§ 80.9.301 - Legge 25 ottobre 1989, n. 355.
Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:25/10/1989
Numero:355


Sommario
Art. 1.  (Reclutamento)
Art. 2.  (Passaggi di categoria per mansioni superiori)
Art. 3.  (Riduzione di anzianità per passaggi di categoria)
Art. 4.  (Accesso alla qualifica di vice dirigente) -
Art. 5.  (Accesso alla dirigenza)
Art. 6.  (Funzioni dirigenziali e direttive)
Art. 7.  (Funzioni superiori)
Art. 8.  (Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica)
Art. 9.  (Fascicolo personale e stato matricolare)
Art. 10.  (Applicazione dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101)
Art. 11.  (Valutazione del servizio militare)
Art. 12.  (Competenze accessorie)
Art. 13.  (Limiti del lavoro straordinario)
Art. 14.  (Cumulo di indennità)
Art. 15.  (Consegna di telegrammi ed espressi)
Art. 16.  (Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente)
Art. 17.  (Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Art. 18.  (Servizi viaggianti)
Art. 19.  (Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797)
Art. 20.  (Rimborso tassa per patente di guida)
Art. 21.  (Abbonamenti a trasporti urbani)
Art. 22.  (Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro)
Art. 23.  (Personale comandato o fuori ruolo)
Art. 24.  (Affidamento dei servizi postali)
Art. 25.  (Organizzazione degli uffici)
Art. 26.  (Custodia e movimento fondi)
Art. 27.  (Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica)
Art. 28.  (Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150)
Art. 29.  (Funzionamento degli organi collegiali)
Art. 30.  (Trasporti postali)
Art. 31.  (Servizio di trasporti postali urbani)
Art. 32.  (Modifica dell'art. 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156)
Art. 33.  (Lavori e forniture di lieve entità)
Art. 34.  (Deposito di somme sequestrate)
Art. 35.  (Pagamenti in valuta estera)
Art. 36.  (Filatelia)
Art. 37.  (Contributi ad enti ed istituti)
Art. 38.  (Attività sociali ed assistenziali)
Art. 39.  (Ritenute per canoni)
Art. 40.  (Ritenute per quote assicurative e associative)
Art. 41.  (Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita)
Art. 42.  (Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)
Art. 43.  (Onere)
Art. 44.  (Entrata in vigore)


§ 80.9.301 - Legge 25 ottobre 1989, n. 355.

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 7 novembre 1989, n. 260, S.O.)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

 

     Art. 1. (Reclutamento)

     1. L'art. 12 ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

     2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, ed il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

     3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

     4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o più province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

     5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, è formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parità di punteggio, in base alla normativa di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

     6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

     7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in più fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validità le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

     8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

     10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

     11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, già espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validità triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.

     12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo restando quanto previsto dal comma 13, è disciplinata dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

     13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonchè coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano più iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, alla maggiore età.

 

          Art. 2. (Passaggi di categoria per mansioni superiori)

     1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonchè, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

     2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

     3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

     4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

     5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

     6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

     7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

     8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda e negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende o per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

     9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

     10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

     11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

 

          Art. 3. (Riduzione di anzianità per passaggi di categoria)

     1. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

 

          Art. 4. (Accesso alla qualifica di vice dirigente) -

     1. La lettera b) del n. 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituita dalla seguente:

     "b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria, nonchè quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire".

     2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del n. 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del n. 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

     3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

 

          Art. 5. (Accesso alla dirigenza)

     1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ancorchè messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale della medesima Amministrazione con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La nomina decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     3. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, salvo quella concernente la decorrenza della nomina, che è fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.

     5. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 3, è disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame.

 

          Art. 6. (Funzioni dirigenziali e direttive)

     1. Nei quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, ferme restando le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore amministrativo e di dirigente superiore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono raggruppate le funzioni di dirigente di ispettorato di zona, di ispettore generale e di consigliere ministeriale aggiunto.

     2. Le funzioni previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono svolte indifferentemente dal personale con qualifiche ad esaurimento e da quello appartenente alla IX categoria.

 

          Art. 7. (Funzioni superiori)

     1. L'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     "Art. 13. -Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore. - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

     2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

     3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

     4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

     5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

     6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

     7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

     8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

     9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge".

 

          Art. 8. (Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica)

     1. L'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come modificato dall'art. 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, è abrogato.

 

          Art. 9. (Fascicolo personale e stato matricolare)

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

 

          Art. 10. (Applicazione dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101)

     1. Al personale di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

     2. Al personale di cui alla prima parte della lettera c) del primo comma dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

     3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorchè inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

 

          Art. 11. (Valutazione del servizio militare)

     1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, semprechè non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi dodici anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

 

          Art. 12. (Competenze accessorie)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate, fatti salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.

