciale delle poste e dei telegrafi, il quale provvederà sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

     Il provvedimento del direttore provinciale deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

 

          Art. 13.

     Nel secondo comma dell'art. 63 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è soppressa la parola "ministeriale".

 

          Art. 14.

     Il potere dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni previsto dall'art. 65 delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, relativo al giudizio di incompatibilità per i ricevitori ed i portalettere, è attribuito al direttore provinciale.

 

          Art. 15.

     L'art. 21 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144, è sostituito dal seguente:

     "I direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono autorizzati ad effettuare spese in economia sui fondi accreditati fino al limite di lire 100.000. Nei casi di urgenza possono effettuare pagamenti fino al limite di lire 300.000. Per i pagamenti di somme superiori occorre l'autorizzazione del Ministero".

 

          Art. 16.

     La facoltà di dare in concessione il recapito dei telegrammi e dei marconigrammi, prevista dall'art. 169, lettera f), del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è trasferita ai direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, sentito il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

     Sono altresì trasferite ai direttori provinciali le facoltà previste dall'art. 19 del Codice predetto, numeri 1, 2, 3 e 4.

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 187 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

     "In caso di inosservanza delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale".

 

          Art. 18.

     Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:

     a) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 188 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645;

     b) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;

     c) il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni.

 

          Art. 19.

     La concessione della speciale licenza per commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie o per esercitare il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi, prevista dall'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è devoluta ai direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competenti per territorio, salva ogni altra autorizzazione di legge.

 

          Art. 20.

     I direttori provinciali delle poste e dei telegrafi, i direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e i capi degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzati a vendere a trattativa privata il materiale dichiarato fuori uso e non più utilizzabile dall'Amministrazione, semprechè il valore complessivo del materiale suddetto non superi le lire 300.000.

     La stima del materiale sarà effettuata da apposite Commissioni nominate al principio di ogni esercizio finanziario dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuna delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e degli Ispettorati di zona della azienda di Stato per i servizi telefonici. Le Commissioni saranno composte da funzionari in servizio nei predetti uffici; agli stessi non spetterà alcun compenso.

 

          Art. 21.

     I poteri attribuiti al direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, devono essere dallo stesso delegati agli organi provinciali delle poste e dei telegrafi per le cifre seguenti:

     1) ordinare le spese, ai sensi della lettera a), di detto articolo, per lire 500.000 per gli organi provinciali di Roma e Milano; lire 300.000 per gli organi provinciali di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Bari e lire 150.000 per gli altri;

     2) autorizzare, ai sensi della lettera b), l'esecuzione dei lavori e delle provviste cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione quando la relativa spesa non ecceda i limiti per ciascun organo previsto nel precedente numero 1);

     3) approvare, ai sensi della lettera c), i contratti ad asta pubblica o a licitazione privata per lire 1.500.000 per gli organi provinciali di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari o Trieste e lire 900.000 per i rimanenti organi provinciali; approvare i contratti a trattativa privata per lire 900.000 per i specificati organi e per lire 600.000 per gli altri;

     4) approvare, ai sensi della lettera d), la esecuzione dei servizi in economia, per lire 300.000 per gli organi provinciali di Roma e Milano, lire 200.000 per gli organi provinciali di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Bari, e lire 100.000 per gli altri;

     5) approvare, ai sensi della lettera i), i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi i limiti di cui al precedente numero 4).

     Resta in facoltà del direttore generale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori.

     Ai fini della determinazione dei limiti di somma entro i quali ciascun organo provinciale potrà emanare, nel corso dell'esercizio finanziario, i provvedimenti di cui ai precedenti comma che comportino impegno di spesa ed emettere i relativi titoli di pagamento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, ripartirà all'inizio di ciascun esercizio finanziario tra i vari organi provinciali i fondi stanziati negli appositi capitoli, per una somma pari a quattro quinti dello stesso stanziamento. Il restante quinto resterà a disposizione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni perché possa farne l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi provinciali nei quali in corso di esercizio vengano a determinarsi particolari esigenze, che non possano essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati.

 

          Art. 22.

     Le attribuzioni di controllo sui provvedimenti che vi sono sottoposti, nonchè sui decreti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli organi provinciali nella esplicazione dei poteri attribuiti alla loro competenza dal presente decreto, saranno eserciate, fino a che non interverrà una diversa sistemazione degli organi decentrati del controllo nel quadro del decentramento burocratico, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige e dagli uffici distaccati della corte stessa presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze.

     Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi per i prescritti controlli di rispettiva competenza i rendiconti compilati dagli organi provinciali.

     Copia dei frontespizi dei rendiconti medesimi sarà trasmessa all'Ufficio di controllo della sede centrale della Corte dei conti per il discarico dei conti correnti.

 

          Art. 23.

     Nei limiti dello stanziamento del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è demandata ai direttori provinciali l'elargizione dei sussidi ai procaccia.

     A tal fine al principio di ogni esercizio finanziario il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone il riparto tra le Direzioni provinciali, in relazione alle necessità del servizio, di una somma pari ai quattro quinti del fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio stesso.

     Il restante quinto di tale fondo è assegnato dal Ministero, con successivi provvedimenti, a quelle Direzioni provinciali nelle quali si vengono a determinare particolari esigenze nel corso dell'esercizio finanziario.

 

          Art. 24.

     L'art. 16 del regolamento dei servizi postali approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:

     "La domanda di transazione amministrativa delle contravvenzioni postali deve essere indirizzata alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi nella cui circoscrizione sono state commesse le contravvenzioni medesime. Le Direzioni provinciali, ove non ritengano doversi dar corso al giudizio penale, possono accettare l'oblazione di cui all'art. 16 del Codice postale o intimare il pagamento di una somma maggiore, entro il limite massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

     Se la domanda è accolta e il contravventore versa la maggiore somma stabilita dalle dette Direzioni provinciali, con il rimborso delle spese giudiziarie eventualmente occorse, le Direzioni stesse ne danno avviso alla autorità giudiziaria, alla quale la contravvenzione sia stata denunziata, per i provvedimenti di sua competenza".

 

          Art. 25.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 158 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è modificato come segue:

     "Il prefetto trasmette la domanda alle Direzioni provinciali competenti con le informazioni sul richiedente, dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza".

 

          Art. 26.

     Il pagamento agli eredi dei vaglia interni, ordinari e telegrafici e degli assegni di conto corrente postale, caduti in successione, è effettuato dagli uffici postali nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni.

     Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle istruzioni, il pagamento è autorizzato dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi.

     Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia internazionali, ordinari e telegrafici, provvede l'Amministrazione centrale.

 

          Art. 27.

     All'estinzione dei conti correnti caduti in successione e alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite di importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti.

     Oltre tale limite l'estinzione del conto e il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.

 

          Art. 28.

     In deroga al disposto del primo comma dell'art. 191 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª, servizi a denaro) approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, i rimborsi su libretti ed il pagamento dei buoni postali fruttiferi, caduti in successione, sono effettuati dagli uffici postali nel limite stabilito dalle istruzioni.

     Oltre tale limite i rimborsi ed il pagamento suddetti sono autorizzati dal direttore provinciale.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle successioni apertesi all'estero e a quelle apertesi in Italia, quando nel compendio ereditario di queste ultime siano compresi libretti o buoni della serie speciale per gli italiani all'estero. Nei due casi previsti da questo comma i rimborsi sono autorizzati dall'Amministrazione centrale.

 

          Art. 29.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 21 della L. 25 ottobre 1989, n. 355.