§ 66.3.43 – L. 22 dicembre 1980, n. 873.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:22/12/1980
Numero:873


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di L. 281.207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 2.      Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni [...]
Art. 3.      La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i [...]
Art. 4.      A decorrere dall'esercizio 1980 è istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti [...]
Art. 5.      I commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, [...]
Art. 7.      Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979 n. 101, [...]
Art. 8.      Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il [...]
Art. 9.      Nel primo comma dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è soppressa la frase: "I gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 10.      Nel primo comma dell'art. 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole "assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio" sono aggiunte [...]
Art. 11.      Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla [...]
Art. 12.      Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 13.      Le indennità e i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 nonchè i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui il [...]
Art. 14.      Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni [...]
Art. 15.      Con l'espressione "direttore di divisione o equiparata" contenuta nel testo dell'art. 157 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi il personale della carriera [...]
Art. 16.      La struttura in uffici e in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi [...]
Art. 17.      E' autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 18.      All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive L. 339.080.500.000 si provvede: per lire 282.750 [...]


§ 66.3.43 – L. 22 dicembre 1980, n. 873.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico.

(G.U. 24 dicembre 1980, n. 351).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di L. 281.207.500.000 per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 10, il 18 e il 24 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in materia di trattamento economico e di competenze accessorie del personale postelegrafonico.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue:

     L. 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti;

     L. 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori;

     L. 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali;

     L. 1.500 nette giornaliere per il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     L. 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica.

     Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, al personale di cui al primo comma il premio industriale è corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette:

 

Qualifiche

Misura base

Maggiorazione per dirigenza e funzioni equipollenti

Primo dirigente

3.300

1.200

Dirigente superiore

3.400

1.300

Dirigente generale

3.900

1.400

Direttore ASST

4.200

1.500

Direttore generale Amministrazione PT

4.700

1.600

 

     Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennità di funzione.

 

          Art. 3.

     La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1° settembre 1980.

     La predetta riduzione che non deve comportare nè ampliamento delle dotazioni organiche nè aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttività.

 

          Art. 4.

     A decorrere dall'esercizio 1980 è istituito un compenso annuale di incentivazione riferito all'anno precedente, da corrispondersi al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Con effetto dal medesimo esercizio 1980 è soppresso il compenso annuale di fine esercizio, di cui all'art. 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, i cui stanziamenti, iscritti nel bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 148 e 131 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono utilizzati per la dotazione dei nuovi capitoli da istituire relativi al compenso annuale di incentivazione.

     L'ammontare del compenso, da erogarsi nel mese di giugno di ogni anno in misura percentuale dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso stesso è pagato, viene fissato annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

     Per l'erogazione del compenso, si osservano i seguenti criteri:

     a) il compenso è corrisposto:

     per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e di guerra e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

     in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato per collocamento in quiescenza, per dispensa o licenziamento a causa di malattia o per dimissioni volontarie;

     in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato al personale assunto durante l'anno, ivi compresi i sostituti portalettere purchè non abbiano compiuto assenze - per qualsiasi causa - superiori alla metà del periodo di servizio nell'anno;

     b) il compenso è ridotto di 1/365 per i giorni in cui non viene corrisposto il premio di produzione e nella misura del 50 per cento per il personale che esegue una prestazione giornaliera inferiore alla metà dell'orario d'obbligo normale;

     c) il compenso non va corrisposto:

     qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni;

     a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio;

     al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti;

     al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonchè al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 [1].

 

          Art. 5.

     I commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     La somma di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, è elevata per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, a L. 84.150.000.000.

     Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dello stesso art. 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variate con legge 24 marzo 1980, n. 93, sono elevate, per l'anno 1980 e per quelli successivi, a L. 200.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.340 milioni riferibili al compenso annuale di fine esercizio e da L. 13.373.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

 

          Art. 7.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979 n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio: a) per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'art. 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101; b) per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge; c) per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera a) del n. 3 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

     Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

 

          Art. 8.

     Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

     Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.

     Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.

 

          Art. 9.

     Nel primo comma dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, è soppressa la frase: "I gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".

 

          Art. 10.

     Nel primo comma dell'art. 4 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dopo le parole "assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio" sono aggiunte le altre (Omissis).

 

          Art. 11.

     Le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano nei confronti dei componenti gli organi collegiali istituzionali operanti nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 13.

     Le indennità e i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 nonchè i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

 

          Art. 14.

     Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni lavorativi.

 

          Art. 15.

     Con l'espressione "direttore di divisione o equiparata" contenuta nel testo dell'art. 157 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi il personale della carriera direttiva che ha conseguito l'inquadramento nella VIII categoria professionale, ai sensi degli articoli 29 e 34 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Resta fermo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della citata legge n. 312, il requisito del possesso della qualifica di direttore di sezione alla data del 31 dicembre 1972.

 

          Art. 16.

     La struttura in uffici e in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'art. 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.

 

          Art. 17.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e il 7 luglio 1980 tra il Governo e i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1° luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1° gennaio 1980.

     E' altresì autorizzata, nei limiti di cui al primo comma, la spesa derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante dal 1° luglio 1980, al personale indicato nel decreto di cui al medesimo primo comma.

     E' fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per lo stesso personale è previsto dall'art. 3 del decreto di cui al primo comma.

 

          Art. 18.

     All'onere globale derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive L. 339.080.500.000 si provvede: per lire 282.750 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti coloni e mezzadri" per lire 50.490 milioni con riduzione, rispettivamente, di lire 10.000 milioni, lire 800 milioni, lire 2.000 milioni, lire 150 milioni, lire 31.340 milioni, lire 850 milioni, lire 1.000 milioni e lire 4.350 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 101, 122, 132, 146, 148, 149, 194, 284 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per L. 2.110.500.000 con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980; per L. 3.380.000.000, per L. 150.000.000, per L. 50.000.000 e per L. 50.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente, ai capitoli 132, 102, 147, 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1980; per L. 60.000.000, per L. 30.000.000 e per L. 10.000.000 con riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 115, 130, 193 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1980.

     All'onere derivante per l'anno finanziario 1981, valutato in L. 297.790.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per l’interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 1 del D.L. 27 agosto 1993, n. 326.