 

          Art. 13. (Limiti del lavoro straordinario)

     1. E' ratificata l'autorizzazione, concessa dalle aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

 

          Art. 14. (Cumulo di indennità)

     1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

 

          Art. 15. (Consegna di telegrammi ed espressi)

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

     2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonchè i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

 

          Art. 16. (Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente)

     1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come risultano modificati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

 

          Art. 17. (Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

     1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

     2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennità di cui all'art. 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonchè ad una indennità per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.

     3. Tale ultima indennità è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.

     4. La indennità di cui al comma 3 non è frazionabile.

     5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

 

          Art. 18. (Servizi viaggianti)

     1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come da ultimo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e come integrato dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. -Indennità per i servizi viaggianti. - 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:

     a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;

     b) rimanente personale: lire 1.590.

     2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

     3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

     4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonchè in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

     5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

     6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al comma 1".

     2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

     3. Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito per effetto del presente articolo, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

 

          Art. 19. (Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797)

     1. Il secondo comma dell'art. 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

     "Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381".

     2. L'art. 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

     "Art. 36. -Indennità al personale degli uffici itineranti. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti".

     3. La norma contenuta nell'art. 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito, da ultimo, dall'art. 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purchè distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

     4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

     5. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli uffici di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali presso gli aeroporti, gli uffici principali radio, nonchè gli uffici locali e gli altri uffici coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso art. 35.

 

          Art. 20. (Rimborso tassa per patente di guida)

     1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

     2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

 

          Art. 21. (Abbonamenti a trasporti urbani)

     1. La lettera e) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

     "e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi".

 

          Art. 22. (Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro)

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale erogazione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso una tantum di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

 

          Art. 23. (Personale comandato o fuori ruolo)

     1. L'art. 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. -Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. - 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

     2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352".

 

          Art. 24. (Affidamento dei servizi postali)

     1. Il divieto di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito di pacchi.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

 

          Art. 25. (Organizzazione degli uffici)

     1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990.

     2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un ispettorato di zona per la Sicilia, con sede a Palermo, ed un ispettorato di zona per la Sardegna, con sede a Cagliari, ferma restando la dotazione dei posti dirigenziali, di cui ai quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

 

          Art. 26. (Custodia e movimento fondi)

     1. Per motivi connessi alla sicurezza della custodia e del movimento dei fondi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, può autorizzare uffici diversi dalla cassa provinciale a ricevere i versamenti di altri uffici della stessa provincia ed a fare a questi le sovvenzioni.

     2. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonchè le modalità di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato.

     3. Nel caso e per le località in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficoltà ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.

 

          Art. 27. (Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica)

     1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli accertamenti ed i controlli medico-legali sulle malattie e sulla idoneità fisica del proprio personale, si avvalgono delle unità sanitarie locali ovvero di medici fiduciari scelti tra i liberi professionisti. Le prestazioni del medico fiduciario, ivi comprese quelle contemplate dal comma 2, costituiscono svolgimento di attività libero-professionale incompatibile con il rapporto di impiego nell'ambito universitario o in quello del servizio sanitario nazionale, nonchè con l'effettuazione di attività convenzionata quale medico di medicina generale.

     2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono istituire posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari di cui al comma 1.

     3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psicotecnici previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unità sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati, previa stipula di apposite convenzioni.

 

          Art. 28. (Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150)

     1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, va inteso nel senso che, per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa è autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorchè destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, ed a sostenere tutti gli oneri connessi.

 

          Art. 29. (Funzionamento degli organi collegiali)

     1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione-sindacati di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

 

          Art. 30. (Trasporti postali)

     1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

     2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro".

     3. Il terzo comma dell'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

     "Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale".

     4. Allo stesso art. 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati".

     5. Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430, è sostituito dal seguente:

     "Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti".

     6. Allo stesso art. 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Qualora l'Amministratore delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi”.

     7. L'ammontare del canone annuo di cui all'art. 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467, già fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto 5 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1985, n. 301, è maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo la data di entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 31. (Servizio di trasporti postali urbani)

     1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle località di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o società cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti già dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Il nuovo contratto può essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo, della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni alla organizzazione.

 

          Art. 32. (Modifica dell'art. 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156)

     1. Il primo comma dell'art. 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'art. 96, in quanto compatibili".

 

          Art. 33. (Lavori e forniture di lieve entità)

     1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

 

          Art. 34. (Deposito di somme sequestrate)

     1. Il settimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

     "Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità".

 

          Art. 35. (Pagamenti in valuta estera)

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti all'estero derivanti da operazioni effettuate in sede clearing CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni), emette ordinativi diretti al contabile del Portafoglio, secondo l'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, o all'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

     2. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

     3. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

 

          Art. 36. (Filatelia)

     1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

 

          Art. 37. (Contributi ad enti ed istituti)

     1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni.

     2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZIALI - NORME PREVIDENZIALI E FISCALI

 

          Art. 38. (Attività sociali ed assistenziali)

     1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

     2. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è aggiunto il seguente:

     "Il decreto di cui al primo comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo art. 4, maggiorato delle corrispondenti imposte".

     3. Il sesto comma dell'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

     4. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

     5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

 

          Art. 39. (Ritenute per canoni)

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

     2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 

          Art. 40. (Ritenute per quote assicurative e associative)

     1. Il quinto comma dell'art. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiunto dall'art. 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

     "Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonchè quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonchè per ricoveri ospedalieri.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma".

     2. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute di cui all'art. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dal comma 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 41. (Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita)

     1. Le disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'art. 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

     2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

     3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'art. 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

 

          Art. 42. (Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

     1. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti già effettuati.

 

          Art. 43. (Onere)

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

     a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 2.530 milioni per l'anno 1988, in lire 6.635 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989, in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990 ed in lire 6.515 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1991;

     b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 800 milioni per l'anno 1988, in lire 942,5 milioni per l'anno 1989, in lire 940 milioni per l'anno 1990 ed in lire 940 milioni per l'anno 1991.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

     a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 10.785 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990; con riduzione, nella misura di lire 1.000 milioni e 5.605 milioni, degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 348 e 356 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991;

     b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione, nella misura di lire 2.542,5 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989, nella misura di lire 940 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 e, nella misura di lire 940 milioni, dello stanziamento iscritto nel capitolo 199 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

     3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel biennio 1990-1991, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1989, depurati delle riduzioni di cui al comma 2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 44. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato - (Articolo 31)

     ELENCO DELLE SEDI PER LE QUALI È PREVISTA L'ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E DI SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

     A) Servizi di trasporto degli effetti postali

     1) Località capoluoghi di provincia:

     Alessandria; Aosta; Asti; Ascoli Piceno; Avellino; Belluno; Benevento; Bolzano; Brescia; Caltanissetta; Campobasso; Como; Cosenza; Cremona; Cuneo; Enna; Ferrara; Frosinone; Gorizia; Imperia; Isernia; L'Aquila; La Spezia; Latina; Macerata; Massa Carrara (Massa); Massa Carrara (Carrara); Matera; Modena; Padova; Parma; Pesaro; Pescara; Piacenza; Pordenone; Potenza; Ragusa; Ravenna; Reggio Calabria; Reggio Emilia; Rieti; Rovigo; Salerno; Sassari; Savona; Siena; Siracusa; Sondrio; Teramo; Terni; Trapani; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Varese; Venezia; Vercelli; Vicenza; Viterbo.

     2) Località non capoluoghi di provincia:

     Acireale (CT); Alba (CN); Altamura (BA); Andria (BA); Aversa (CE); Bassano del Grappa (VI); Biella (VC); Bisceglie (BA); Busto Arsizio (VA); Caltagirone (AG); Cantú (CO); Carpi (MO); Casale Monferrato (AL); Castellammare di Stabia (NA); Cecina (LI); Cerignola (FG); Cervia (RA); Cesena (FO); Chiavari (GE); Civitanova Marche (MC); Conegliano (TV); Crema (CR); Crotone (CZ); Empoli (FI); Faenza (RA); Fano (PS); Fermo (AP); Foligno (PG); Formia e Gaeta (LT); Gallarate (VA); Gallipoli (LE); Giarre (CT); Gioia Tauro (RC); Gioia del Colle (BA); Jesi (AN); Iglesias (CA); Ivrea (TO); Lanciano (CH); Lecco (CO); Lido di Roma (Roma); Lodi (MI); Lugo di Ravenna (RA); Lamezia (CZ); Marsala (TP); Merano (BZ); Mestre (VE); Modica (RG); Molfetta (BA); Montecatini Terme (PT); Monza (MI); Mortara (PV); Novi Ligure (AL); Orvieto (TR); Piombino (LI); Pontedera (PI); Portici (NA); Riccione (FO); Rimini (FO); Rovereto (TN); San Benedetto del Tronto (AP); Sanremo (IM); San Severo (FG); Segrate (MI); Sesto San Giovanni (MI); Spoleto (PG); Sulmona (AO); Termoli (CE); Torre del Greco (NA); Trani (BA); Viareggio (LU); Vigevano (PV).

     B) Servizi di scambio degli effetti postali

     Lamezia (CZ); Napoli porto; Paola (CS); Rimini (FO); San Benedetto del Tronto (AP); Siena; Termoli (CB).